Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Forte Angiola Divina, had not responded to the court's proposal for judgment definition, leading the court to deem the appeal renounced. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed renounced if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20034/2024 R.G. proposto da : FORTE ANGIOLA DIVINA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentat o e difes o d a ll’avvocato STANZIALE ACHILLE (STNCLL64H15D643R); -ricorrente- contro GAS PLUS ITALIANA SRL, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difes o d a ll’avvocato PATRONI GRIFFI UGO (PTRGUO66L28A662I) e dall’avvocato RIGANO FRANCESCO (RGNFNC55L12F158O) -controricorrente- avverso ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 3633/2024depositata il 08/02/2024;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 04/02/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, in ragione della peculiare ragione di manifesta inammissibilità del ricorso; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.64 0,00 (settemilaseicentoquaranta/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma