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Ordinanza Interlocutoria — n. 8756/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court pending Supreme Court ruling on unjust enrichment claims against public administration contract nullity.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8756/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed Vincenzo Pizzonia's appeal against the Reggio Calabria Metropolitan City's enforcement actions and counterclaim for restitution. Pizzonia argued that the public entity's contract was void due to lack of written form, rendering the debt extinguished and the enforcement illegal. The court recognized the substantive issue regarding the admissibility of an unjust enrichment claim based on such contract nullity and remanded the case to the lower court pending a definitive ruling from the Supreme Court's Plenary Section.

Regesto Legislator

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Art. 2041 cod. civ.; Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.: The Supreme Court remands a case to the lower court when the admissibility of an action for unjust enrichment against a public administration, based on the nullity of a contract for lack of written form, requires a preliminary ruling from the Plenary Section.

Parole chiave

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unjust enrichment claim public administration contract lack of written form remission to lower court Plenary Section ruling restituzione dei sussidi statali compensazione della rendita ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

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Art. 2041 cod. civ.
civ.; considerato: –che questa Sezione, con decisione assunta nella camera di consiglio del 5 novembre scorso, ha ritenuto di dover rimettere alle Sezioni Unite la questione relativa all’ammissibilità dell’azione ex art. 2041 cod.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Art. 615 cod. proc. civ.
288/14, del 12 febbraio 2014, del Tribunale della stessa città – ha confermato tanto l’accoglimento dell’opposizione ex art. 615 cod.
Art. 645 cod. proc. civ.
art. 615 cod. proc. civ
– che f orte, dunque, di tale titolo giudiziale, la Provincia azionava in via esecutiva il credito restitutorio, subendo, però, l’iniziativa ex art. 615 cod. proc. civ.
art. 645 cod. proc. civ
art. 2041 cod. civ
civ.; considerato: –che questa Sezione, con decisione assunta nella camera di consiglio del 5 novembre scorso, ha ritenuto di dover rimettere alle Sezioni Unite la questione relativa all’ammissibilità dell’azione ex art. 2041 cod.
art. 378 cod. proc. civ
– che i l ricorrente e la controricorrente hanno deposito memoria ex art. 378 cod. proc. civ.; considerato: –che questa Sezione, con decisione assunta nella camera di consiglio del 5 novembre scorso, ha ritenuto di dover rimettere alle Sezioni Unite la questione relativa all’ammissibilità dell’azione ex art.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 28520-2022proposto da: PIZZONIA VINCENZO, domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensorecome in atti, rappresentato e difeso dall’Avvocato Fortunato DATTOLA; -ricorrente - contro CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA, in persona del Vicesindaco e legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti , rappresentata e difesa dall’Avvocato Gaetano VIZZARI; -controricorrente - Avversola sentenza n. 458 /20 2 2 d ella Corte d’appello di Reggio Calabria, depositata il 13/06/2022;

Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Rinvio a nuovo ruolo R.G.N.28520/2022 Cron. Rep. Ud.25/11/2024 Udienza Pubblica udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 25/11/2024dal Consigliere Dott. Stefano G iaime GUIZZI ; udita la Sostituta Procuratrice Generale Dott.ssa Anna Maria SOLDI, che si riporta alla requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del ricorso; rilevato: –che Domenico Pizzonia ricorre, sulla base di tredici motivi, per la cassazione della sentenza n. 458/22, del 13 giugno 2022, della Corte d’appello di Reggio Calabria, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 288/14, del 12 febbraio 2014, del Tribunale della stessa città – ha confermato tanto l’accoglimento dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., dallo stesso proposta in relazione all’esecuzione intrapresa dalla Provincia (poi divenuta Città Metropolitana) di Reggio Calabria, per ottenere il soddisfacimento, in via coattiva, di un credito restitutorio di € 179.477,66, quanto, però, l’accoglimento della domanda riconvenzionale di quest’ultima, volta alla condanna del Pizzonia alla restituzione di tale somma;

–che riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver instaurato il giudizio di opposizione a fronte dell’iniziativa assunta “in executivis” dall’amministrazione provinciale, in virtù di titolo giudiziale costituito da sentenza, passata in giudicato, con cui il medesimo Tribunale r eggino aveva revocato un decreto ingiuntivo, già conseguito dal Pizzonia (e in forza del quale egli aveva riscosso la somma suddetta), in relazione a prestazioni professionali svolte a favore della predetta amministrazione pubblica; –che l a revoca del provvedimento monitorio, in particolare, era avvenuta –in accoglimento dell’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., esperita dall’allora Provincia di Reggio Calabria – sul presupposto della nullità, per difetto della necessaria forma scritta, del contratto di prestazione d’opera professionale intercorso tra l’Ente locale e il Pizzonia;

– che f orte, dunque, di tale titolo giudiziale, la Provincia azionava in via esecutiva il credito restitutorio, subendo, però, l’iniziativa ex art. 615 cod. proc. civ. del Pizzonia, dal medesimo assunta su più piani; – che egli, tra l’altro, contestava il diritto della Provincia di procedere all’esecuzione per essersi il (preteso) credito restitutorio della stessa “estinto per compensazione con il proprio controcredito da indennizzo per l’indebito arricchimento della medesima amministrazione”, del quale chiedeva all’adito Tribunale “l’accertamento dei presupposti costitutivi”, a norma dell’art. 2041 cod. civ.;

–che si costituiva in giudizio la Provincia di Reggio Calabria, resistendo all’opposizione, nonché proponendo domanda riconvenzionale per ottenere la condanna dell’opponente alla restituzione delle somme indicate nell’atto di precetto, in ragione del carattere, comunque, indebito della loro percezione, secondo quanto riconosciuto nella sentenza che aveva revocato il decreto ingiuntivo “illo tempore” ottenuto dal Pizzonia; –che l’esito della proposta opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. consisteva –in primo grado – nell’accoglimento della stessa, e ciò sul presupposto che la sentenza che aveva disposto la revoca del decreto ingiuntivo non costituisse titolo esecutivo;

– che, n ondimeno, dichiarate assorbite o comunque inammissibili le altre domande dell’opponente (giacché precluse dal giudicato, atteso che le stesse avrebbero dovuto essere proposte nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo), il giudice di prime cure accoglieva, invece, la riconvenzionale della Provincia di Reggio Calabria, condannando, pertanto, il Pizzonia al pagamento della somma precettata;– che, i nfine, veniva respint a l ’ eccezione/domanda riconvenzionale di compensazione giudiziale del Pizzonia, propostaai sensi dell’art. 2041 cod. civ.;

–che p roposto gravame dal Pizzonia, il giudice d’appello lo rigettava; – che h a resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata; –che la trattazione del ricorso è stata inizialmente fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., per l’adunanza camerale del 28 febbraio 2024; – che, i n vista della stessa, si è costituito per la Città Metropolitana di Reggio Calabria un nuovo difensore, che al pari di quello del ricorrente non ha, però, depositato memoria;

–che con ordinanza interlocutoria n. 18816/24, del 9 luglio 2024, questa Corte ha ravvisato l’opportunità di disporre rinvio in pubblica udienza, “soprattutto in relazione alle questioni che formano oggetto dei motivi nono, dodicesimo e tredicesimo, da reputarsidi particolare rilevanza per la necessità di una meditata considerazione complessiva degli orientamenti di legittimità a vario titolo coinvolti”; – che i n vista dell’udienza pubblica, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di una sua Sostituta, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con cui ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

– che i l ricorrente e la controricorrente hanno deposito memoria ex art. 378 cod. proc. civ.; considerato: –che questa Sezione, con decisione assunta nella camera di consiglio del 5 novembre scorso, ha ritenuto di dover rimettere alle Sezioni Unite la questione relativa all’ammissibilità dell’azione ex art. 2041 cod. civ.,nel caso – qual è anche quello in esame – di nullità dei contratti della Pubblica Amministrazione, per carenza di forma scritta; –che data, dunque, l’evidente attinenza di tale questione con il tema oggetto del presente giudizio, avendo il Pizzonia fondato la propria iniziativa su di un’eccezioneo domanda riconvenzionale di ingiustificato arricchimento dell’ente locale, questo Collegio reputa di dover disporre rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, in attesa della decisione delle Sezioni Unite; p.q. m . la Corte dispone rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio.

Così deciso i