Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Stamperia Frigerio e Cassina Srl, had not responded to the prosecution's proposal for judgment definition submitted on February 6, 2025. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal renounced and ordered the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the automatic withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21652/2024 R.G. proposto da : STAMPERIA FRIGERIO E CASSINA SRL, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difes o d a ll ’ avvocato BARBATO ADRIANO (BRBDRN44M17H501G) e d all ’ avvocato BRESCIANI CARLO (BRSCRL63D29C933B) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del Direttore p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difes o per legge dal l ’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente- nonchécontro PRINTOLOGY S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di MILANO n. 1274/2024,depositata il 03/05/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 06/02/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge.
Così deciso in Rom