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Ordinanza — n. 9338/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding litigation costs when a spouse intervenes without legal standing as a successor.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9338/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed Ivana Buttafava's appeal against the Second Instance judgment ordering her to pay litigation costs. Although the appellant argued she was the widow and heir of the deceased sole shareholder, the court found she lacked legal standing to intervene in the proceedings. The decision rests on the principle that a spouse cannot automatically succeed to the rights of a corporate organ, and her request for cost exemption was rejected as she had lost the case.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 166, 167 c.p.c.; A spouse intervening in litigation without proof of succession or legal standing to the corporate entity is inadmissible, and the intervening party remains liable for costs as the losing party.

Parole chiave

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litigation costs corporate organ spousal intervention succession rights inadmissible appeal sole shareholder corporate veil società d'esercizio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3 c.p.c.
Art. 347 c.p.c.
Art. 166 c.p.c.
Art. 167 c.p.c.
Art. 13, paragraph 1 quater, D.P.R. 115/2012
articolo 91 c.p
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c.
articolo 81 c.p
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’articolo 81 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
S.U. 20 February 2020 no. 4315
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1040/2022 R.G. proposto da : BUTTAFAVA IVANA, domiciliatapresso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato CORTESI MARZIA (CRTMRZ69L71D672Q) -ricorrente- contro FALLIMENTO SHTF SRL, ARISI ROTA MARCO, AKITA FILM SRL -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1667/2021 depositata il 30/6/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/2/2025 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI: Rilevato che: Per quanto qui interessa, Milano Cinematografica S.r.l. conveniva davanti al Tribunale di Parma Parmafactor S.p.A. perché fosse accertata l’insussistenza di crediti e fosse condannata a risarcirle danni.

La convenuta si costituiva, resistendo e, in via riconvenzionale, chiedendo la condanna di controparte al pagamento di un debito nei propri confronti; autorizzata, chiamava poi in causa Akita Film S.r.l. Successivamente si costituiva Interfinance S.p.A. quale mandataria di SHTF S.p.A., che aveva incorporato la convenuta. Il Tribunale, con sentenza n. 1142/2011, accogliendo le domande attoree, annullava per dolo le cessioni di credito effettuate dall’attrice alla convenuta nell’ambito di contratto di factoring, e condannava la convenuta a risarcire controparte nella misura di euro 2.513.372,45; rigettava la domanda riconvenzionale della convenuta.

Interfinance, quale mandataria di SHTF, proponeva appello, cui resistevano sia Milano Cinematografica sia Akita. Nelle more del giudizio di secondo grado era dichiarato il fallimento di SHTF per cui, venuto meno il mandato a Interfinance, si costituiva il fallimento stesso; diventava parte processuale pure tale Ivana Buttafava, che si presentava come vedova ed erede di Paolo Arisi Rota, legale rappresentante e liquidatore di Milano Cinematografica, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1667/2021, sempre per quanto qui interessa, accoglieva l’appello, condannando Milano Cinematografica a corrispondere al fallimento la somma di euro 2.035.732,62 oltre interessi, rigettava le domande di Milano Cinematografica e dichiarava inammissibile quello che definiva “intervento” di Ivana Buttafava, condannandola a rifondere spese di lite all’appellante.

Ivana Buttafava ha presentato ricorso sulla base di quattro motivi; nessuno degli intimati si è difeso. Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 347, 166 e 167 c.p.c. Durante il giudizio di appello SHTF era stata dichiarata fallita e il Fallimento SHTF aveva riassunto il processo nei confronti di Akita e nei confronti del liquidatore di Milano Cinematografica, cioè Paolo Arisi Rota; essendo risultato che quest’ultimo era deceduto, il Fallimento SHTF indirizzava l’istanza di riassunzione e il relativo decreto del giudice d’appello - che aveva fissato per la prosecuzione l’udienza del 14 aprile 2020 - alla vedova Buttafava, quale “moglie ed erede” del suddetto, venuto meno il 24 ottobre 2013, “socio unico e liquidatore” di Milano Cinematografica S.r.l. in liquidazione cancellata dal Registro delle Imprese il 23 luglio 2013; e così faceva anche nei confronti del di lui figlio Marco Arisi Rota.

Ivana Buttafava si costituiva il 10 luglio 2021 (per l’emergenza sanitaria all’udienza del 14 aprile 2020 era stata frattanto rinviata), a suo dire ritualmente e tempestivamente. Pertanto il giudice d’appello incorrerebbe in errore laddove dichiara che la sua fu una costituzione tardiva: sarebbero stati quindi violati gli articoli 347, 166 e 167 c.p.c., e non sarebbe stata rispettata la giurisprudenza di legittimità. Ne deriverebbe che la ricorrente non avrebbe dovuto essere condannata a rifondere spese di lite.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 105, 106, 107, 344 e 110 c.p.c. In sintesi, si afferma che l’attuale ricorrente non era intervenuta autonomamente: il Fallimento SHTF aveva notificato il ricorso/decreto di riassunzione a Paolo Arisi Rota, ma era avvenuto quanto esposto nel motivo precedente. Pertanto Ivana Buttafava si sarebbe costituita “regolarmente in giudizio a seguito di vocatio in ius da parte del Fallimento”, e non avrebbe effettuato alcun intervento autonomo. Quindi non avrebbe tenuto un comportamento che il giudice d’appello “avrebbe potuto sanzionare … con la condanna alle spese”, a rifondere le quali avrebbe dovuto invece essere condannato il fallimento “per avere esteso il giudizio” all’attuale ricorrente.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. Afferma il giudice d’appello: “Le spese seguono la soccombenza, anche in parte minimale in capo alla interveniente, avendo comunque costretto la controparte ad esercitare attività difensiva, almeno nelle comparse finali” (così effettivamente si rinviene nella motivazione della sentenza, a pagina 14). Oppone la ricorrente che, invece, “è agli atti che il Fallimento SHTF S.r.l. non ha svolto la benché minima attività difensiva” nei confronti di Ivana Buttafava, onde la sua condanna alle spese si troverebbe senza “fondamento giuridico”.

E “ad ogni modo … fu il Fallimento costringere” la ricorrente “a svolgere attività processuale” quando le “estese il giudizio”. Quindi Ivana Buttafava non potrebbe ritenersi soccombente ai sensi dell’articolo 91 c.p.c., essendosi “costituita in giudizio - peraltro tempestivamente … - solo in ragione della riassunzione della causa nei suoi confronti da parte del Fallimento”.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’articolo 81 c.p.c. A proposito dell’assenza di “soggettività giuridica legata alla persona fisica del Liquidatore” Paolo Arisi Rota la motivazione della sentenza sarebbe “incompiuta e parziale”, poiché se quest’ultimo “è stato ritenuto privo di soggettività giuridica, in quanto non titolare dei diritti e doveri facenti invece capo ad una società di capitali … priva della stessa doveva essere ritenuta altresì la moglie … in qualità di erede”; conseguentemente la corte territoriale avrebbe commesso violazione o falsa applicazione dell’articolo 81 c.p.c.

5. I motivi meritano vaglio congiunto: tramite vari profili, infatti, la ricorrente chiede di essere esonerata dalla condanna alle spese processuali disposta dal giudice d’appello. La corte felsinea, nelle pagine 3-4 della sentenza, osserva che nelle more del giudizio d’appello SHTF veniva dichiarata fallita “ed il processo veniva riassunto dal Fallimento SHTF”; successivamente “all’udienza di trattazione interveniva Buttafava” in qualità di coniuge del legale rappresentante e liquidatore di Milano Cinematografica, “deceduto, come da certificato prodotto, in data 24/10/13, chiedendo la conferma della sentenza”.

Quando, più avanti (pagine 13-14), offre la motivazione stricto sensu, la corte qualifica inammissibile quello che definisce “intervento” dell’attuale ricorrente, costituitasi come sopra detto “chiedendo la conferma”: “mancando l’allegazione di un qualsiasi titolo, anche successorio della comparente, la quale si limita ad allegare la qualità di moglie , ed escluso comunque ogni presupposto che l’interruzione del processo per morte della parte, atteso che il Rota era legale rappresentante di una società di capitali ed in seguito Liquidatore …, il che comunque non viene a creare una soggettività giuridica legata alla persona fisica del Liquidatore, si tratterebbe, in sostanza, di un mero intervento adesivo privo di interesse giuridicamente rilevante e comunque tardivo, dal che l’inammissibilità dello stesso”.

Come si è visto, quindi, lo stesso giudice d’appello riconosce, nella esposizione dei fatti processuali, che Ivana Buttafava si era costituita producendo certificato di morte di Paolo Arisi Rota. Tuttavia, è chiaro che ciò non è dirimente, sia perché sarebbe stato necessario produrre un certificato sullo stato di famiglia attestante che l’attuale ricorrente era la coniuge di quest’ultimo, sia perché, appunto, Paolo Arisi Rota era in giudizio in qualità di organo della società a responsabilità limitata. Sostiene la ricorrente che si trattava di una società a responsabilità limitata a socio unico, e che il socio unico era proprio Paolo Arisi Rota.

Ciò non risulta accertato dalla sentenza impugnata, che neanche menziona una simile questione. Peraltro, anche se così fosse - e che fosse stata la società cancellata dal Registro delle Imprese (si veda ricorso, pagine 17 e 22) -, Ivana Buttafava, anche se l’avesse provato, e avesse pure provato di essere l’erede del socio unico della società a sua volta venuta meno, avrebbe dovuto essere comunque condannata a rifondere le spese come soccombente sulla base di una mera correzione motivazionale in questa sede, giacché ella aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado ovvero il rigetto dell’appello.

6. Il ricorso va pertanto rigettato; non vi è luogo a pronuncia sulle spese. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ri