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Ordinanza — n. 9500/2025 — snciv Generato dall'IA

Insurance company liable for breach of contract and negligence in processing policy surrender requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9500/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation overturned the lower court's dismissal of Adelmo Bernardi's claim against Poste Vita s.p.a. regarding the misappropriation of insurance proceeds. Bernardi argued that the insurer failed to follow strict surrender procedures, allowing a third party to withdraw funds, while the insurer contended the withdrawal was authorized. The court ruled that the insurer violated its contractual duty of care and the literal interpretation of the policy by processing a false request without the required formalities.

Regesto Legislator

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Art. 1176, comma 2 c.c.; Art. 1218 c.c.; Art. 1362 c.c.: An insurance company is liable for breach of contract and negligence when it fails to adhere to strict procedural requirements for policy surrender, thereby enabling unauthorized withdrawals.

Parole chiave

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insurance policy surrender breach of contract liability qualified diligence standard misappropriation of funds formalities compliance rimborso all'assicurato rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione assicurazione vita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1176, comma 2 c.c.
supra), avrebbe dovuto consigliare la massima prudenza nell’accredito di somme così rilevanti, tanto più che Poste Vita è soggetta alla diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c.
Art. 1218 c.c.
ricevuta l’8.3.2016), ma lo ha fatto con colpa, che deve peraltro ritenersi presunta ex art. 1218 c.c.e nient’affatto superata, avendo dato corso ad una richiesta falsa e non effettuata a mezzo racc.
Art. 1362 c.c.
Pertanto, la Corte aquilana ha, ad un tempo, violato l’art. 1362 c.c., che indica quale primario criterio di interpretazione del contratto quello letterale, nonché l’art.
Art. 336, comma 1 c.p.c.
statuizione – senz’altro erronea, venendo in rilievo, nella prospettiva attorea, una responsabilità contrattuale di Poste Vita s.p.a., non certo (di per sé) la illecita distrazione delle somme da parte del Ranelletta –resta caducata ex art. 336, comma 1, c.p.c., a seguito dell’accoglimento del primo motivo.
art. 2697 c.c
1.2 – Con il secondo motivo si lamenta , in subordine, la “ violazione e falsa applicazione degli art. 2697 c.c.
art. 1218 c.c
ricevuta l’8.3.2016), ma lo ha fatto con colpa, che deve peraltro ritenersi presunta ex art. 1218 c.c.e nient’affatto superata, avendo dato corso ad una richiesta falsa e non effettuata a mezzo racc.
art. 1362 c.c
Pertanto, la Corte aquilana ha, ad un tempo, violato l’art. 1362 c.c., che indica quale primario criterio di interpretazione del contratto quello letterale, nonché l’art.
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Testo completo

. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 3309/2023R.G. proposto da: BERNARDI ADELMO, rappresentato e difeso dall’avv. Domenicantonio Angeloni,come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti - ricorrent e - e contro RANALLETTA ADELMO - intimat o – e contro POSTE VITA s.p.a., inpersona del procuratore speciale Valentina De Santis, elettivamente domiciliata in Roma, Via Guido d’Arezzo n. 32, presso lo studio dell’avv. Matteo Mungari, che la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti - controricorrente – N. 3309/23R.G. avverso la sentenza n. 1210/2022 del la Corte d’appello dell’Aquila , depositata il 14.9.2022; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 28.1.2025dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija .

FATTI DI CAUSA Con atto di citazione del 23.11.2016, Adelmo Bernardi convenne Poste Vita s.p.a. dinanzi al Tribunale di Avezzano, premettendo di aver sottoscritto, presso l’agenzia postale di Celano, rispettivamente, il 28.1.2009 e il 6.8.2014, le polizze di assicurazione sulla vita n. 50005034551, denominata “Postafuturo Certo”, per € 5.000,00 (beneficiaria la moglie Maria Venditti) e n. 500009472222, denominata “Postafuturo partecipa New Luglio 2014”, per € 106.000,00 (beneficiario egli stesso e, in caso di sua morte, il nipote Adelmo Ranalletta).

Espose che, con lettera racc. a.r. del 4.3.2016 esso Bernardi aveva chiesto a Poste Vita il rimborso, con effetto immediato, delle citate polizze, precisando che l’accredito doveva essere effettuato sul libretto n. 47003867, a lui stesso intestato; che, contestualmente, aveva significato a Poste Vita che Adelmo Ranalletta non doveva più intendersi beneficiario della polizza n. 500009472222; che tuttavia, in data 17.3.2016, il premio della polizza n. 500009472222, di € 106.396,06, era stato accreditato da Poste Vita sul libretto postale n. 44728112 (anziché sul libretto n. 47003867, come indicato), libretto cointestato con Adelmo Ranalletta; che quest’ultimo, approfittando del detto accredito, il 17 e il 18 marzo 2016, aveva ritirato, all’insaputa di esso Bernardi, la somma complessiva di € 105.003,00; che dunque, con lettera racc. a.r. del 21.3.2016, esso Bernardi aveva contestato l’inadempimento alla società convenuta, N. 3309/23R.G. chiedendo, invano, di essere risarcito del danno patito, mediante la restituzione della somma € 105.003,00; chiese quindi la condanna della convenuta al pagamento di detta somma, oltre accessori.

Costituitasi, Poste Vita chiese ed ottenne la chiamata in causa di Adelmo Ranalletta, per ottenerne la condanna a restituire direttamente al Bernardi la suddetta somma, ovvero, in via subordinata, per essere tenuta indenne e manlevata dalle pretese attoree. Il Tribunale di Avezzano, con sentenza del 10.12.2018, accolse integralmente la domanda attorea e rigettò quelle avanzate da Poste Vita nei confronti del terzo chiamato, rimasto contumace. Poste Vita gravò d’appello detta decisione e la Corte d’appello dell’Aquila, nella resistenza di Adelmo Bernardi e nella contumacia di Adelmo Ranalletta, con sentenza n. 1210/2022, accolse l’appello, condannando quest’ultimo a pagare ad Adelmo Bernardi la somma di € 105.003,00, oltre accessori, al contempo condannando il Bernardi a restituire a Poste Vita la somma di € 117.063,80, oltre accessori, già ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado.

Osservò la Corte territoriale che Poste Vita ricevette tre richieste per iscritto, a firma apparente del Bernardi, circa il rimborso delle polizze in questione: a)una prima, in data 4.3.2016, con cui veniva chiesto l’accredito delle somme sul libretto cointestato al Bernardi e al Ranalletta, ma corredato dai documenti occorrenti solo in copia (polizza e documento d’identità); b)una seconda, in data 8.3.2016, con cui il Bernardi comunicava la revoca della indicazione del Ranalletta quale beneficiario e chiedeva l’accredito delle somme sul libretto intestato a lui soltanto;

c) una terza, in data 9.3.2016, a mezzo fax, con cui si chiedeva l’accredito delle somme sul detto libretto cointestato. Pertanto, posto che le N. 3309/23R.G. sottoscrizioni in calce alle missive sub a) e c) erano state disconosciute dal Bernardi e che Poste Vita non ne aveva chiesto la verificazione, esse potevano sì ritenersi false, ma non tali da giustificare la responsabilità contrattuale di Poste per inadempimento, considerato che le firme erano apparentemente riconducibili al Bernardi e che nella sostanza erano state rispettate le condizioni di polizza, quanto alla necessità di inoltrare l’originale della polizza e il documento d’identità: in altre parole, il fax del 9.3.2016 si poneva fuori dalle previsioni di cui alla polizza circa l’osservanza degli oneri formali(aspetto già adempiuto con l’inoltro della raccomandata da parte del Bernardi e l’esibizione dell’originale della polizza e del proprio documento presso l’ufficio postale in data 4.3.2016), sicché ben poteva essere richiesta, a tal punto, una mera modifica del conto beneficiario, senza per ciò incorrere in inadempimento contrattuale.

Quanto al rapporto di chiamata, la Corte aquilana rilevòl’erroneità della decisione di primo grado (che aveva escluso che la domanda dell’attore potesse estendersi automaticamente nei confronti del Ranalletta, benché indicato dalla chiamante quale unico responsabile del danno arrecato all’attore), così condannando il terzo al pagamento delle somme in questione, in luogo di Poste Vita. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Adelmo Bernardi, sulla scorta di tre motivi, cui resiste con controricorso Poste Vita s.p.a.; entrambe le parti costituite hanno depositato memoria, mentre Adelmo Ranelletti non ha svolto difese.

Con ordinanza interlocutoria n. 4284/2024, questa Corte ha rilevato il difetto di prova della notifica del ricorso all’intimato, onerando il ricorrente di produrla o, in mancanza, di rinnovare la notifica nei suoi confronti. Espletato l’incombente (con nota del 20.2.2024 il ricorrente ha adeguatamente N. 3309/23R.G. documentato la notifica del ricorso a mani del Ranelletti in data 11.9.2023), il ricorso è stato fissato per l’odierna adunanza camerale, in occasione della quale le parti costituite hanno depositato ulteriori memorie.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con il primo motivo si lamenta la “ violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 1218 c.c., art. 18 delle condizioni contrattuali e art. 9 della scheda sintetica -nota informativa, che richiama il citato art. 18 delle condizioni di contratto, con riferimento all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.”. Si censura la decisione nella parte in cui si è ritenuto non costituire inadempimento contrattuale l’operato di Poste Vita s.p.a., allorché ha disposto l’accredito su un conto diverso da quello indicato da esso ricorrente con la raccomandata pervenuta l’8.3.2016.

Si sostiene che la distinzione operata dalla Corte abruzzese tra il concetto di “riscatto” delle somme e quello di “destinazione” delle stesse a seguito di svincolo –soggetti, il primo agli oneri formali previsti in contratto, il secondo a forma libera – non sia consentito dalle condizioni contrattuali (art. 18 ult. comma della polizza e art. 9 della scheda sintetica), che univocamente denotavano, già sul piano dell’interpretazione letterale, per il necessario rispetto degli oneri formali ivi previsti, e dunque esclusivamente per l’inoltro di richiesta a mezzo lettera raccomandata e per l’esibizione dell’originale di polizza e del documento d’identità del richiedente, oltre che del certificato di esistenza in vita dell’assicurato non altro.

N. 3309/23R.G. 1.2 – Con il secondo motivo si lamenta , in subordine, la “ violazione e falsa applicazione degli art. 2697 c.c. e artt. 1175, 1176 e 1218 s.c., artt. 40 e 41 c.p., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”, per aver erroneamente la Corte aquilana ritenuto non sussistere la colpa in capo a Poste Vita s.p.a. 1.3 –Con il terzo motivo, infine, si denuncia la “violazione e falsa applicazione degli artt. 106, 112 e 345 del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.”, per aver la Corte territoriale disposto la condanna diretta del Ranelletta in favore del Bernardi, benché il primo fosse stato chiamato in causa da Poste Vita s.p.a. ed esso ricorrente avesse chiesto la condanna di quest’ultima a titolo di responsabilitàcontrattuale, a nulla dunque rilevando che la stessa Poste Vita avesse indicato il Ranelletta quale unico responsabile della vicenda. 2.1 –Il primo motivo è fondato , dovendo peraltro disattendersi l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente: il mezzo in esame, infatti, non postula una rivisitazione del merito, ma attiene alla denuncia di specifici errores in iudicando commessi –in thesi – dal giudice d’appello.

Invero, a fronte delle chiare espressioni utilizzate nella polizza in questione e suprarichiamate, dettate evidentemente dall’esigenza di evitare l’inserimento di possibili impostori nella delicata fase di riscatto anticipato della polizza stessa, è di tutta evidenza che la distinzione tra riscatto e indicazione di destinazione della provvista, operata dalla Corte d’appello, non regge: se –per le viste esigenze di sicurezza comuni alle parti del contratto –queste hanno previsto determinate e specifiche formalità per il riscatto della polizza, è evidente che esse debbano essere scrupolosamente rispettate dall’inizio alla fine dell’operazione e “secondo N. 3309/23R.G. le indicazioni del cliente”, non potendo certo ipotizzarsi che, fino ad una certa sogliaprocedurale, risultino esigibili formalità rigorose, per poi (e, specialmente, nella fase più delicata, quella dell’accredito finale) ricorrere a formalità più blande.

Quindi, posto che del fax del 9.3.2016 si è acclarata la falsità (in quanto disconosciuto dal Bernardi e non oggetto di richiesta di verificazione da parte di Poste Vita s.p.a.), risulta di tutta evidenza che, attenendosi a quanto in esso indicato,non solo la stessa Poste Vita ha effettuato l’ accredito in modo diverso dalle indicazioni del cliente (le uniche ad esso Bernardi riferibili, ossia quelle dettate con lettera racc. ricevuta l’8.3.2016), ma lo ha fatto con colpa, che deve peraltro ritenersi presunta ex art. 1218 c.c.e nient’affatto superata, avendo dato corso ad una richiesta falsa e non effettuata a mezzo racc. a.r., come previsto in polizza, appena un giorno dopo aver ricevuto la stessa unica valida richiesta.

Quantomeno l’anomala tempistica, nonché la concitata sequenza con cui si sono susseguite le tre richieste di riscatto (v. supra), avrebbe dovuto consigliare la massima prudenza nell’accredito di somme così rilevanti, tanto più che Poste Vita è soggetta alla diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c. Pertanto, la Corte aquilana ha, ad un tempo, violato l’art. 1362 c.c., che indica quale primario criterio di interpretazione del contratto quello letterale, nonché l’art. 1218 c.c., avendo erroneamente escluso l’inadempimento del contratto, in quanto PosteVita s.p.a. non s’è affatto attenuta alle rigide condizioni pattuite al riguardo, a tutela della sicurezza del cliente. 3.1 –Il secondo motivo, proposto in subordine, è conseguentemente assorbito. 4.1 – Anche il terzo motivo, infine, risulta assorbito, giacché la relativa N. 3309/23R.G. statuizione – senz’altro erronea, venendo in rilievo, nella prospettiva attorea, una responsabilità contrattuale di Poste Vita s.p.a., non certo (di per sé) la illecita distrazione delle somme da parte del Ranelletta –resta caducata ex art. 336, comma 1, c.p.c., a seguito dell’accoglimento del primo motivo. 5.1 –In definitiva, il primo motivo del ricorso è accolto, mentre restano assorbiti i restanti.

La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M la Corte accoglieil primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, che provved