Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 8461/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8461/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8461/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11472/2024 R.G. proposto da : SOCIETA' AGRICOLA ZUANI DI FELLUGA PATRIZIA FIGLI SS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA, 29, presso lo studio dell’avvocato RAUSEO NICOLETTA (RSANLT54R44H501R), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro KOMJANC ROBERTO, KRAPEZ MAJDA, elettivamente domiciliati in GORIZIA, VIA DIAZ, 11, presso lo studio dell’avvocato SANZIN SAMO (SNZSMA63B16E098V) pec samo.sanzin@pecavvocatigorizia.eu, che li rappresentae difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTEn.154/2024depositata il 11/04/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 8461/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SOCIETA' AGRICOLA ZUANI DI FELLUGA PATRIZIA FIGLI SS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA, 29, presso lo studio dell’avvocato RAUSEO NICOLETTA (RSANLT54R44H501R), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro KOMJANC ROBERTO, KRAPEZ MAJDA, elettivamente domiciliati in GORIZIA, VIA DIAZ, 11, presso lo studio dell’avvocato SANZIN SAMO (SNZSMA63B16E098V) pec samo.sanzin@pecavvocatigorizia.eu, che li rappresentae difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTEn.154/2024depositata il 11/04/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

Generato dall'IA
compensazione nel fallimento condono delle spese procedurali ripetibili anticipo delle spese principio della copertura dei costi spese susseguenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11472/2024 R.G. proposto da : SOCIETA' AGRICOLA ZUANI DI FELLUGA PATRIZIA FIGLI SS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA, 29, presso lo studio dell’avvocato RAUSEO NICOLETTA (RSANLT54R44H501R), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro KOMJANC ROBERTO, KRAPEZ MAJDA, elettivamente domiciliati in GORIZIA, VIA DIAZ, 11, presso lo studio dell’avvocato SANZIN SAMO (SNZSMA63B16E098V) pec samo.sanzin@pecavvocatigorizia.eu, che li rappresentae difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTEn.154/2024depositata il 11/04/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Ro