Cassation appeal dismissed due to client's voluntary withdrawal of the lawsuit before final judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal. The appellant, a former accountant, had challenged a lower court judgment ordering him to pay damages for unpaid taxes owed by his former employer, Ragep S.r.L. Before the case could be fully adjudicated on the merits, the appellant's lawyer communicated a withdrawal agreement, which was accepted by the opposing party. Consequently, the court ruled that the process ended without issuing a decision on the substantive legal issues or court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 2 comma c.p.c.; Art. 391, 1 comma c.p.c.: The withdrawal of an appeal by the appellant, formally accepted by the respondent, extinguishes the cassation proceedings without the need for a ruling on costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14361/2023 R.G. proposto da : BRIGANTI DONATI ALDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAIO MARIO 8, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO SCARANTINO (SCRMLN81M28C351U) rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO DAL PIAZ (DLPMSM48P20D612A) -ricorrente- contro FALLIMENTO RAGEP S.R.L., elettivamente domiciliato in FIRENZE VIA PANCIATICHI 78, presso lo studio dell’avvocato VALERIO PARDINI (PRDVLR74S08E625Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO GIUSTI (GSTLSN71H16C415D) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 891/2023depositata il 27/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2024dal Consigliere GABRIELE POSITANO. Svolgimento del processo Aldo Briganti Donati evocava in giudizio davanti alla Corte d’appello di Firenze la S.r.l. Ragep proponendo appello avverso la sentenza n. 43 del 2020 con la quale Tribunale di Livorno lo aveva condannato al pagamento della somma di euro 718.780,44, oltre rivalutazione e interessi a titolo di risarcimento del danno conseguente al mancato versamento all’Agenzia delle Entrate degli importi consegnati al professionista dalla società Ragep per il pagamento dei tributi relativi al periodo 2013-2017.
Il primo giudice aveva rilevato che la società aveva affidato al Briganti Donati, ragioniere, la gestione della contabilità, nonché l’amministrazione del personale dipendente. In ragione dei suddetti incarichi la società aveva versato al professionista la somma di euro 717.404,00 da utilizzare per il pagamento dei tributi in favore dell’erario. Poiché nel periodo in questione il debito della società nei confronti dell’Agenzia delle Entrate era pari al maggiore importo di euro 1.573.247,00, come da pignoramento notificato, doveva desumersi che il professionista non avesse destinato gli assegni in conformità del mandato.
Conseguentemente condannava il professionista a risarcire il danno patrimoniale consistente nella quota di sanzione, interessi e oneri di riscossione coattiva determinata dal mancato tempestivo pagamento dei tributi. Respingeva, altresì la domanda riconvenzionale proposta dal Briganti Donati per il pagamento delle competenze professionali rimaste insolute, nonché per la restituzione di pagamenti effettuati per conto della società. Avverso tale sentenza proponeva appello il Briganti, ritenendo errata la decisione, preliminarmente riguardo alla competenza per territorio e nel merito, per omesso esame della documentazione prodotta ed errato rigetto delle istanze istruttorie, concludendo per la riforma della decisione impugnata.
Si costituiva la società Ragep che contestava le censure poste a sostegno della impugnazione ed eccepiva l’inammissibilità della nuova produzione documentale. Nelle more del giudizio di appello la società Ragep veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Livorno del 20 ottobre 2001 e il giudizio riassunto dall’appellante nei confronti della curatela del fallimento Regep. La Corte d’appello di Firenze con sentenza del 27 aprile 2023 rigettava l’appello provvedendo sulle spese. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Aldo Briganti Donatiaffidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso il fallimento della società Ragep S.r.l., in persona del curatore. Con atto del 7 ottobre 2024 il difensore della ricorrente ha comunicato che nelle more del giudizio è intervenuto un accordo e ha rinunciatoal ricorso. La rinuncia è stata accettata dalla controricorrente. Motivi della decisione Come rilevato in narrativa, in data 18 ottobre 2024 è pervenuta la rinuncia al ricorso, datata 7 ottobre 2024, formalmente perfetta, in quanto sottoscritta dai procuratori delle parti, muniti del relativo potere (art. 390 2 comma c.p.c.).
Tale rinuncia è stata accettata, con le medesime modalità. Consegue l'estinzione del processo di Cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 1^ comma c.p.c.), senza nessun provvedimento sulle spese. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015). P.Q.M la Corte dichiara estinto il processo di Cassazione.
Così deciso nella