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Ordinanza Interlocutoria — n. 9408/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court orders remittal to public hearing regarding retroactive application of new criminal law to civil liability case.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9408/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered a remittal to a public hearing. The Region of Puglia challenged a lower court's decision denying its claim for non-pecuniary damages against Raffaele Fitto, arguing that a new criminal law provision should apply retroactively to establish liability. The court found the appeal raised a significant legal question regarding the retroactive application of the new law that required examination at a public session rather than in camera.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: When an appeal raises a question of law of particular relevance concerning the retroactive application of a new statute, the case must be remitted to a public hearing for examination.

Parole chiave

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retroactive application of law civil liability for criminal facts remittal to public hearing non-pecuniary damages procedural inadmissibility risarcimento alle vittime di reati restituzione e risarcimento risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, la Regione ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1 n.
Art. 375 c.p.c.
6.Soprassedendo allo stato all’esame dei motivi di ricorso, rileva il Collegio che i mezzi proposti dalla Regione, odierna ricorrente , pongano nel complesso una questione di diritto di particolare rilevanza e che in merito ad essa , sia necessario rinviare alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 375
Art. 11 disp. prel. c.c.
dell’art. 11 disp. prel. c.c. e dell’art.
Art. 2 c.p.
e dell’art. 2 c.p. nonché degli artt.
Art. 2043 c.c.
Art. 185 c.p.
Art. 2043 cod. civ.
Art. 2056 cod. civ.
Art. 1223 cod. civ.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 111 Cost.
Art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c.
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Testo completo

7/2023 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2337/2023R.G., proposto da REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore,rappresentata e difesa dall’ A vv. Massimo Leccese, come da procura speciale in calce al ricorso, ex lege domiciliata in Roma presso l a Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour e come da domicilio digitale; -ricorrente- nei confronti di Raffaele FITTO, rappresentato e difeso dagli A vv. ti Luciano Ancora, Italia Mendicini e Francesco Ma cario , come da procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliat o in Roma , via di San Nicola dè Cesarini n. 3,presso lo studio di quest’ultimo e come da domicilio digitale ;

CC 1aprile 202 5 Ric. 2337del 2023 Pres. G. Travaglino Rel. I.Ambrosi -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 984/2022 d e lla Corte d’Appello di Bari pubblicata in data 16 giugno 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 aprile 202 5 dalla Consigliera Dott.ssa Irene Ambrosi. Fatti di causa 1.Per quanto ancora qui di interesse, va sintetizzata la vicenda penale sottesa al presente giudizio. Il Tribunale penale di Baricon la sentenza n.406/2013 assolveva Raffael e Fitto “perché il fatto non costituisce reato” ai sensi dell’art. 530 cpv . c.p.p. , all’epoca Presidente della Regione Puglia, per alcuni reati tra cui quelli di cui al capo “88E” in cui si contestava una condotta di peculato in concorso con le funzionarie regionali Colafati e Marzo, queste ultime prosciolte in sede di udienza preliminare.

La Corte di appello di Bari con la sentenza n. 2620 /20 15 , previa riqualificazione del fatto in abuso d’ufficio, dichiarava non doversi procedere perché il reato di cui al capo “88E” era estinto , per intervenuta prescrizione, con condanna al risarcimento del danno in favore della Regione da liquidarsi in separata sede. Avverso la sentenza della Corte di appello, proponevano ricorso sia l’Ufficio della Procura Generale sia Fitto. La Corte di cassazione, con la sentenza n.41768/2017, disponeva l’annullamento con rinviolimitatamente all’imputazione sub capo “ 88E ” per nuovo esame, sulla base della seguente motivazione:

«La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata nella parte in cui esclude la configurabilità del delitto di peculato con riferimento all’erogazione delle somme in favore di privati mediante l’utilizzo di denaro disponibile per spese di rappresentanza del presidente della Giunta della Regione Puglia per complessivi euro 187.300,00 per nuovo giudizio sul punto. Il giudice di rinvio accerterà, alla luce dei principi precedentemente evidenziati, se le erogazioni in questione, in tutto o in parte, CC 1aprile 202 5 Ric. 2337del 2023 Pres.

G. Travaglino Rel. I.Ambrosi siano state effettuate esclusivamente per indebite finalità private o, invece, anche per realizzare interessi pubblici obiettivamente esistenti e per i quali sia ammissibile un ordinativo di pagamento o l’adozione di un impegno di spesa da parte dell’ente al quale appartiene il pubblico agente. La mancanza di tali specifiche circostanze non può che rendere incontrovertibile la corretta configurazione del delitto di peculato.». La Corte di appello di Bari, con la sentenza n. 1375 /201 8 , riteneva la sussistenza di un’ipotesi di abuso d’ufficio estinto per prescrizione, motivando che:

«Le erogazioni in questione, dunque, né in tutto né in parte sono state effettuate esclusivamente, ovvero soltanto per indebite finalità private, quelle elettoralistiche proprie dell’imputato, ma anche per realizzare interessi pubblici obiettivamente annoverabili tra quelli astrattamente configurati dalla norma regolamentare in questione, strumentalizzando la finalizzazione pubblica di quelle erogazioni anche per la realizzazione dello scopo elettorale perseguito dal Fitto, quello appunto del tornaconto elettorale; erogazioni per le quali, dunque, era ammissibile l’emissione di un ordinativo di pagamento o l’adozione di un impegno di spesa da parte dell’ente.

E questo per le ragioni sopra esposte, integra gli estremi del delitto di cui all’art. 323 c.p.».La stessa Corte dichiarava, inoltre, inammissibile la domanda risarcitoria della parte civile Regione Puglia, che non aveva mai depositato motivi di impugnazioni autonomi avverso i vari provvedimenti susseguitisi e rilevando (pagg. 25/26) come «illegittima la condanna dell’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile pronunciata in sede di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, dichiari la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, in riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, in quanto la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui nel precedente grado di giudizio sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell’imputato.».

Avverso la sentenza della Corte d’appello proponevano ricorso per cassazione tutte le parti processuali: Imputato, Procura Generale e Parte Civile. CC 1aprile 202 5 Ric. 2337del 2023 Pres. G. Travaglino Rel. I.Ambrosi La Corte di cassazione, con la sentenza n.27843/2018, dopo aver esplicitato che «la questione ha perso di sostanziale rilevanza ai fini del presente procedimento in quanto anche se fosse configurabile nella condotta del Fitto il reato di peculato in luogo di quello di abuso d’ufficio, anche il primo dei due reati ad oggi si sarebbe estinto per intervenuto decorso del termine di prescrizione», annullava la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, di fatto ripristinando la condanna generica contenuta nella sentenza penale nr. 2620/2015 di questa Corte, con rinvio ai sensi dell’art. 622 c.p.p.al giudice civile competente per valore e grado in appello. 2.Con atto di citazione in riassunzione, la Regione Puglia conveniva in giudizio dinanzi la Corte d’appello di Bari, Raffaele Fitto , per sentire:

“ 1) accertare e dichiarare, incidenter tantumed ai soli fini risarcitori e per le causali esposte in narrativa, la sussistenza in capo al dr. Fitto Raffaele del reato di abuso di ufficio ai sensi dell’art.323 c.p. o, comunque ed in ogni caso, la illiceità e dannosità della condotta come accertata in sede penale;

2) per l’effetto, condannare il convenuto a risarcire alla Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta p.t. dott. Michele Emiliano i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti, quantificati quanto ai primi in misura pari ad € 189.700,00, e quanto ai secondi in misura pari ad € 70.000,00, fatta salva la diversa quantificazione che sarà ritenuta dovuta ed equa, in ogni caso maggiorati di interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria sino all’effettivo soddisfo;

3) con vittoria di spese e compensi di tutte le pregresse fasi di giudizio”. Si costituiva il convenuto, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “1)dichiarare ed accertare che l’On. Fitto non ebbe a commettere il reato di cui al capo di imputazione 88E e quindi, incidentalmente ritenerlo e/o dichiararlo estraneo, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, ai fatti contestati;

2) conseguentemente rigettare ogni richiesta risarcitoria riferita al richiesto danno patrimoniale e non patrimoniale proposto dalla Regione in quanto infondata in fatto ed in diritto, sia nell’an che nel quantum e comunque, non provata;

3) condannare la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., alla CC 1aprile 202 5 Ric. 2337del 2023 Pres. G. Travaglino Rel. I.Ambrosi refusione delle spese ed onorari del presente giudizio, con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori”. 2.1. La Corte d’appello di Bari,quale giudice di rinvio, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato la domandae dichiarato integralmente compensate le spese del giudizio.

3. Avverso la sentenza della Corte d’appello quale giudice del rinvio, ha proposto ricorso per cassazione la Regione Pugliasorretto da cinque motivi di impugnazione. Ha resistito con controricorso Raffaele Fitto. Il ricorso è stato fissato e trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art.380 bis.1 c.p.c.. Entrambe le parti hanno depositato rispettive memorie. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, la Regione ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1 n. 3), c.p.c. dell’art. 11 disp. prel. c.c. e dell’art. 2 c.p. nonché degli artt. 2043 c.c. e 185 c.p. per avere la Corte territoriale ritenuto rilevante ed applicato retroattivamente, ai fini risarcitori, lo ius superveniens e, in particolare, la modifica dell’art. 323 c.p. introdotta dalla legge 11 settembre 2020 n. 120.”.

2. Con il secondo motivo di ricorso, censura la “ Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1 n. 3), c.p.c., degli artt. 2043 c.c. e 97 Cost. per non avere la Corte territoriale ravvisato un fatto ingiusto nell’indebita realizzazione, da parte dell’On.le Fitto, di interessi privati elettoralistici insieme a quelli pubblici.”.

3. Con il terzo motivo di ricorso, denuncia la “ Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1 n. 3), c.p.c., degli artt. 2043, 2056, 1223 e 2697 cod. civ. per aver la Corte territoriale ritenuto non provata la causazione di un danno patrimoniale risarcibile.”. 4.Con il quarto motivo di ricorso, la Regione denuncia la “ Violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2 n. 4), c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4), c.p.c. e conseguente nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente in ordine alla insussistenza del danno non patrimoniale.”.

CC 1aprile 202 5 Ric. 2337del 2023 Pres. G. Travaglino Rel. I.Ambrosi 5. Con il quinto motivo di ricorso, la Regione censura la “Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1 n. 3), c.p.c., dell’art. 2 c.p. in relazione all’art. 323 c.p., come modificato dall’art. 23 della legge n. 120 del 2020, e degli artt. 665 e 673 c.p.p. per avere la Corte territoriale erroneamente valutato che il fatto commesso dall’On.le Fitto non è più previsto dalla legge come reato, sostituendosi al Giudice dell’esecuzione penale, già adito a mezzo di incidente di esecuzione.”. 6.Soprassedendo allo stato all’esame dei motivi di ricorso, rileva il Collegio che i mezzi proposti dalla Regione, odierna ricorrente , pongano nel complesso una questione di diritto di particolare rilevanza e che in merito ad essa , sia necessario rinviare alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 375