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Ordinanza — n. 8678/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of specific legal grounds in the contested judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8678/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared both the main and incidental appeals inadmissible because the applicants failed to specify the exact legal assertions in the lower court's judgment that were allegedly violated. The applicants argued the judgment was flawed regarding the enforceability of a lawyer's notice and the validity of an injunction, but did not pinpoint specific reasoning to challenge. Consequently, the court ruled that without identifying the precise statements contradicting the law, the appeals could not be examined on their merits.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: Appeals under Art. 360 n. 3 c.p.c. are inadmissible if the applicant fails to specifically indicate the legal assertions in the contested judgment that are allegedly in conflict with the law, as the court cannot verify the violation without such specificity.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal specificity of legal grounds Art. 360 n. 3 c.p.c. lack of motivation procedural preclusion compenso per prestazioni carenza di legittimazione indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 479, 480, 617, 654, comma 2, 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 n.
Art. 650 c.p.c.
ACF proponeva opposizione - oltre che al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., del quale chiedeva la immediata sospensione ed al precetto che sulla base dello stesso era stato ad essa intimato dal Leccisi -anche al precetto intimato dal Bianco.
Art. 615 c.p.c.
In particolare, per quanto qui rileva, la ACF -convenendo in giudizio sia il Bianco che il Leccisi - proponeva opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c.
Art. 370 c.p.c.
Art. 380 bis.1 c.p.c.
17030/2021 e 34791/2021), secondo il quale: Nell’ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c. (introdotto dall'art.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso principale; -dichiara inammissibile il ricorso incidentale; -compensa le spese relative al presente giudizio di legittimità tra il ricorrente principale ed il ricorrente incidentale; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 86 c.p
proposto da: BIANCO PAOLO, da se stesso rappresentato e difeso ex art. 86 c.p.c., domiciliato presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -ricorrente- contro KZ S.R.L.
art. 650 c.p
ACF proponeva opposizione - oltre che al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., del quale chiedeva la immediata sospensione ed al precetto che sulla base dello stesso era stato ad essa intimato dal Leccisi -anche al precetto intimato dal Bianco.
art. 615 c.p
In particolare, per quanto qui rileva, la ACF -convenendo in giudizio sia il Bianco che il Leccisi - proponeva opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c.
art. 617 c.p
Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, quale giudice dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., ha proposto ricorso il Bianco.

Giurisprudenza citata

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Cass. ord. nn. 17030/2021
Cass. ord. n. 34791/2021
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315), da parte del ricorrente principale e della società ricorrente incidentale.
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Testo completo

2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13009/2023 R.G. proposto da: BIANCO PAOLO, da se stesso rappresentato e difeso ex art. 86 c.p.c., domiciliato presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -ricorrente- contro KZ S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati MOTTI GUIDO e BOVINO RICCARDO, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -ricorrente incidentale- nonché contro LECCISI ENRICO, rappresentato e difeso dagli avvocati TRIOLA ROBERTO MICHELE e MINGIARDI FRANCESCO, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge; -resistente al ricorso incidentale- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 6029/2023 depositata il 14/04/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2025 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI.

FATTI DI CAUSA 1. Su ricorso di Enrico Leccisi il Tribunale di Roma emetteva decreto n. 4690/2021 con il quale ingiungeva alla società Agricorporatefinance s.r.l. (di seguito, per brevità, ACF), di cui il Leccisi era stato amministratore delegato, il pagamento della somma di euro 200.000,00, a titolo di prima annualità di compenso per un accordo di collaborazione che sarebbe intervenuto tra le parti. A seguito del decreto di esecutorietà, al predetto decreto ingiuntivo veniva apposta la formula esecutiva in favore dell’avvocato Paolo Bianco, quale difensore antistatario del Leccisi.

In data 18.06.2021, il Bianco notificava ad ACF atto di precetto per il pagamento dei compensi professionali, oltre spese successive. ACF proponeva opposizione - oltre che al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., del quale chiedeva la immediata sospensione ed al precetto che sulla base dello stesso era stato ad essa intimato dal Leccisi -anche al precetto intimato dal Bianco.

2. In particolare, per quanto qui rileva, la ACF -convenendo in giudizio sia il Bianco che il Leccisi - proponeva opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c. deducendone la nullità: sia perché l’avvocato distrattario non si era munito del titolo esecutivo, né lo aveva previamente notificato, né lo aveva menzionato nell’atto di precettoe aveva richiesto illegittimamente l’IVA; sia perché era nullo il decreto ingiuntivo, sulla base del quale il precetto si fondava, in quanto di esso era venuta a conoscenza tardivamente, tanto da essere stata costretta a ricorrere precedentemente allo strumento del ricorso ex art. 650 c.p.c., per chiedere la revoca del titolo in quanto nullo, per i motivi illustrati nel suddetto giudizio.Si costituivano entrambi i convenuti: il Bianco eccepiva l’inammissibilità dell’opposizione, della quale chiedeva il rigetto nel merito, mentre il Leccisi eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, poiché i motivi di opposizione attenevano esclusivamente alla posizione del difensore distrattario.

In udienza ilBianco dichiarava di rinunciare alla corresponsione dell’IVA. Nelle more del procedimento, e precisamente in data 30 maggio 2022, ACF dava atto dell’intervenuta sospensione della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo (da parte del giudice dell’opposizione a quest’ultimo), che rappresentava il titolo portato dal precetto oggetto del procedimento di primo grado, chiedendo che il Tribunale adottasse ogni conseguente e più opportuno provvedimento, inclusa la sospensione del procedimento. Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 6029/2023 -dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Leccisi e qualificata l’opposizione della società ai sensi dell’art. 617 c.p.c., attenendo tutte (con esclusione di quella, rinunciata, relativa alla debenza IVA) alla regolarità dell’atto di precetto - dichiarava la cessazione della materia del contendere, essendo stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo con ordinanza del 25 marzo 2022; e, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, condannava ilBianco alla rifusione delle spese di lite a favore della società (che veniva a sua volta condannata alla rifusione delle spese processuali in favore del Leccisi).

3. Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, quale giudice dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., ha proposto ricorso il Bianco. Ha resistito con controricorso la società KZ s.r.l. in liquidazione, già ACF s.r.l., che ha articolato ricorso incidentale. Nessun atto difensivo qualificabile come controricorso è stato presentato dal Leccisiné al ricorso principale, né a quello incidentale .Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive ragioni.

Il Difensore del Leccisi ha depositato memoria con la quale ha dedotto di non aver ricevuto la notifica del controricorso con ricorso incidentale di KZ S.R.L. in Liquidazione; ed ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso incidentale per omessa notifica, con distrazione delle spese processuali. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.L’ avv. Paolo Bianco articola in ricorso due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 479, 480, 617, 654, comma 2, 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., poiché il Tribunale di Roma, nella valutazione prognostica dell’astratta fondatezza dell’opposizione, ha errato mancando di considerare la menzione nell’atto di precetto della data di notificazione del decreto ingiuntivo (10.03.2021) e di apposizione della formula esecutiva sul titolo azionato (14.06.2021). 1.2.

Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., poiché il Tribunale di Roma, nella valutazione prognostica dell’astratta fondatezza della opposizione, ha errato mancando di considerare l’avvenuta notifica del titolo azionato in data 10.03.2021 . 2.La KZ S.R.L. in liquidazione, già ACF s.r.l., articola in sede di ricorso incidentale due motivi. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente incidentale denuncia: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 102, 479, 617 e c.p.c. in relazione all’art. 360, n.

3) c.p.c. nella parte in cui il Tribunale ha rilevato la carenza di legittimazione passiva del Leccisi sull’assunto che lo stesso fosse stato chiamato in giudizio “sebbene non abbia intimato l’atto di precetto opposto". 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale denuncia: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 479, 617 e 156 c.p.c. in relazione all’art. 360, n.

3) c.p.c. nella parte in cui il Tribunale, pur ai fini dell’applicazione del principio della soccombenza virtuale, non ha ritenuto che parte opponente ACF sarebbe risultata vittoriosa anche con riferimento alla domanda di nullità del precetto derivata dalla nullità del Decreto Ingiuntivo e/o della sua notificazione.

