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Ordinanza — n. 9312/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; parties mutually withdrew appeal and accepted costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9312/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following a formal withdrawal by both parties. The appellants, Di Palma and Dello Iacono, submitted a digital request to withdraw the main and incidental appeals, which was accepted by the respondent Locost S.r.l. and the opposing party Agorà S.r.l. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary and the case was closed without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2; Art. 391, ultimo comma c.p.c.: A civil appeal is extinguished by mutual withdrawal when both parties formally renounce the appeal and accept the costs, terminating the litigation without a judgment on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of litigation mutual renunciation costs acceptance civil procedure code Cassation appeal termination of proceedings motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 2 c.p.c.
Art. 391, ultimo comma c.p.c.
per cui, a norma dell'art. 391, ult.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6888 del 2015
Cass. n. 19562 del 2015
6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8142/2021R.G. proposto da Di Palma Carmelae Dello Iacono Maria Teresa, rappresentate e difes e dall'Avv. Giuseppe Di Monda (p.e.c. indicata : giuseppe.dimonda@pecavvocatinola.it), con domicilio eletto in Roma, Via Properzio, n. 27, presso lo studio dell’Avv. Antonio De Sarno; –ricorrenti – contro Agorà S.r.l. , rappresentat a e difes a d a ll'Avv. Francesco Vitobello (p.e.c. indicata : francesco.vitobello@pecavvocatinola.it ) , con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 44, presso l o studio dell’Avv.

Marta Lettieri; –controricorrente – Oggetto Estinzione per rinuncia al ricorso e nei confronti di Locost S.r.l.; –intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli , n. 4624/2020 , depositatail 2 dicembre 2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che: Carmela Di Palma e Maria Teresa Dello Iacono hanno proposto ricorso con tre motivi , nei confronti della Agorà S.r.l. (che deposita controricorso) e della Locost S.r.l. (che, già contumace in entrambi i gradi del giudizio di merito ai quali partecipava quale chiamata in garanzia dalla convenuta,è rimasta intimata) per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napolin. 4624/2020, depositata il 2 dicembre 2020; considerato che:

è pervenuta, a mezzo deposito telematico, in data 13 febbraio 2025,«istanza di estinzione per rinuncia al ricorso e contestuale nota di deposito atti di rinuncia al Ricorso principale, accettazione e rinuncia al Ricorso incidentale» sottoscritta con firma digitale da entrambi i difensori delle parti costituite; ad essa è unita dichiarazione di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione totale delle spese sottoscritta con firme autografe da entrambe le ricorrenti con in calce dichiarazione di accettazione sottoscritta, con firme digitali, dal legale rappresentante della società controricorrente e dal proprio difensore; non si legge in essa alcuna rinuncia ad un ricorso incidentale che, per vero, non risulta mai proposto, sicché l’intitolazione della su menzionata istanza, nella parte in cui fa riferimento a un tale ricorso ed alla sua rinuncia, deve presumersi frutto di mero errore materiale;la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ. per cui, a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria; non v’è luogo a provvedere sulle spese attesa l’espressa accettazione della rinuncia da parte della controricorrente e considerato che l’altra società intimata non ha svolto difese; deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;

P.Q.M dichiara estinto per rinuncia il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile del