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Sentenza — n. 8892/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal regarding partial mortgage subrogation rights when original creditor remains partially unsatisfied.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8892/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Dario Gallo's appeal against a lower court ruling that denied his priority mortgage rights after partial payment. Gallo argued he was surreptitiously deprived of his real security right, but the court found the original creditor's partial insolvency justified the exclusion of his subrogation priority. The decision established that a contrary agreement exists when the original creditor cancels the mortgage on specific assets to avoid competing with the partial solvency of the subrogated party.

Regesto Legislator

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Art. 1205 c.c.; Art. 1254 c.c.: In cases of partial payment, the original creditor and the subrogated third party share priority proportionally unless a contrary agreement exists, which is presumed when the original creditor cancels the mortgage on assets acquired by the debtor to prevent prejudice to their remaining claim.

Parole chiave

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partial mortgage subrogation priority of claims contrary agreement real security right proportionate contribution expropriation procedure mortgage cancellation caso di garanzia bancaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1205 c.c.
Non conduce ad una diversa soluzione la disciplina della surro- gazione parziale di cui all’art. 1205 c.c., secondo cui «se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debi- tore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario».
Art. 1254 c.c.
La norma, mutuata dall’art. 1254 del codice civile del 1865, intende sancire che, in caso di adempimento parziale, il creditore originario non ha ragioni di preferenza sul creditore che si surroga, sicché gli stessi concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto loro dovuto.
Art. 2843 c.c.
Art. 629 c.p.c.
Laives, da parte dell’istituto di credito, il quale aveva altresì depositato rinuncia ex art. 629 c.p.c. agli atti del processo esecutivo, con istanza di cancellazione del pignoramento immobiliare e di estinzione della procedura, sempre limitatamente alle citate pp.mm.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 629 c.p
Laives, da parte dell’istituto di credito, il quale aveva altresì depositato rinuncia ex art. 629 c.p.c.
art. 499 c.p
«… il Gallo era intervenuto senza titolo esecutivo, né procedendo alla notifica dell’atto di intervento per l’eventuale riconoscimento del credito fatto valere ai sensi dell’art. 499 c.p.c., questione che può essere vagliata in fase di distribuzione anche senza opposizione (cfr.
art. 2853 c.c
art. 111 c.p
26423/2020) e che –quand’anche si ritenesse che Gallo Dario possa avvalersi del titolo esecutivo vantato dal creditore procedente per l’importo corrisposto secondo l’atto di quietanza in forza del mero intervento a mezzo di difensore quale successore parziale exart. 111 c.p.c.
art. 2866 c.c
E, dunque, la fattispecie è più correttamente sussumibile nell’istituto di cui all’art. 2866 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, 26/02/2021, n. 5508
da Cass., Sez. 3, 26/02/2021, n. 5508).8.Il giudizio di merito si concludeva con la sentenza n.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12224/2023R.G. proposto da DARIO GALLO, rappresentato e difes o dall ’ avv. Raimondo Pusateri (PSTRND48L25C747V) e dall’avv. Fabiano Lucente (LCNFBN75M13L063N), elettivamente domiciliato ex lege presso il domicilio digitale dei suoi difensori -ricorrente - contro CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A., rappresentatae difesa dall ’ avv. Karl Reinstadler (RNSKRL61H16I729D) e dall’avv. Luca Mazzeo (MZZLHR70H08L219U), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e nei confronti di IMMOBILIARE CAVATTON S.R.L.

BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE S.P.A. AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimate - avverso la sentenza delTribunale di Bolzano n. 1048 del 5/12/2022; udita la relazione della causa svolta all’udienza del5/2/2025 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.ssa Anna Maria Soldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditii difensor i del le parti e lett e le memori e . F ATTI DI CAUSA 1.Nell’espropriazione immobiliare n. 107/2019 R.G. Esec. del Tribunale di Bolzano –promossa da Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. nei confronti di Immobiliare Cavatton S.r.l. e altri – interveniva Dario Gallo, già acqui- rente di beni immobili gravati da ipotecavolontaria (concessa con mutuo ipotecario del 2/8/2010) e da ipoteca giudiziale (fondata su decreto ingiun- tivo) a favore della predetta Cassa di Risparmio e contro la venditrice Im- mobiliare Cavatton S.r.l.; l’odierno ricorrente aveva pagato la somma di Euro 190.000,00 alla banca in data 7/2/2020 e ottenuto l’assenso alla can- cellazione dell’ipoteca, limitatamente alle pp.mm. 9 e 10 della p.ed. 2535 C.C. Laives, da parte dell’istituto di credito, il quale aveva altresì depositato rinuncia ex art. 629 c.p.c. agli atti del processo esecutivo, con istanza di cancellazione del pignoramento immobiliare e di estinzione della procedura, sempre limitatamente alle citate pp.mm. 9 e 10. 2.Come esposto dal ricorrente (pag. 12 del ricorso), il giudice dell’ese- cuzione, conseguentemente, disponeva la cancellazione del pignoramento riferita a detti cespiti e contestualmente dichiarava l’estinzione parziale della procedura esecutiva n. 107/2019 R.G.

Esec. 3.Con l’intervento in quest’ultima in data 20/2/2020, Dario Gallo dichia- rava di essersi surrogato ex legenei diritti della Cassa di Risparmio di Bol- zano e chiedeva di partecipare, con prelazione ipotecaria, alla distribuzione del ricavato derivante dalla vendita degli altri beni pignorati nella procedura. 4.Il decreto tavolare di annotazione/intavolazione della surroga nell’ipo- teca in favore di Dario Gallo era impugnato dalla banca e la Corte d’appello di Bolzano, con decreto del 16/6/2021, disponeva la cancellazione della for- malità. 5.Nel progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita nella predetta espropriazione forzata Dario Gallo veniva ammesso come creditore chiro- grafario (in quanto l’annotazione della surroga era stata cancellata) e, all’udienza, l’odierno ricorrente contestava il riparto per il mancato ricono- scimento del rango ipotecario. 6.Il giudice dell’esecuzione, respinte le contestazioni, approvava la ri- partizione per le seguenti ragioni:

«… il Gallo era intervenuto senza titolo esecutivo, né procedendo alla notifica dell’atto di intervento per l’eventuale riconoscimento del credito fatto valere ai sensi dell’art. 499 c.p.c., questione che può essere vagliata in fase di distribuzione anche senza opposizione (cfr. Cass n. 26423/2020) e che –quand’anche si ritenesse che Gallo Dario possa avvalersi del titolo esecutivo vantato dal creditore procedente per l’importo corrisposto secondo l’atto di quietanza in forza del mero intervento a mezzo di difensore quale successore parziale exart. 111 c.p.c. (cfr.

Cass.n. 7780/2016) – che in se de di reclamo tavolare la Corte di Appello ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti per la surrogazione di Gallo Dario nell’ipoteca vantata da Cassa di Risparmio di Bolzano Spa, per cui non ri- sulta alcun diritto di garanzia reale a favore di Gallo Dario, sicché conside- rata l’efficacia costitutiva dei diritti nel sistema del libro fondiario, lo stesso non può far valere nessuna preferenza ipotecaria, data la necessità dell’an- notazione ex art. 2853 c.c./intavolazione ex art 15 L.T. della surroga nel caso di subentro nel credito avvenuto prima della vendita (v.

Cass. n. 21395/2018)». 7.Avverso tale provvedimento Dario Gallo proponeva opposizione ex artt. 512 e 617 c.p.c., sostenendo che, in quanto successore nel credito della Cassa di Risparmio ex art. 111 c.p.c., non necessitava della previa notifica dell’intervento exart. 499 c.p.c. e che, comunque, ai fini della pre- lazione ipotecaria, era irrilevante l’annotazione a margine dell’ipoteca dell’intervenuta surroga (arg. da Cass., Sez. 3, 26/02/2021, n. 5508).8.Il giudizio di merito si concludeva con la sentenza n. 1048 del 5/12/2022, con la quale il Tribunale di Bolzano respingeva l’opposizione, sulla base delle seguenti argomentazioni:

a) la surrogazione legale prevista dall’art. 1203, n. 2, c.c. non è configurabile nel caso in esame poiché, a seguito del pagamento eseguito dal Gallo, l’istituto bancario ha prestato il consenso alla cancellazione dell’ipoteca onde consentire la estinzione par- ziale della espropriazione e la liberazione dei beni del terzo proprietario dal vincolo del pignoramento; l’ipotesi in esame può, perciò, essere ricondotta al caso previsto dall’art. 2866 c.c. che, in presenza di determinate condi- zioni, può dar luogo alla surrogazione legale del terzo acquirente di bene ipotecato, ai sensi dell’art. 1203 n. 3 c.c.; tale surrogazione non può, però, operare nel caso in esame, in quanto il credito ipotecario vantato dall’istituto di credito non è stato integralmente soddisfatto. 9.Avverso tale decisione Dario Gallo proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

10. R esisteva con controricorso la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.

11. N on svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati Im- mobiliare Cavatton S.r.l., Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A., Agenzia delle Entrate - Riscossione (agente della riscossione per le Province Auto- nome di Bolzano e di Trento).

12. Il Pubblico Ministero depositava memoria scritta e anche all’udienzaconcludeva per il rigetto del ricorso.

13. Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c. R AGIONIDELLA DECISIONE 1.Col primo motivo , formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,si deduce «violazione norma processuale di cui all’art. 112 c.p.c.»; il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe deciso la controversia distribu- tiva ampliando illegittimamente il thema decidendum della causa e conclu- dendo per l’insussistenza dei presupposti della surrogazione legale invocata dall’opponente, mentre il piano di riparto – che prevedeva la collocazione dell’odierno ricorrente in virtù dell’intervento spiegato nel processo ai sensi dell’art. 1203 c.c. –era stato approvato dai soggetti legittimati e contestato dal solo Gallo che ne aveva invocato la revoca assumendo di avere acquisito il diritto a subentrare nella garanzia ipotecaria ancora iscritta a favore di Cassa di Risparmio di Bolzano. 2.Il motivo è infondato. 3.Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il Tribunale non ha affatto rigettato l’opposizione in quanto anche la collocazione in chirografo, già accordata al Gallo, doveva essere esclusa, ma ha invece argomentato sull’insussistenza del suo diritto a subentrare nei diritti reali di garanzia del creditore parzialmente soddisfatto.

Il rigetto dell’opposizione distributiva non si basa, infatti, sull’inammis- sibilità dell’intervento e sulla sussistenza dei presupposti prescritti dall’art.499 c.p.c., questione che non era stata sollevata con l’opposizione; il mero cenno a tale questione –contenuto a pag. 5 della sentenza impugnata, dove è riportata la decisione del giudice dell’esecuzione (v. supra)– non costitui- sce il fondamento della decisione che esclude la prelazione ipotecaria del Gallo. 4.Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce «violazione norma di cui all’art. 1203, 1204 e 1205 c.c.»; il ricorrente afferma che la surrogazione ex lege, intervenuta a norma dei nn. 2 e 3 dell’art. 1203 c.c., non era stata contestata in sede di distribuzione (se non sotto il profilo nella surroga nell’ipoteca), che detta surroga aveva effetti anche nei confronti dei terzi garanti e che, in ragione del parziale pagamento, il terzo surrogato e il creditore originario dovevano concorrere proporzionalmente nei confronti del debitore; fuorviante è il riferimento all’art. 2866 c.c., erroneamente invocato dal giudice di merito per disappli- care l’art. 1203 c.c.,e del tutto irrilevante è la mancata annotazione (rec- tius, la cancellazione dell’annotazione) della surroga, formalità non neces- saria per opporre ai creditori concorrenti (nella medesima procedura espro- priativa già pendente) il subentro del creditore surrogato nella garanzia ipo- tecaria. 5.Il giudice di merito ha respinto la tesi del ricorrente con la seguente motivazione:

«… detto questo, interrogandosi su quale sia l’effetto, per ciò che qui interessa, del pagamento parziale, va osservato che, ovviamente, il credito ipotecario si estinguerà per l’ammontare pari al predetto pagamento parziale, mentre la restante parte del credito stesso conserverà la prela- zione ipotecaria, sottratto, per l’appunto, l’importo del pagamento parziale effettuato. Ora, va osservato che, tuttavia, quanto sin qui descritto … esuli del tutto dall’istituto di cui agli artt. 1203 e ss. c.c. E, infatti, ai sensi del combinato disposto exartt. 1203, nn. 2 o 3, e 1205 c.c., la naturale conse- guenza del pagamento parziale sarebbe stata che Cassa di Risparmio di Bolzano avrebbe conservato la prelazione nel limite della somma originaria- mente iscritta (dedotto naturalmente il pagamento parziale ricevuto) sui compendi volontariamente ipotecati dalla originaria debitrice (la società mu- tuataria di cui sopra per intendersi), inclusi, dunque, quelli sub pp.mm. 9 e 10 della p.ed. 2535 in P.T. 3982/II C.C. Laives (trattasi proprio dei beni che sarebbero stati dalla mutuataria stessa poi ceduti al solvensGallo), senon- ché è avvenuto, proprio per effetto dell’atto sopra più volte menzionato, che l’istituto bancario ha rinunciato all’ipoteca volontaria iscritta sui beni in que- stione (per l’appunto quelli di proprietà del Gallo).

E, dunque, la fattispecie è più correttamente sussumibile nell’istituto di cui all’art. 2866 c.c. secondo cui il terzo acquirente che ha pagato i creditori iscritti, ovvero che ha rila- sciato l’immobile, oppure che ha sofferto l’espropriazione, “ha ragione di indennità verso il suo autore, anche se si tratta di acquisto a titolo gratuito” (art. 2866, comma 1, c.c.). La disposizione citata, al comma II, poi precisa che “ha pure diritto di subingresso nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore”; ma, nel caso di specie, tale subingresso va escluso dovendosi dare seguito al condivisibile principio secondo cui esso è stabilito per evitare che il diritto all’indennizzo del terzo acquirente, ai sensi del primo comma, venga praticamente reso vano dall’insolvibilità dell’alienante, e costituisce pertanto una garanzia dell’in- dennizzo di cui all’articolo 2866, primo comma … va sottolineato che opera tale norma solo quando il terzo sia stato chiamato a rispondere dell’intero debito del suo dante causa … nel caso oggetto di esame, manca il requisito dell’integrale soddisfacimento della mutuante Cassa di Risparmio di Bol- zano, la quale, dunque, non fuoriusciva dal rapporto ipotecario costituito a garanzia delle obbligazioni restituire gravanti su Immobiliare Cavatton s.r.l.». 6.La censura è infondata. 7.Col pagamento eseguito in favore della Cassa di Risparmio di Bolzano, Dario Gallo –«tenuto … per altri al pagamento del debito» in quanto terzo acquirente del bene ipotecato (exart. 2858 c.c.) – si è parzialmente surro- gato al predetto creditore ai sensi dell’art. 1203, n. 3, c.c. 8.Non ricorre l’ipotesi contemplata dall’art. 1203, n. 2, c.c., norma che riguarda il caso in cui il terzo, acquistato il bene gravato da ipoteca, estingue la pretesa del creditore titolare della garanzia reale iscritta sul bene di cui è divenuto proprietario e si surroga nei diritti del citato creditore verso il ven- ditore, per rivalersi nei confronti di quest’ultimo di quanto pagato per pur- gare l’immobile dal gravame pregiudizievole; al terzo proprietario che paga il creditore ipotecato per non subire l’espropriazione si applica, invece, l’art. 1203 n. 3 c.c.Infatti, «Il terzo datore di ipoteca e il terzo acquirente dell’im- mobile ipotecato non sono obbligati in solido col debitore principale e col suo fideiussore, giacché essi non sono soggetti passivi del rapporto obbli- gatorio, ma soltanto assoggettati, nel caso d’inadempimento del debitore e dei suoi garanti, all’azione esecutiva del creditore sull’immobile ipotecato.

Tuttavia, il terzo acquirente dell’immobile ipotecato ed il terzo datore di ipoteca, che abbiano pagato il debito, per la cui garanzia era stata costituita l’ipoteca, sono surrogati “ex lege” nei diritti del credito re verso il debitore ed i suoi fideiussori a norma degli artt. 1203 n. 3 e 1204 c.c., poiché la surrogazione legale va ammessa anche per coloro che sono tenuti al paga- mento “propter rem” in virtù del vincolo, che assoggetta un loro bene all’esecuzione forzata per un debito altrui, e che, essendo posti nell’alterna- tiva di pagare tale debito o di subire l’espropriazione, hanno interesse a soddisfarlo» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 23648 del 24/09/2019, Rv. 655101-01). 9.La surroga (in quanto successione a titolo particolare) ha attribuito a Dario Gallo la qualità di concreditore della banca controricorrentenei con- fronti della società debitrice, ma occorre interrogarsi sulla sorte dell’ipoteca accessoria al credito originarioe oggetto del pagamento che ha determinato la surrogastessa.

