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Decreto — n. 9420/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within forty days.

Numero d'incarto Decreto — n. 9420/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal was declared extinguished because the appellant failed to request a decision on the court's proposal for case definition within the statutory forty-day period. The appellant, Giuseppe Viola, had not responded to the proposal sent by the court, while the respondent, Aldo Munnia, had not engaged in any defensive activity. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the termination of the proceedings without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed term constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to respond proposal statutory time limit waiver of appeal case definition procedure protezione contro il rumore abuso di impianti di telecomunicazioni danneggiamento d'impianti elettrici

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6870/2024 R.G. proposto da : VIOLA GIUSEPPE, rappresentato e difeso d a ll’avvocato PINO ANGELA MARIA TINDARA (PNINLM72P42F158U - angela.pino@pec.giuffre.it), con domiciliazione digitaleex lege -ricorrente- contro MUNNIA ALDO NICOLA -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI MESSINA n. 742/2023depositata in data 11/09/2023 . Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,il 9/04/2025 Il Pre