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Ordinanza Interlocutoria — n. 9641/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to First President for assignment to Sections Unite pending their ruling on water service payment disputes.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9641/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal by Abbanoa S.p.A. against the Tribunal of Cagliari's judgment regarding water service payments. The appellant argued violations of specific water law articles and EU directives, but the court noted these legal issues had already been remitted to the Sections Unite for a definitive interpretation. Consequently, the case was sent back to the First President for reassignment to the appropriate Section to await the Supreme Court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 374, comma 2 c.p.c.: When a cassation appeal raises questions of law already remitted to the Sections Unite, the court must suspend proceedings and remand the case to the First President for assignment to the appropriate Section pending the Supreme Court's ruling.

Parole chiave

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water service payments Sections Unite remand legal question suspension Cassation procedure regulatory adjustments obbligo di restituzione restituzione dei conferimenti obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 374, comma 2 c.p.c.
18009 del 1° luglio 2024 ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite.
Art. 142, comma 3 d.lgs. n. 152/2006
Art. 154 d.lgs. n. 152/2006
Dir. 2000/60/CE
Art. 21 d.l. n. 201/2011
2000/60/ce; art. 21, commi 13 e 19, d.l.
art. 1339 c.c
22 luglio 2012; art. 1339 c.c.; delibera aeegsi n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 29593 dell'11 ottobre 2022
Ordinanza n. 18009 del 1° luglio 2024
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6103/2023 R.G. proposto da : ABBANOA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in CAGLIARI VIA GRAZIA DE LEDDA 74 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato MANSO STEFANO che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro CONDOMINIO VIA PARIGI N. 2 SESTU; -intimato- Avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di CAGLIARI n. 2193/2022 depositata il 20/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA .

RILEVATO CHE 1.Abbanoa ricorre con un motivo per la cassazione della sentenza n. 2193 del 21 settembre 2022, del Tribunale di Cagliari. CONSIDERATO CHE 2.Con l’unico motivo di ricorso Abbanoa denuncia ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 142, comma 3, e 154 del d.lgs. n. 152/2006; art. 9 dir. 2000/60/ce; art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; art. 10, d.l. 70/2011, conv. con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; art. 3, d.p.c.m. 22 luglio 2012; art. 1339 c.c.; delibera aeegsi n. 643/2013/r/idr; delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell’ente d’ambito della sardegna; regolamento del servizio idrico integrato (art. b.16). 3.Occorre premettere che, in materia di servizio idrico integrato e richiesta di pagamento di partite pregresse o conguagli regolatori, la Prima Sezione Civile, dopo aver rimesso a pubblica udienza la causa riguardante la medesima Società Abbanoa per approfondire il fondamento normativo del relativo potere, con l’ordinanza n. 18009 del 1° luglio 2024 ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite.

La questione rimessa riguarda l’esigenza di:

a) valutare e interpretare la portata della precedente pronuncia delle Sezioni Unite, ordinanza n. 29593 dell’11 ottobre 2022;

b) risolvere un contrasto giurisprudenziale attuale tra due orientamenti delle sezioni semplici, sebbene uno di essi risulti nettamente prevalente;

c) considerare le perplessità irrisolte sollevate dall’orientamento attualmente dominante;

d) esaminare una questione di principio di particolare rilievo, in ragione della sua connessione con il diritto dell’Unione Europea e dell’ampia platea di soggetti coinvolti, comprendente sia utenti consumatori che non consumatori. 3.1.Poiché le questioni di diritto oggetto del presente ricorso sono state rimesse al vaglio de lle Sezioni Unite di questa Corte, si appalesa la necessità di attendere la pronunzia delle medesime, dovendo conseguentemente rinviarsila causa a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile