Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 9638/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court orders remittal to lower court for public hearing on guarantee clause validity and successor liability.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9638/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding the validity of a guarantee clause and successor liability, ordering instead a remittal to the lower court. The appellant argued that the clause violating the prohibition on successor pacts was invalid and that the bank failed to inform the heir of the guarantee. The court noted the procedural error in scheduling the hearing and deemed the legal issues raised significant enough to warrant a new public session. Consequently, the case was sent back for a proper public hearing to address the substantive arguments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 375 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When a case is incorrectly scheduled in chambers but raises significant legal issues, the court may order remittal to a new public hearing rather than deciding the merits immediately.

Parole chiave

Generato dall'IA
remittal to public hearing procedural error in scheduling successor liability guarantee clause validity prohibition on successor pacts interlocutory appeal dismissal public hearing requirement responsabilità per debiti ereditari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 375 c.p.c.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamentando omessa pronuncia sul motivo di impugnazione con cui era stata eccepita la violazione, da parte della Banca, dell’obbligo previsto dall’art.
Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
287/90, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 1956 cod. civ.
civ., lamentando omessa pronuncia sul motivo di impugnazione con cui era stata eccepita la violazione, da parte della Banca, dell’obbligo previsto dall’art. 1956 cod. civ., nonché ‹‹omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art.
Art. 1957 cod. civ.
Art. 752 cod. civ.
Art. 754 cod. civ.
civ., stabilire unadiversa distribuzione, solamente interna, dei debiti tra i coeredi,mentre analoga facoltà non è prevista per la ripartizione dei debiti nei confronti dei creditori, disciplinata dall’art. 754 cod.
Art. 458 cod. civ.
civ., neppure da parte del testatore; e che riconoscere la validità della clausola in esame comporta violazione del divieto dei patti successori di cuiall’art. 458 cod.
art. 458 cod. civ
civ., neppure da parte del testatore; e che riconoscere la validità della clausola in esame comporta violazione del divieto dei patti successori di cuiall’art. 458 cod.
art. 112 c.p
Con i primi tre motivi la ricorrente denunzia: a) ‹‹nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.››;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3552/2021 R.G. proposto da : RUSSO ROBERTA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO, 32, presso lo studio dell’avvocato BARBARIA MARIA CECILIA che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MEDAGLIA ANDREA; -ricorrente- contro FINO 2 SECURITISATION SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 18, presso lo studio dell’avvocato QUINTARELLI ALFONSO che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonchè contro MEMORY LINE SRL IN LIQUIDAZIONE, RUSSO DANIELE, ARENA NPL ONE SRL -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3250/2020depositata il 05/07/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . FATTI DI CAUSA 1. Roberta Russo, quale erede di Rizzo Pierina, fideiussore di Memory Line s.r.l. (poi fallita), proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da Unicredit Banca di Roma s.p.a. nei confronti della debitrice principale e dei garanti, con cui si intimava il pagamento dell’importo di euro 1.216.605,15, quale saldo debitore del conto corrente bancario acceso dalla società debitrice e quale restituzione di un finanziamento, deducendo, tra l’altro, di essere, unitamente al fratello, Daniele Russo, obbligata nei limiti della propria quota e contestando il credito azionato per illegittima applicazione di interessi usurari, per nullità delle clausole di previsione dell’anatocismo, oltre che per violazione, da parte dell’istituto bancario, dei doveri di buona fede; eccepiva, altresì, la nullità della clausola contenuta nell’atto di fideiussione che prevedeva lasolidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni derivanti dalla fideiussione anche nei confronti dei successori o aventi causa.

Il Tribunale di Roma, accogliendo parzialmente l’opposizione, condannava l’opponente al pagamento in favore della Banca oppostadel minor importo di euro 732.304,25, oltre interessi.

2. La Corte d’appello di Roma, adita dalla soccombente e dalla Banca con appello incidentale, ha rigettato entrambi i gravami. In sintesi, i giudici di appello, dopo avere qualificato la garanzia prestata come contratto autonomo, hanno considerato legittima la deroga, contenuta nella clausola apposta al contratto, secondo la quale le obbligazioni del garante erano “solidali” ed “indivisibili” anche nei confronti dei successori o aventi causa, escludendo al contempo che detta pattuizione incorresse nel divieto di patto successorio ex art. 458 cod. civ.; hanno rilevato, poi, che la Banca aveva prodotto documenti sottoscritti dalla Rizzo con i quali l’originario importo garantito era stato successivamente modificato con espressaprevisione dell’importo massimo di garanzia e negato che la Banca fosse tenuta ad un onere specifico di comunicazione, al successoredel garante, della esistenza della garanzia, reputando altresì infondata l’eccezione di decadenza dalla garanzia ex art.1957 cod. civ., per avervi la garante espressamente rinunciato, e ritenendo dimostrata la pretesa creditoria azionata dalla Banca, in esitoall’espletata c.t.u. 3.Roberta Russo propone ricorso per la cassazione della decisione d’appello, con quattro motivi.

Fino 2 Securitisation s.r.l. e, per essa, in qualità di mandataria, doValue s.p.a. (già Unicredit Credit Management Bank s.p.a.) resistecon controricorso. 4.La presente causa, avviata alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c., con ordinanza interlocutoria del 13 settembre 2023, è stata rimessa alla pubblica udienza, stante la rilevanza nomofilattica della questione di diritto oggetto del terzo motivo di ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 5.1. Con i primi tre motivi la ricorrente denunzia: a) ‹‹nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.››;

b) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., artt. 1418, 1419 cod. civ., 1421 cod. civ., 1322 cod. civ., art. 2 l. 287/90, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (secondo profilo);

c) violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., artt. 1957, 1418, 1419, 1421 cod. civ. e art. 2 l. n. 154/92, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 5.2. con il quarto motivo, articolato in due distinte censure, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamentando omessa pronuncia sul motivo di impugnazione con cui era stata eccepita la violazione, da parte della Banca, dell’obbligo previsto dall’art. 1956 cod. civ., nonché ‹‹omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.››, per avere la Corte territoriale ritenuto non violati gliobblighi di informativa, da parte della Banca, in ragione degli stretti rapporti di parentela sussistenti tra i due soci della debitrice garantita Memory Line s.r.l., trascurando di considerare che delle quote della garantita, Memory Line s.r.l., erano stati esclusivamente titolari Russo Daniele, nella misura del 95 per cento, e la madre PierinaRizzo, per il restante 5 per cento; 5.3.con il quinto motivo la ricorrente censura la decisione gravata per ‹‹violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., artt. 754, 752, 498 c.c., 635 c.c., 1295 c.c., 1341, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.››, per avere il giudice d’appello ritenuto valida la clausola apposta al contratto di garanzia, che stabiliva che le obbligazioni del garante erano ‹‹solidali ed indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa››; sottolinea, sul punto, che gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione della loro quota ereditaria, senza che sia prevista alcuna deroga, potendo il de cuius, solo con il testamento, in virtù dell’art. 752 cod. civ., stabilire unadiversa distribuzione, solamente interna, dei debiti tra i coeredi,mentre analoga facoltà non è prevista per la ripartizione dei debiti nei confronti dei creditori, disciplinata dall’art. 754 cod. civ., neppure da parte del testatore; e che riconoscere la validità della clausola in esame comporta violazione del divieto dei patti successori di cuiall’art. 458 cod. civ., considerato che il de cuius, in forza della vincolatività dell’accordo concluso con il terzo (la Banca), non può più revocare le proprie volontà, cosicché la clausola si traduce in un negozio che produce gli stessi effetti del testamento, ma privo dell’indispensabile suo elemento, ossia la revocabilità; 5.4. con il sesto motivo denuncia la ‹‹violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 183, 190 c.p.c., 81 c.p.c., 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371 c.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.››, per avere il giudice d’appello qualificato la garanzia come contrattoautonomo anziché come fideiussione;

6. Osserva il Collegio che la causa è stata per errore fissata in udienza camerale ma considerato che le questioni di diritto sollevate dalla ricorrente attraverso la proposizione dei motivi di doglianza appaiono dotate di particolare rilevanza ai sensi dell’art.375 c.p.c. appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo affinché sia fissata la relativa discussione in Pubblica Udienza. P.Q.M La Cor