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Ordinanza — n. 9581/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for improper re-evaluation of factual findings by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9581/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower courts correctly applied the presumption of fraud based on specific, grave, and concordant circumstances. The appellant attempted to re-evaluate the factual appreciation regarding the defendant's knowledge of prejudice and the third party's participation in fraud. The court held that such discretionary factual assessments fall exclusively to the trial judges and cannot be challenged in cassation without violating established legal criteria.

Regesto Legislator

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Art. 2729 c.c.; Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.: The assessment of presumptive evidence based on grave, precise, and concordant circumstances is a discretionary power reserved to the trial judge and cannot be re-evaluated in cassation.

Parole chiave

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presumption of fraud participation in fraud factual appreciation cassation inadmissibility discretionary power concordant circumstances art 2729 c.c. dissipazione dei beni

Disposizioni normative citate

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Art. 2901 cod. civ.
Con il prim o motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ., in relazione all’art.
Art. 2729 c.c.
La valutazione delle prove raccolte, compresa la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. (Cass., sez.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1.
Art. 96 cod. proc. civ.
comporta l ’ applicazione del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., come testualmente previsto dal citato art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 2901 cod. civ
Con il prim o motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ., in relazione all’art.
art. 2729 cod. civ
civ., nonché dell’art. 2729 cod. civ., il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui riconosce sussistente la partecipazione soggettiva anche in capo all’amministratore di Pangea Corporation Ltd.
art. 2729 c.c
La valutazione delle prove raccolte, compresa la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c.
artt. 2901 cod. civ
8054 del 2014 e, come evidenziato nella proposta di definizione accelerata, non individua effettivamente la violazione degli artt. 2901 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 6 - 1, 17/01/2019, n. 1234
Cass., sez. 3, 23/01/2006, n. 1216
Cass., sez. 3, 16/05/2017, n. 12002
Cass., sez. U, 24/01/2018, n. 1785
Cass., sez. 2, 21/03/2022, n. 9054
Cass., sez. 1, 21/12/2023, n. 35782
9054; Cass., sez. 1, 21/12/2023, n. 35782).
Cass., sez. U, 27/12/2023, n. 36069
(Cass., sez. U, 27/12/2023, n. 36069).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24895/2022 R.G. proposto da : TAMBURINI ALESSANDRO, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Giovanni Amadori e da ll’avv. Alessandro Orsini -ricorrente - contro RAVAIOLI ROBERTA, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. Sonia Falcini e dall’avv. Silvia Masotti, domiciliati ex lege -controricorrente – nonché nei confronti di PANGEA CORPORATION LTD -intimata - avverso la sentenza del la Corte d’appello di Bologna n. 1545 /20 2 2 , pubblicata in data6 luglio 2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 febbraio2025 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A.

P. C ondello FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Bologna, accogliendo la domanda proposta da Roberta Ravaioli, creditrice del coniuge Alessandro Tamburini della somma di euro 41.400,00 dovuta per assegni di mantenimento in favore del figlio, dichiarava l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., dell’atto del 23 febbraio 2016 con il quale il Tamburini, dando esecuzione alla delibera di aumento del capitale sociale della Pangea Corporation LTD, avente sede in Londra, aveva conferito alla società la piena proprietà di un fabbricato sito in Loiano, con annesso terreno, la quota del 50 per cento di usufrutto sulla porzione di fabbricato condominiale in Cesenatico e la quota di un quarto di usufrutto su altro fabbricato sito in Cesenatico.

Il Giudice di primo grado osservava che il Tamburini aveva disposto di tutti i suoi beni, con conseguente modificazione peggiorativa del suo patrimonio, e che tale circostanza comprovava la conoscenza, in capo al disponente, del pregiudizio arrecato alla creditrice; la partecipatio fraudis in capo al terzo Pa n gea Corporation LTD, il cui legale rappresentante era Roberto Lumini, si ricavava, inoltre, da una serie di indizi gravi, precisi e concordanti, ed in particolare dal fatto che la società era stata costituita in data 5 febbraio 2016, pochi giorni prima del conferimento dei beni, e che l’intero capitale era detenuto dal Tamburini, anche se la carica di legale rappresentante era rivestita daRoberto Lumini.

2. All’esito del gravame interposto da Pangea Corporation L.t.d., la Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza impugnata. Dopo avere rilevato che i motivi di gravame erano volti a contestare esclusivamente la sussistenza dell’elemento psicologico in capo all’appellante, cosicché dovevano ritenersi coperti dal giudicato interno gli altri presupposti dell’azione (ragioni di credito della Ravaioli e consapevolezza del pregiudizio in capo al Tamburini), la Corte territoriale ha acclarato, in fatto, che il Tamburini, obbligato a pagare gli assegni di mantenimento per il figlio, durante le trattative instaurate per il recupero dell’importo insoluto, aveva costituito la Pangea Corporation Ltd, con capitale sociale di euro 100,00 e sede legale in Londra; successivamente, nel febbraio 2016, la società Pangea aveva deliberato un aumento di capitale ed il Tamburini, con atto del 23 febbraio 2016, aveva conferito alla stessa i beni immobili di sua proprietà, mantenendo la qualità di socio unico della conferitaria; a sua volta la Pangea Corporation Ltd aveva poi conferito gli immobili ricevuti dal Tamburini alla Tamar corporation Ltd, avente sede in Londra.

Avallando la conclusione raggiunta dal Tribunale, ha quindi ritenuto che la ricostruzione della vicenda fattuale comprovava anche la consapevolezza del pregiudizio , in capo alla Pangea, nella persona del company director, Roberto Lumini, tenuto conto che la costituzione della società era avvenuta a ridosso dell’iniziativa di recupero delcredito , che non era mai stata chiarita in corso di causa quale fosse la ragione economica dell’operazione e che il conferimento aveva riguardato la totalità del patrimonio del Tamburini.

3. Tamburini Alessandro propone ricorso per la cassazione della suddetta decisione, con due motivi. Roberta Ravaioli resiste mediante controricorso, mentre Pangea Corporation Ltd non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. All’esito del deposito di proposta di definizione accelerata, il ricorrente ha depositato istanza di decisione.

5. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ., in prossimità della quale la controricorrente ha depositato atto che non può qualificarsi memoria illustrativa, in difetto dei relativi requisiti di legge. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il prim o motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente, premettendo che difettano tutti i presupposti dell’azione revocatoria, sostiene che la Corte d’appello non avrebbe considerato che “il supposto elemento presuntivo del conferimento immobiliare quale indice rivelatore del consilium fraudis veniva a contrastare direttamente con la qualifica immobiliare della società stessa”.

Nell’evidenziare la liceità dell’operazione, richiama giurisprudenza di merito a supporto della doglianza, ribadendo che la sentenza impugnata avrebbe operato una semplicistica valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali, inequivocamente, emergeva che vi era stato un trasferimento immobiliare per congruo valore, a titolo oneroso, senza che fosse stato arrecato danno al creditore, e che difettava il consilium fraudis. 1.1. La censura è inammissibilesotto diversi profili. 1.2. Anzitutto è inammissibile nella parte in cui si estende l’impugnazione anche all’elemento oggettivo (eventus damni) ed all’elemento soggettivo in capo al debitore, sebbene la Corte d’appello abbia preliminarmente rilevato che tali presupposti, in difetto di impugnazione della sentenza di primo grado sul punto, fossero ormai coperti dal giudicato interno, così circoscrivendo l’oggetto del giudizio d’appello alla sola valutazione della sussistenza dell’elemento soggettivo della partecipatio fraudis in capo al terzo Pangea Corporation Ltd, conferitaria dei beni oggetto dell’atto dispositivo. 1.3.

La censura difetta, inoltre, di specific ità , in quanto non si confronta con la parte della sentenza contro la quale il ricorrente dichiara di voler ricorrere (pag. 7 paragrafo 7 della motivazione), né indica quali affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata si porrebbero in contrasto con le disposizioni normative evocate in rubrica. Questa Suprema Corte ha già affermato che, quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della violazione o della falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma n. 4, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena d'inammissibilità, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., sez.

U, 28/10/2020, n. 23745; Cass., sez. 3, n. 15177 del 28/10/2002; Cass., sez. 2, 26/01/2004, n. 1317; Cass., sez. 6 -5, n. 635 del 15/01/2015). Sul punto, le Sezioni Unitehanno chiarito che l'onere di specificità dei motivi, di cui all'art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., impone al ricorrente, a pena d'inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare — con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni — la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.

Tale onere non è stato assolto dal ricorrente, che si limita, a supporto della doglianza, a sottolineare la “qualifica immobiliare” della società Pangea Corporation Ltd , omettendo di spiegarne la rilevanza, ed a richiamare precedenti della giurisprudenza di merito del tutto inconferenti rispetto alla fattispecie in esame. 1.4. Peraltro, il motivo in disamina, là dove si denuncia il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non si misura con la preclusione processuale di cui all'art. 348-ter, ultimo comma , cod. proc.civ., non avendo il ricorrente specificato in ricorso che le ragioni di fatto poste rispettivamente a fondamento della decisione di primo e di secondo gradosono tra loro diverse (Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774;

Cass., sez. 3, 28/02/2023, n. 5947; Cass., sez. 3, 20/09/2023, n. 26934).

2. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., nonché dell’art. 2729 cod. civ., il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui riconosce sussistente la partecipazione soggettiva anche in capo all’amministratore di Pangea Corporation Ltd. Lamenta, in particolare, che il giudice di merito avrebbemotivato in modo sintetico sugli elementi indiziari desumibili dalla vicenda storica, oltre che sul contegno processuale assunto dalla stessa società, per addivenire a dedurre la sussistenza dell’elemento soggettivo in capo al terzo, senza considerare che: - il Tamburini aveva ricevuto la controprestazione in azioni del controvalore delle proprietà conferite; - nel diritto societario ingl e se l a facoltà di emissione di azioni era potere esclusivo ed insindacabile del company director, che non poteva essere minimamente condizionato dalle indicazioni dei soci; - il conferimento altro non realizzava se non l’adempimento della obbligazione traslativa necessaria alla esecuzione della delibera di aumento di capitale;

— tra il Tamburini ed il Lumini non esisteva alcun rapporto di parentela; — l’operazione di conferimento rispondeva ad esigenze di investimento dei propri asset immobiliari. Sostiene, quindi, che le argomentazioni poste dal giudice d’appello a sostegno della decisione non sono volte a motivare sulla effettiva sussistenza di una presunzione semplice, ma sono piuttosto espressione di mera congettura arbitraria, come tale priva di efficacia probatoria. 2.1. Il motivo è inammissibilesotto tutti i profili denunciati. 2.2. Come già evidenziato nella proposta di definizione accelerata, la censura, oltre a essere generica, sotto l’apparente deduzione di vizi di motivazione o di violazione di norme sostanziali, è in realtà volta esclusivamente ad ottenere da questa Corte una valutazione delle risultanze processuali difforme da quella operata dal giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., ovvero per aver il giudice del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia.

La valutazione delle prove raccolte, compresa la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. (Cass., sez. 6 - 1 , 17/01/ 2019, n. 1234; Cass. , sez. 3, 23/01/2006,n. 1216) e l’idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, i fatti ignoti da provare (Cass. , sez. 3, 16/05/ 2017, n. 12002), costituisce infatti attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Occorre, al riguardo, ribadire che, i n tema di prova presuntiva, la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., può prospettarsisoltanto quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass., sez.

U, 24/01/2018, n. 1785; Cass., sez. 2, 21/03/2022,n. 9054; Cass., sez. 1, 21/12/2023, n. 35782). Nella specie, la censura, per come formulata, non risulta dedotta, con riguardo alla violazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in conformità ai criteri indicati dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014 e, come evidenziato nella proposta di definizione accelerata, non individua effettivamente la violazione degli artt. 2901 cod. civ. e 2729 cod. civ., ma la postula sulla base di una non consentita rivisitazione dell’apprezzamento di merito che il ricorrente sollecita a questa Corte di legittimità.

3. Il ricorso, per le considerazioni esposte, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380 - bis cod. proc. civ. comporta l ’ applicazione del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., come testualmente previsto dal citato art. 380-bis, ultimo comma , cod. proc. civ. (Cass., sez. U, 27/12/2023, n. 36069). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente: delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, pari ad euro 200,00, ed agli accessori di legge, nonché al pagamento della somma di euro 5.000,00 ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo