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Decreto — n. 9251/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 9251/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The parties involved were Guastaferro, Areniello, and others against Ciccarelli and Centro Emodialisi Vesuviana. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the termination of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal of settlement within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the allocation of costs to the appellant.

Parole chiave

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extinction of proceedings failure to request decision forty-day period waiver of appeal litigation costs allocation anticipi delle spese azione creditoria tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3886/2024 R.G. proposto da : GUASTAFERRO CARMELA, ARENIELLO ROSA ANELINA, elettivamente domiciliate in Roma alla via Gerolamo Belloni presso lo studio dell’avvocato ANAGNI ELISABETTA, rappresentate e difese dall’avvocato FABBROCINI MARCELLO, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrenti- contro CICCARELLI ANTONIO, con domicilio digitaleex lege, rappresentato e difeso dall’avvocato CAPOTORTO ALFONSO unitamente all'avvocato URRARO FRANCESCO, , con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonchécontro CENTRO EMODIALISI VESUVIANA SRL, con domicilio digitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato MAGALDI RENATO , con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonchécontro CORAGGIO RAFFAELLO GUIDO, CORAGGIO GUIDO -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI NAPOLI n. 4444/2023depositata il 20/10/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione, in favore de i difensori del controricorrente Antonio Ciccarelli, delle dette spese a quest’ultimo spettanti, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione, in favore dei difensori del controricorrente Antonio Ciccarelli, delle dette spese a quest’ultimo spettanti.

Così deciso in Ro