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Ordinanza — n. 8792/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn; new lawyer submitted formal withdrawal notice on October 11, 2024.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8792/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal case extinguished due to the appellant's formal withdrawal. Although the appellant had previously argued procedural defects regarding the appeal's filing and the court's handling of electronic notifications, a new lawyer submitted a written notice of withdrawal on October 11, 2024. Consequently, the Court ruled that no further examination of the merits or procedural arguments was necessary, and the proceedings terminated without cost allocation.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.: A cassation appeal is extinguished by the appellant's formal withdrawal, obviating the need for the Court to examine the merits or procedural grounds.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings new lawyer representation cassation procedure formal notice of withdrawal opposizione tardiva anticipo spese tardivo opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
– che tale circostanza esime il Collegio dall’illustrazione dei motivi, dovendo, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,dichiararsi estinto– per rinuncia al ricorso – il presente giudizio di legittimità, senza che occorra provvedere sulle spese dello stesso, essendo rimasta la Lentini solo intimata; p.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
– che a vverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione la Lavorenti Figueras, sulla base – come detto –di cinque motivi; –che è rimasta solo intimata la Lentini; –che la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.
art. 615 cod. proc. civ
4030/22, del 15 marzo 2022, del Tribunale di Roma, di accoglimento solo parziale dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.
art. 348 cod. proc. civ
dalla stessa proposta avverso atto di precetto notificatole da Lucia Lentini –ha dichiarato l’appelloimprocedibile, ex art. 348 cod. proc. civ., non essendo la costituzione dell’appellante avvenuta nel rispetto del termine di cui all’art.
art. 165 cod. proc. civ
civ., non essendo la costituzione dell’appellante avvenuta nel rispetto del termine di cui all’art. 165 cod. proc. civ.;
art. 391 cod. proc. civ
– che tale circostanza esime il Collegio dall’illustrazione dei motivi, dovendo, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,dichiararsi estinto– per rinuncia al ricorso – il presente giudizio di legittimità, senza che occorra provvedere sulle spese dello stesso, essendo rimasta la Lentini solo intimata; p.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6697-2023proposto da: LAVORENTI FIGUERAS PAMELA, domiciliat a “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato Claudia CANEVARI; -ricorrente - contro LENTINI LUCIA; -intimata - Avversola sentenza n. 7801/2022 d ella Corte d’appello di Roma , depositata in data 01/12/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25/11/2024dal Consigliere Dott. Stefano G iaime GUIZZI ; Ritenuto: –che Pamela Lavorenti Figueras ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 7801/22, del 1° Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE TERZO Rinuncia al ricorso -Estinzione R.G.N.6697/2023 Cron.

Rep. Ud.25/11/2024 Adunanza camerale dicembre 2022, della Corte d’appello di Roma, che – nel pronunciarsi sul gravame dalla stessa esperito avverso la sentenza n. 4030/22, del 15 marzo 2022, del Tribunale di Roma, di accoglimento solo parziale dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. dalla stessa proposta avverso atto di precetto notificatole da Lucia Lentini –ha dichiarato l’appelloimprocedibile, ex art. 348 cod. proc. civ., non essendo la costituzione dell’appellante avvenuta nel rispetto del termine di cui all’art. 165 cod. proc. civ.;

–che riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di essersi opposta al precetto notificatole dalla Lentini, con il quale le era stato intimato – nella qualità di erede del padre, Luigi Lavorenti Figueras, il pagamento di € 154.837,78, oltre spese e interessi; –che l’opposizione, proposta sulla base di “svariati motivi” (e, in particolare: per essere stato il precetto nuovamente intimato, per avere essa opponente accettato con beneficio di inventario l’eredità del padre, nonché per erroneo computo degli interessi e per non debenza di alcune delle somme conteggiate), veniva solo parzialmente accolta, espungendosi dal dovuto l’importo di € 6.514,00;

– che e sperito gravame dall’esecutata, notificato lo stesso nelle forme telematiche, il giorno successivo alla notifica (ovvero, il 27 aprile 2022), pervenivano al difensore dell’appellante i tre prescritti avvisi telematici con la conferma dell’avvenuto deposito dell’atto di appello; – che i l terzo avviso, tuttavia, recava la seguente testuale comunicazione: “Atto non conforme alle specifiche. In attesa di conferma da parte della Cancelleria: l’atto verrà comunque accettato. Non è necessario effettuare nuovamente il deposito”;

– che, t uttavia, non essendo pervenuto al difensore dell’appellante né il quarto avviso, né alcun’altra comunicazione di cancelleria, nei giorni immediatamente successivi all’udienza del 30 settembre 2022, indicata nell’atto di appello, l’odierna ricorrente apprendeva che l’atto telematico non era reperibile; – che, d i conseguenza, la Lavorenti Figueras, oltre a provvedere al rinnovato deposito dell’atto d’appello, formulava istanza di rimessione in termini al Presidente della Corte d’appello; – che f issata udienza innanzi alla Corte territoriale per la discussione di tale istanza, la stessa veniva rigettata, con rinvio a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni, adempimento espletato il quale il gravame veniva dichiarato improcedibile;

– che a vverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione la Lavorenti Figueras, sulla base – come detto –di cinque motivi; –che è rimasta solo intimata la Lentini; –che la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; – che i l Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; considerato: –che il nuovo difensore della ricorrente, costituitosi in data 11 ottobre 2024, ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente dalla Lavorenti Figueras;

– che tale circostanza esime il Collegio dall’illustrazione dei motivi, dovendo, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,dichiararsi estinto– per rinuncia al ricorso – il presente giudizio di legittimità, senza che occorra provvedere sulle spese dello stesso, essendo rimasta la Lentini solo intimata; p. q. m. la Corte dichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma, all’esito dell’adun