Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for settlement within the statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within forty days. The appellant, Grosso Orazio, did not request a decision on the proposal, while the respondent, Fucci Domenico, had previously obtained a favorable second-instance judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for settlement within the prescribed period results in the appeal being deemed withdrawn and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11941/2024 R.G. proposto da : GROSSO ORAZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato AMODEO ROBERTO,con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro FAUCI DOMENICO, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLETTI ANDREA,con domicilio digitale ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2215/2023 depositata il 13/11/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.153 ,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il9 aprile 202 5 Il Pr