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Ordinanza — n. 9345/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to demonstrate factual divergence between first instance and appeal court decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9345/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Furnari and La Rosa inadmissible, ordering them to pay the costs. The applicants argued that the lower courts erred by denying their sales premiums and failing to consider specific financial discrepancies. The Court rejected these claims as inadmissible because the appeal court's decision was factually identical to the first instance judgment, precluding the alleged omission of decisive facts.

Regesto Legislator

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Art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ.; Art. 348 ter, ult. comma cod.proc.civ.: When the appeal court's decision is factually identical to the first instance judgment, the defect of omitted examination of decisive facts is not admissible.

Parole chiave

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omesso esame preclusione identità fattuale inammissibilità art. 360 cod.proc.civ. art. 348 ter differenza sostanziale fondo di rinnovazione

Disposizioni normative citate

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Art. 2901 cod.civ.
chiedevano,ex art. 2901 cod.civ., di dichiarare inefficace l’atto con cui i coniugi Luigi Furnari e Luigina La Rosa, coobbligati della Ellebi S.r.L., avevano costituito il fondo patrimoniale rogato in data 21/12/2012, ritenendo provato il credito di Conad soc.
Art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ.
2901 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n.
Art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ.
La censura è dedotta in evidente violazione dell’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ., atteso che la sussistenza e l’origine dei controcrediti opposti in compensazione si basano su asserzioni non supportate in alcun modo.
Art. 348 ter, ult. comma cod.proc.civ.
e, in aggiunta, il vizio di omesso esame non poteva essere denunciato, stante che non è stata superata la preclusione di cui all’art. 348 ter , ult.
Art. 380-bis 1 cod.proc.civ.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo si denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art.
art. 2901 cod.civ
chiedevano,ex art. 2901 cod.civ., di dichiarare inefficace l’atto con cui i coniugi Luigi Furnari e Luigina La Rosa, coobbligati della Ellebi S.r.L., avevano costituito il fondo patrimoniale rogato in data 21/12/2012, ritenendo provato il credito di Conad soc.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950
Cass. 28/02/2023, n. 5947
5, cod.proc.civ.deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 28/02/2023, n. 5947).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19487/2021 R.G. proposto da: FURNARI LUIGI e LA ROSA LUIGINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MANLIO DI VEROLI 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PRUDENZANO che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARMANDO FINOCCHIARO (FNCRND70T28C351H); -ricorrenti- contro PAC 2000 A SOCIETA' COOPERATIVA,già CONAD SICILIA SOCIETÀ COOPERATIVA, i n persona del Direttore della Divisione Sicilia, ERASMO VITTORIO TROÌA, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSARIO CAMPIONE (CMPRSR59D16F892T, rosario.campione@pec.ordineavvocaticatania.it) e dall'avvocato MASSIMO INGARAO (NGRMSM58M14F943A massimo.ingarao@pec.ordineavvocaticatania.it); -controricorrente- nonché contro CREDITO ETNEO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO, WHITESTAR S.r.L.; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 1106/2021, depositata il 19/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2025 dal Consigliere MARILENA GORGONI. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 3444/2018, accoglieva la domanda con cui la Conad soc. coop. e il Credito Etneo S.r.L. chiedevano,ex art. 2901 cod.civ., di dichiarare inefficace l’atto con cui i coniugi Luigi Furnari e Luigina La Rosa, coobbligati della Ellebi S.r.L., avevano costituito il fondo patrimoniale rogato in data 21/12/2012, ritenendo provato il credito di Conad soc. coop. attraverso la scrittura privata sottoscritta l’8 ottobre 2012 con cui i convenuti si riconoscevano debitori di euro 129.586,72, quali coobligati in solido della Ellebi S.r.L., debitrice, al netto di quanto pagato in corso di causa di euro 43.398,44, e il credito del Credito Eteneo S.r.L., azionato con separati decreti ingiuntivi, l’uno per euro 11.816,46 emesso nei confronti di entrambi i coniugi, e l’altro per euro 11.750,91 nei confronti di Luigi Furnari, e sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi dell’actio pauliana.

La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 1106/2021, depositata il 19/05/2021, all’esito del giudizio proposto dai coniugi Furnari-La Rosa, ha confermato la pronuncia del tribunale. Luigi Furnari e Luigina La Rosa ricorrono per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi. PAC 2000 A Soc.coop. resiste con controricorso. Credito Etneo Banca di Credito Cooperativo S.r.L. e Whitestar S.r.L. sono rimaste intimate. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo si denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2901 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.

La tesi dei ricorrenti è che la corte d’appello non abbia tenuto in considerazione la compensazione con i controcrediti, derivanti dai premi per le vendite per l’anno 2012 che sarebbero stati loro ingiustificatamente negati, la cui sussistenza escludeva l’eventus damni. Il motivo è inammissibile. La censura è dedotta in evidente violazione dell’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ., atteso che la sussistenza e l’origine dei controcrediti opposti in compensazione si basano su asserzioni non supportate in alcun modo. Anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso, codificato dall’art. 366, 1° comma, n. 6, cod.proc.civ., è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez.

Un., 18/03/2022, n. 8950).

2) Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano la violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. In particolare, contestano il fatto che la corte d’appello così come il tribunale abbiano negato loro il diritto al premio di vendita, in applicazione dell’art. 23 del Regolamento Conad che esclude che tale diritto spetti al socio moroso. Gli errori imputati al giudice a quo sono due:

a) tale regolamento interno non risultava agli atti del procedimento ed era sottratto al principio iura novit curia;

b) l’art. 23 sarebbe stato erroneamente interpretato. Né la corte d'appello avrebbe preso in considerazione che alla società Ellebi S.r.L. non erano stati corrisposti i premi di fine anno 2012 e 2013 e tantomeno le quote sociali versate alla Conad soc. coop. nonché la maggior incidenza di percentuale dei trasporti che non corrisponde con quanto previsto al momento della sottoscrizione della domanda di socio da parte di Ellebi s.r.l. . Il motivo è inammissibile. Anche in questo caso è evidente la violazione dell’art. 366, 1° comma n. 6 cod.proc.civ. e, in aggiunta, il vizio di omesso esame non poteva essere denunciato, stante che non è stata superata la preclusione di cui all’art. 348 ter , ult. comma, cod.proc.civ., secondo cui quando la sentenza di appello sia conforme in facto (fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata) a quella di prime cure non è deducibile il vizio di cui all'art. 360, n. 5, coc.proc.civ.

Il ricorrente per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 28/02/2023, n. 5947).

3) All’inammissibilità di entrambi i motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.

4) Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società PAC 2000 A Soc. coop.,seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori come per legge, in favore della società controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti all’ufficio del merito competente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso a