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Decreto — n. 8951/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8951/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8951/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 15.000,00 per compensi,salvo eventuali spese prenotate a debito.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 8951/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 15.000,00 per compensi,salvo eventuali spese prenotate a debito.

Parole chiave

Generato dall'IA
spese di esecuzione ripetibili dell'avvocato prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria anticipo delle spese onorari legali condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9702/2021 R.G. proposto da : BARTOLELLI CINZIA, BONADUCE MAURO, BUCCOLIERO BRUNO MARIA, COSSIGNANI MARIO, COSTANTINI SERGIO, D'ALESSANDRO ANTONIO, DEDONI LUISA, DI CESARE GIUSEPPE, DI COSTA MARIA, DI NUZZO SALVATORE, FUSCO ANGELO, GIANOTTI LUISA VITTORIA, GRAZIANO ROSARIO, GRIFONE GAETANO, LA MARCA LIDIA, LANFRANCO CLAUDIO, LANZA GIUSEPPE, MALAGUTTI VINCENZINA, PANARO ANGELO MARTINO, PANTANO PAMELA, PEDRETTI GIACOMO, PELOTTI DANIELA, PENASSO MARINA, CAVANESE STEFANO, PICCOLO SAVINO, PIVA ROBERTO, RIVANO LUCIANA, RIGACCI ANNALISA, RIGACCI LUCA, SCOTTI MASSIMO, TUFO GAETANO, VERRANDO EMANUELA, VOLTAN FRANCESCO, ZANATTA MARIROSA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S), che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE , UNIVERSITA' E RICERCA, MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) , che ope legis li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n.4806/2020 depositata il 08/10/2020; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 15.000,00 per compensi,salvo eventuali spese prenotate a debito.

Così