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Decreto — n. 9421/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal for settlement within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 9421/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance Court's judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement. The appellant, Daniele Frisciata, did not request a decision on the proposal within the statutory 40-day period, leading the court to deem the appeal withdrawn. Consequently, the proceedings were terminated without any ruling on the merits or allocation of costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for settlement within the prescribed period constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal settlement proposal deadline procedural extinction failure to respond renunciation of appeal invio di una cosa non ordinata adempimento dell'obbligazione mancato versamento dell'anticipo spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10172/2024 R.G. proposto da : FRISCIATA DANIELE, rappresentato e difeso dall’avvocato BIANCO MARIA ELEONORA (BNCMLN79P45L093R), con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro SOLINAS EMANUELE -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO SEZ. DIST. DI SASSARI n.5/2024 depositata il 5/01/2024 . Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,il 9/04/2025 Il President