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Ordinanza — n. 9271/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal dismissed for late service, ruling ineffective service requires renewal if defendant appeared.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9271/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court allowed the appellant's cassation appeal against a lower court decision that had dismissed the appeal as untimely due to defective service. The appellant argued that although the appeal was technically late, the Zurich Insurance Company had effectively appeared in the proceedings, rendering the procedural defect irrelevant. The court agreed, citing precedent that when a party constitutes itself in court, any nullity in service is cured retroactively, thus invalidating the lower court's dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 291, 156, 327 c.p.c.: When an appeal is served personally and not to the appointed attorney, nullity must be renewed ex officio unless the party has constituted itself in court, in which case the nullity is cured ex tunc.

Parole chiave

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nullity of service cure of defects appearance in court timeliness of appeal procedural nullity assicurazione RC dei veicoli a motore incidente motociclistico responsabilità per incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 291 c.p.c.
Conseguentemente, deve essere disposta "ex officio" la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata "ex tunc" secondo il principio generale dettato dall'art.
Art. 156, comma 2 c.p.c.
con conseguente erronea applicazione del principio espresso dall’art. 156, secondo comma c.p.c.
Art. 327 c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. con conseguente erronea applicazione del principio espresso dall’art.
Art. 421 c.p.c.
art. 327 c.p
art. 291 c.p
Conseguentemente, deve essere disposta "ex officio" la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata "ex tunc" secondo il principio generale dettato dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 2, n. 10500 del 2018
Il motivo è fondato alla luce della pronuncia di questa Corte Cass., 2, n. 10500 del 2018 secondo cui “La notifica dell'impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica.
Cass., 6-L, n. 3666 del 7/2/2019
anche Cass., 6-L, n. 3666 del 7/2/2019).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8399/2023 R.G. proposto da : MASSIMO CAMPETELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO DI TOSTO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO N. 22, pec: -ricorrente- contro ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ROMA VIA MONTE ZEBIO 28, pec:-controricorrente- nonchè contro MAIORANO ARIANNA, MARCOTULLI LUCIANO -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLOdi ROMA n. 1224/2023 depositata il 17/02/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dalla ConsiglieraANNA MOSCARINI. Rilevato che: Massimo Campetella, conducente una moto Yamaha, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma la società EmagCarni, Arianna Maiorana e la Zurich Insurance Company S.A. al fine di ottenere, previo accertamento della loro responsabilità per il sinistro stradale verificatosi in via Collatina a Roma quando l’autovettura BMW, di proprietà della società Emag Carni e condotta da Arianna Maiorana, andò a collidere con la propria moto, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro de quo, da liquidarsi in complessivi € 72.209,20 oltre accessori.

Il Tribunale rigettò la domanda reputando il Campetella- conducente della moto Yamaha di sua proprietà-esclusivo responsabile del sinistro consistito nel tamponamento dell’autovettura conseguente alla brusca frenata della BMW. Il Campetella propose appello e la Zurich, nel costituirsi in giudizio , eccepì in via preliminare l’inammissibilità o improcedibilità dell’appello ai sensi degli artt. 325 e 327 c.p.c. perché tardivamente notificato. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1224 del 17/2/2023, ha accolto l’eccezione di inammissibilità del gravame in quanto, essendo stata la sentenza impugnata depositata in data 1/12/2016, la notifica dell’appello era avvenuta in data 30/5/2017 ma la stessa non era andata a buon fine per essere il notificando, cioè il procuratore costituito nel giudizio di primo grado di Zurick, trasferitosi e la rinnovazione della notifica,avvenuta solo in data 25/7/2017, era stata perfezionata quando il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. era già spirato.

Avverso la sentenza il Campetella propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resiste la Zurich con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 291, 421 e 164 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. con conseguente erronea applicazione del principio espresso dall’art. 156, secondo comma c.p.c. strumentalità delle forme-il ricorrente lamenta che il giudice del gravame abbia erroneamente dichiarato la inammissibilità del medesimo pur avendo l’atto comunque raggiunto il suo scopo, costituito dall’avvenuta costituzione in giudizio della Zurich.

Il motivo è fondato alla luce della pronuncia di questa Corte Cass., 2, n. 10500 del 2018 secondo cui “La notifica dell'impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica. Conseguentemente, deve essere disposta "ex officio" la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata "ex tunc" secondo il principio generale dettato dall'art. 156, comma 2, c.p.c.”(conf. anche Cass., 6-L, n. 3666 del 7/2/2019).

Conclusivamente il ricorso va accolto, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la li