Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Bergamo tax court's decision extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within forty days. The appellant, represented by Giuseppe Racalbuto, did not request a ruling on the appeal after the proposal was communicated on February 6, 2025. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and ordered the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed period results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21452/2024 R.G. proposto da : EMO ROBERTO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso d a ll’avvocato RACALBUTO GIUSEPPE (RCLGPP81E30A089X) -ricorrente- contro ADERRISCOSSIONE – A genzia delle Entrate Riscossione , per legge domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro MEF - DIP. AMM.NE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BERGAMO n. 761/2024 depositata il 18/03/2024 Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 06.02.2025;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge. Così deciso in