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Decreto — n. 8397/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8397/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8397/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10141/2024 R.G. proposto da : CAPRINO GAETANO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato MARTINO CLAUDIO (MRTCLD69D10H501H) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliati ex lege presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1209/2023depositata il 31/10/2023;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 8397/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo ed in base al valore delle domande come in effetti dispiegate, tenuto conto della richiesta di risarcimento avanzata dall’opponente per € 6.750.000; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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spese di ripristino calcolo dell'indennità risarcitoria ripetibili accollo delle spese spese di difesa valore litigioso

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10141/2024 R.G. proposto da : CAPRINO GAETANO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato MARTINO CLAUDIO (MRTCLD69D10H501H) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliati ex lege presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1209/2023depositata il 31/10/2023;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 05/02/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo ed in base al valore delle domande come in effetti dispiegate, tenuto conto della richiesta di risarcimento avanzata dall’opponente per € 6.750.000; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,