Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Carbotta Giovanna, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the respondent, Comune di Palazzo San Gervasio, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21712/2024 R.G. proposto da : CARBOTTA GIOVANNA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato RAGO LOREDANA (RGALDN71L52A662A) -ricorrente- contro COMUNE DI PALAZZO SAN GEVRASIO, in persona del Sindaco p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato FESTINO SALVATORE (FSTSVT67R19G942Y) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE POTENZA n. 854/2024 depositata il 20/05/2024 Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 06.02.2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Ro