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Decreto — n. 9250/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver; judgment extinguished and costs awarded to municipality.

Numero d'incarto Decreto — n. 9250/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the forty-day period for requesting a decision had passed without the appellant's intervention. The opposing party, the Municipality of San Michele al Tagliamento, successfully argued for the dismissal based on the appellant's failure to act and their own formal renunciation of the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, extinguishing the case and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the forty-day period for requesting a decision on a proposal for settlement expires without the appellant's request, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with costs awarded to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal extinction of proceedings statute of limitations legal costs allocation Civil Procedure Code default judgment procedural waiver rinuncia alle prestazioni d'assicurazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
di BOLZANO n.119/2023 depositata il 21/09/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22639/2023 R.G. proposto da : ROSSETTO GUERRINO, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Di Benedetto,con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, con domicilio digitale come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato TIRRI LEONARDO,con domicilio digitale ex lege -controricorrente- nonchécontro GIORDANO MICHELA, PICCIN LORIS, MILANESE VALTER -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO SEZ. DIST. di BOLZANO n.119/2023 depositata il 21/09/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; rilevato che in data 19.11.2024 è stato depositato dalla parte controricorrente una “presa d’atto di rinuncia”, in cui, “preso atto della costituzione del nuovo difensore Avv. Marco Di Benedetto di parte ricorrente, con sostituzione del precedente e della rinuncia agli atti del giudizio da questi manifestat[a], il difensore della controricorrente, non aderendo alla stessa, insiste” per l’estinzione del ricorso e la condanna del ricorrente alla refusione di tutte le spese di giudizio in favore del controricorrente; ritenuto che al controricorso risulta allegata una procura sottoscrittadigitalmente sia dal legale rappresentante del Comune controricorrente ch e da l suo difensore e che, pertanto, il controricorso è, sotto tale profilo,ammissibile; considerato che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. deve provvedersi per le spese del presente giudizio di legittimità nei confronti del Comune di San Michele, mentre non vi è luogo a provvedere per le dette spese nei confronti degli intimati , che non hanno svolto attività difensiva in questa sede, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,