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Decreto — n. 8409/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8409/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8409/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20874/2024 R.G. proposto da : SARCHIOTO ANTONIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato CEGLIA FRANCESCO (CGLFNC62L21C352G) -ricorrente- contro SARCHIOTO RAFFAELE, SARCHIOTO MARIO -intimati- avverso SENTENZA del TRIBUNALE di BENEVENTO n.1376/2024 depositata il 17/07/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 05/02/2025;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 8409/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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spese di difesa spese inutili spese di gratuito patrocinio anticipo delle spese costi della perizia indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva; P.Q.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20874/2024 R.G. proposto da : SARCHIOTO ANTONIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato CEGLIA FRANCESCO (CGLFNC62L21C352G) -ricorrente- contro SARCHIOTO RAFFAELE, SARCHIOTO MARIO -intimati- avverso SENTENZA del TRIBUNALE di BENEVENTO n.1376/2024 depositata il 17/07/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 05/02/2025;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 27/0