3. Preliminarmente va dichiarata inammissibile la memoria presentata dal difensore del Leccisi, non avendo lo stesso resistito con controricorsoné al ricorso principale e neppure al ricorso incidentale . IlLeccisi in sede di memoria ha dedotto di non aver ricevuto la notifica del controricorso con ricorso incidentale ed ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso incidentale per difetto di notifica. Ma tanto fa dimenticando che il d. lgs. n. 149/2022 ha modificato l’art. 370 c.p.c., eliminando l’obbligo della notificazione del controricorso,che, per i procedimenti introdotti con ricorso notificato dal 1° gennaio 2023, come per l’appunto il presente, deve essere depositato -esclusivamente con modalità telematiche - entro il termine di 40 giorni dalla notificazione del ricorso, come per l’appunto è avvenuto nel caso di specie.E, quanto alla proposizione di un ricorso incidentale, la norma novellata dell’art. 371 c.p.c. consente appunto al controricorrente di procedervi articolandola nel controricorso, per la ritualità del quale resta sufficiente il mero deposito agli atti.

Rimane, in sostanza, onere della parte che -come nella specie - ha ricevuto rituale notifica del ricorso per cassazione seguire diligentemente, mediante accesso anche solo per via telematica agli atti, lo sviluppo del giudizio.4. Ciò posto, il ricorso principale è inammissibile. Inammissibili sono invero entrambi i motivi, che, in quanto connessi,sono qui trattati congiuntamente. Occorre preliminarmente ricordare che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. SU n. 19874/2018), «qualora il ricorrente per cassazione proponga una determinata questione giuridica che implichi un accertamento in fatto e non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, deve denunciarne l'omessa pronuncia indicando, in conformità con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quale atto del giudizio di merito abbia già dedotto tale questione, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità e la ritualità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la relativa censura» Invero, parte ricorrente, in sede di ricorso, non soltanto nell’esposizione del fatto -dove si limita a riferire che, nel costituirsi in giudizio, aveva contestato l’assunto della opponente in relazione ai presunti vizi formali del precetto, la legittimità dello stesso oltre che del titolo esecutivo e che, a seguito della concessione dei termini di cui all’art. 183 VI comma c.p.c. da parte del giudice dell’esecuzione, aveva fornito mediante la produzione dei relativi atti … puntuale prova della notifica del decreto ingiuntivo, della apposizione della formula esecutiva e della espressa menzione nell’atto di precetto notificato alla debitrice -ma anche nella illustrazione dei motivi non indica adeguatamente i termini in cui ha posto davanti al giudice di merito la questione, oggetto dei due motivi di ricorso, qui in esame (e cioè la regolarità del precetto da lui notificato, quale procuratore antistatario, nonché la regolarità della notifica del titolo monitorio).

D’altronde, anche a voler riqualificare i motivi, questi ultimi sarebbero comunque inammissibili alla luce del pacifico principio (affermato ad es. da Cass. n. 22449/2006) secondo cui «il ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere articolato su motivi dotati dei caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata; in particolare il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 n. 3 cpc deve essere dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza e dalla dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione».

5. Sempre per difetto della necessaria specificità, inammissibili sono anche i due motivi del ricorso incidentale. Vero che la società resistente, in sede di controricorso, nell’esposizione del fatto, ha indicato (p.

5) le conclusioni rassegnate in sede di atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. (tra le quali in particolare declaratoria di nullità del precetto e di insussistenza del diritto delle controparti di procedere esecutivamente nei suoi confronti); ma è altrettanto vero che la stessa non ha indicato né in sede di esposizione del fatto (là dove riferisce delle successive memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.) e neppure nella successiva illustrazione dei motivi le argomentazioni sulla base delle quali dette conclusioni erano state rassegnate.

6. All’inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale consegue la compensazione tra il ricorrente principale e quello incidentale delle spese relative al giudizio presente giudizio di legittimità.

7. Attesa la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale, nulla può essere liquidatoal Leccisi per spese processuali, neppure per le attività successive, dovendosi ribadire il principio di diritto (già affermato da Cass. ordd. nn. 17030/2021 e 34791/2021), secondo il quale: Nell’ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c. (introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile come controricorso in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt.370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per l'adunanza camerale è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 380 bis.1 c.p.c. .

8. Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315), da parte del ricorrente principale e della società ricorrente incidentale. P. Q. M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso principale; -dichiara inammissibile il ricorso incidentale; -compensa le spese relative al presente giudizio di legittimità tra il ricorrente principale ed il ricorrente incidentale; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente principale e del ricorrente incidentale al com