Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 8459/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 8459/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The parties were involved in a dispute against multiple government ministries, with the lower court's judgment already deposited. The court ruled that the silence on the proposed settlement constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction failure to request decision statutory time limit procedural renunciation costs allocation spese di esecuzione condono delle spese procedurali esecuzione della sentenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9552/2024 R.G. proposto da : BENETTI FRANCO, RICCIO GIUSEPPE, MANNA VINCENZO, FELE MARIA ROSARIA, GUBBINI GIUSEPPE, LEONE MAURIZIO ANGELO, OBINO PIER GIORGIO ALESSIO, FERRERO GIUSEPPE, TERZINI ANGELO, RIZZO RICCARDO, GRASSI CLAUDIO, SAETTA MARCO, CARANZANO MARIO GIACOMO MANLIO, ROTILIO ANTONINO, IMPALONI SERAFINO, MOSSERI DONALDO, SCARPA ROBERTO MARIO, PROCACCIANTI GAETANO, DELUCCHI GRACIELA ESTER, SISTI FLAVIA, VALLUZZI FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI, 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S), che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL ’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) , che ope legisli rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.6574/2023depositata il 13/10/2023;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito. Cos