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Ordinanza — n. 9565/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal by both parties with defendant's consent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9565/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation proceedings extinguished following a formal withdrawal by both the appellant and the incidental appellant. The primary parties, Antonella Falchini and Massimo Rigacci, voluntarily renounced their appeals on January 14, 2025, and the opposing company, Siena NPL 2018 SRL, explicitly adhered to this withdrawal. Consequently, the court ruled that no further judicial action was necessary, resulting in the termination of the case without any allocation of costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; Art. 391 cod.proc.civ.: The cassation proceedings are extinguished when both parties withdraw their appeals and the opposing party consents to the withdrawal.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings consent of opposing party cassation jurisdiction costs allocation validità della cessione del credito credito contestato cessione delle pretese della massa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis 1 cod.proc.civ.
Art. 391 cod.proc.civ.
art. 2901 cod.civ
volta a ottenere la declaratoria di inefficacia relativa, ai sensi dell’art. 2901 cod.civ., dell’atto con cui Massimo Rigacci aveva venduto ad Antonella Falchini, sua moglie, l’immobile sito nel comune di Firenze, via Morlacchi 14;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31220/2021 R.G. proposto da: FALCHINI ANTONELLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE FURIO CAMILLO, 99, presso lo studio dell’avvocato WALTER GUERRERA (GRRWTR67A17H501Y), rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI SEGHI (SGHLGU57C04D612J); -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 SRL, rappresentata da JULIET SPA, in persona del procuratore speciale, ROBERTO BANDINI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 12, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CAPUTI (CPTGPP71D14G942Z) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO PESENTI (PSNMRC63E05F205W) -controricorrente- e sul ricorso incidentale proposto da:

RIGACCI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE FURIO CAMILLO, 99, presso lo studio dell’avvocato WALTER GUERRERA (GRRWTR67A17H501Y), rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO CESARONI (CSRMSM45B23D612K); -ricorrente incidentale- contro SIENA NPL 2018 S.r.L. SIENA NPL 2018 SRL, rappresentata da JULIET SPA, in persona del procuratore speciale, ROBERTO BANDINI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 12, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CAPUTI (CPTGPP71D14G942Z) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO PESENTI (PSNMRC63E05F205W); -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1923/2021, depositata il 12/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato in fatto che: la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 1923/2021, depositata il 12/10/2021, ha rigettato l’appello principale di Antonella Falchini e quello incidentale di Massimo Ragacci e, per l’effetto, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Firenze n. 497/2018, per quanto ancora rileva in questa sede, nella parte in cui aveva accolto la domanda di MPS Gestione Crediti S.p.A. volta a ottenere la declaratoria di inefficacia relativa, ai sensi dell’art. 2901 cod.civ., dell’atto con cui Massimo Rigacci aveva venduto ad Antonella Falchini, sua moglie, l’immobile sito nel comune di Firenze, via Morlacchi 14;

Antonella Falchini ricorre per la cassazione di detta sentenza formulando tre motivi; Massimo Rigacci resiste con controricorso e propone ricorso incidentale basato su tre motivi; Siena NPL 2018 S.r.L., rappresentata da Juliet S.p.A., resiste con controricorso sia al ricorso principale che a quello incidentale; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. Considerato che: Antonella Falchini e Massimo Rigacci hanno rinunciato al ricorso principale e a quello incidentale, con atto depositato il 14/01/2025; a detta rinuncia ha prestato adesione la società controricorrente; va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione; nulla deve essere liquidato per le spese, ex art. 391, 4° comma, cod.proc.civ.

P.Q.M La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio di cassazione. Così deciso nella Camera di Consiglio del