10. A norma dell ’ art. 2866, comma 2, primo periodo, c.c., i l terzo datore che ha pagato (o che ha subito l’espropriazione) ha «diritto di subin- gresso nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore» e la disposizione costituisce un ’ applicazione dell ’ art. 1203, n. 3, c.c. (speciale rispetto a quest’ultima, perché si caratterizza per il fatto di poter essere esercitata con la priorità che deriva dalla data di iscrizione del titolo del terzo). In base alla norma ora menzionata, il solvens è – quantomeno astrattamente –surrogato nei diritti e nella garanzia ipotecaria del creditore soddisfatto.

11. Nella fattispecie de qua , però, viene in rilievo un pagamento soltanto parziale del Gallo, non pienamente satisfattivo del credito della Cassa di Risparmio di Bolzano, oltre che una specifica pattuizione contrat- tuale tra il solvens e il creditore originario che prevedeva la cancellazione dell’ipoteca iscritta sui beni acquistati dall’odierno ricorrente (ed effettiva- mente si è provveduto alla cancellazione della formalità).

12. Orbene, l ’ art. 2866, comma 2, c.c. riguarda esclusivamente il pagamento integrale del terzo proprietario, che si surroga –ex artt. 1203, n. 3, c.c. –in toto nella posizione del creditore iscritto e, dunque, nel suo credito assistito dalle relative garanzie, non soltanto nella specifica garanzia presa sull’immobile del terzo proprietario. La norma, difatti , si applica a condizione che sia stato integralmente estinto il debito garantito e non nell’ipotesi di sua parziale estinzione: del resto, se il pagamento parziale è volto proprio a estinguere la specifica garanzia reale sui beni acquistati dal solvens, il credito originario cessa di essere assistito dall’ipotecae un subentro nella garanzia è configurabile solo se questa non è già venuta meno.

Peraltro, anche in base ad una interpretazione letterale e logica, l’art. 2866 comma 2, c.c.– per il quale il «subingresso nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore», pur se acquistati da terzi– presuppone che il credito garantito da dette ipoteche sia stato integralmente pagato e che, dunque, la garanzia abbia esaurito la sua funzione in favore del creditore soddisfatto:diversamente opinando, il pagamento parziale del terzo si risolverebbe in un duplice e ingiustificato pregiudizio per il creditore ipotecario,solo parzialmente soddisfatto, che si vedrebbe surrettiziamente privato del diritto reale di garanzia, a vantaggio del solvens , nonostante la persistenza del credito nei confronti dell’originario debitore.

In sostanza, la tesi qui respinta conduce al paradosso di ridurre la garanzia ipotecaria non solo in relazione ai beni acquistati dal solvens, ma anche rispetto agli altri cespiti.

13. Non conduce ad una diversa soluzione la disciplina della surro- gazione parziale di cui all’art. 1205 c.c., secondo cui «se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debi- tore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario». La norma, mutuata dall’art. 1254 del codice civile del 1865, intende sancire che, in caso di adempimento parziale, il creditore originario non ha ragioni di preferenza sul creditore che si surroga, sicché gli stessi concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto loro dovuto.

14. La regola sul concorso tra creditore originario e solvens , tutta- via, è derogabile in forza di un «patto contrario», col quale è consentito stabilire sia il diritto del solvensdi surrogarsi totalmente al creditore anche in caso di pagamento parziale, sia, al contrario, la preferenza del creditore originario rispetto al terzo surrogato.

15. Nella fattispecie in esame il giudice di merito ha individuato gli elementi di un patto contrario, laddove ha rilevato che proprio il Gallo ha proceduto alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria sui beni dallo stesso acquistati, circostanza che depone per l’esclusione di un concorso, il quale, altrimenti, determinerebbe un pregiudizio per il creditore originario rimasto parzialmente insoddisfatto, privato della garanzia sui predetti cespiti ed esposto al concorso del solvensparziale.

16. Non assume alcun rilievo nella fattispecie la pur richiamata de- cisione di Cass., Sez. 3, 26/02/2021, n. 5508, posto che il Tribunalenon ha fondato la propria decisione sulla mancata annotazione della surroga exart.2843 c.c., che, peraltro, è stata eseguita ed è stata cancellata per provve- dimento giudiziale (ancorché inidoneo al giudicato) in difetto dei presupposti che la permettevano.

17. In conclusione, il ricorso va respinto.

18. Al rigetto dell ’ impugnazione consegue la condanna del ricor- rente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel disposi- tivo.

19. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello pre- visto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art.

13. P.Q.M La Corte: rigetta il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di que- sto giudizio, liquidate in Euro 7.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricor-