Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Rulli Fabrizio, did not respond to the court's proposal for case definition, while the condominium and the sole shareholder company argued for the dismissal of their appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case definition within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1228/2024 R.G. proposto da : POTAPKINA NATALIYA, rappresentata e difesa dall’avvocato RULLI FABRIZIO,con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro CONDOMINIO ADRIATICO rappresentato e difeso dall’avvocato MAMBELLA FERDINANDO, con domicilio digitale ex lege -controricorrente- nonchécontro DI GIOVANNI DI GIOVANNI S.R.L. UNIPERSONALE, UNIPOLSAI ASS.NI SPA -intimate- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA n. 1464/2023depositata il 12/10/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; rilevato che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.155,00per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025 I