Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Trieste Court of Appeal's insurance liability judgment extinguished. The appellant, Maccan Industrie, failed to request a ruling on the appeal within the mandatory 40-day period following the court's proposal for settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within the prescribed 40-day period following the court's proposal for settlement results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment becoming final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9702/2024 R.G. proposto da : MACCAN INDUSTRIE COMPONENTI PER MOBILI SRL, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato RAGOGNA PIETRO (RGGPTR46R19B215K) -ricorrente- contro AXA ASSICURAZIONI SPA, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona dei rispettivi rappresentanti in atti indicati, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi da ll’avvocato FALETTI GIANCARLO (FLTGCR53C07L219M) e dall'avvocato FALETTI MARIA NOVELLA PIERA (FLTMNV78M61L219W) -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 86/2024depositata il 26/02/2024.
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 07/02/2025;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Esclusa la rilevanza delle condotte successive delle controricorrenti; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso