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Ordinanza Interlocutoria — n. 8383/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court remands case to determine if 'rottamazione quater' applies to non-tax debts and guarantors' liability.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8383/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to the First President for referral to the Grand Chamber. The plaintiffs, guarantors of a debt, sought to have their liability extinguished after the principal debtor joined the 'rottamazione quater' tax debt reduction scheme. The court identified a significant legal issue regarding whether this tax-specific benefit extends to non-tax debts and whether it releases solidary guarantors who did not participate.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi da 231 a 252 della legge n. 197 del 2022; The Court establishes that the applicability of the 'rottamazione quater' scheme to non-tax debts and the consequent release of non-participating solidary guarantors constitutes a question of general importance requiring Grand Chamber resolution.

Parole chiave

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rottamazione quater non-tax debts solidary guarantors tax debt reduction Grand Chamber referral procedural extinction coobligation impugnabilità di decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi da 231 a 252 della legge n. 197 del 23 dicembre 2022
rottamazione quater , come disciplinata dall’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n.
Art. 12, secondo comma, disp. prel. cod. civ.
«Ancora, pur in assenza di una previsione normativa ad hoc, si può ritenere, con un’interpretazione analogica (per l’identità di ratio legis: art. 12, secondo comma, disp. prel. cod. civ.) dell’art.
Art. 1, comma 202 della legge 23 dicembre 2022, n. 197
rottamazione quater , come disciplinata dall’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n.
Legge n. 662 del 1996
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6808/2023 R.G. proposto da : BONCRISTIANO YVONNE, PRATTICHIZZO LUCA MATTEO ANDREA, domiciliati per legge in ROMA, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato FABIO SALVATORE PRATTICHIZZO , domiciliazione telematica come in atti -ricorrenti - contro INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE CANTORE, domiciliazione telematica come in atti -controricorrente - nonchécontro BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO MARTUCCI, domiciliazione telematica come in atti -controricorrente - R.g. n. 6808 del 2023 Ud. 26/03/2025; estensore:

C. Valle nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO BARI n. 1325/2022 depositata il 14/09/2022. R.g. n. 6808 del 2023 Ud. 26/03/2025; estensore: C. Valle alla pubblica udienza del 26/03/2025, udita la relazione svolta dal Consigliererelatore Cristiano Valle ; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto procuratore generale Anna Maria Soldi che ha concluso, come da conclusioni scritte già depositate, per il rinvio a nuovo ruolo ed in subordine per la dichiarazione di estinzione delgiudizio; sentito l’avvocato Pietro DavideSarti per i ricorrenti, in sostituzione dell’avvocato Fabio S alvatore Maria Prattichizzo , il quale riportandosi ai motivi di ricorso, richiamando le conclusioni rese in atti, ha aderito alla richiesta di rinvio a nuovo ruolo rassegnata dal P.M.; sentito l’ avvocato Giovanni Caprera in sostituzione dell’avvocato Pasquale Cantore, per Intesa San Paolo S.p.a., anche quale incorporante UBS S.p.a., il quale ha dichiarato di aderire alla richiesta di rinvio a nuovo ruolo e per il resto si è rime sso al controricorso e alle memorie depositate.

CONSIDERATO CHE Yvonne Boncristiano e Luca Matteo Andrea Prattichizzo,quali garanti della F.I. Petroli, finanziata dalla Medio Credito Centrale S.p.a., tramite banche private, ai sensi della legge n. 662 del 1996, sono stati escussi con procedura esattoriale a seguito dell’inadempimento della debitrice principale; proposta da essi opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale di Foggia, questa, nel contraddittorio con MCC S.p.a. e UBI Banca S.p.a., è stata in parte dichiarata inammissibile e in parte rigettata; la Corte d’appello di Bari, nel ricostituito contraddittorio con MCC S.p.a. e Banca UBI S.p.a., con sentenza n. 1325 del 14/09/2022, ha rigettato l’impugnazione; avverso la sentenza della Corte territoriale propongono ricorso per cassazione, con cinque motivi, Yvonne Buoncristiano e Luca Prattichizzo;

R.g. n. 6808 del 2023 Ud. 26/03/2025; estensore: C. Valle rispondono con separati controricorsi MCC S.p.a. e Banca Intesa S.p.a.; il ricorso è stato trattato all’adunanza camerale del 25/11/2024 e , all’esito , è stato rimesso alla pubblica udienza, con ordinanza interlocutoria n. 30705 del 29/11/2024; il ricorso è stato, quindi, chiamato all’udienza pubblica del 26/03/2025 per la quale: il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte per l’estinzione del giudizio o, in subordine, per il rinvio a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle sezioni Unite su questione rimessa da altra Sezione di questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 5830 del 5/03/2025; i ricorrenti e la Banca Intesa S.p.a. e il Medio Credito Centrale Banca del Mezzogiorno S.p.a.hanno depositato memoria; nella memoria difensiva depositata dalla difesa dei ricorrenti per l’adunanza del 25/11/2024 è stato dedotto – e provato con allegazione di documentazione apposita – che , con domanda presentata telematicamente in data 28/06/2023 prot. n. W - 2023062808239992, Luca Matteo Andrea Prattichizzo ha aderito alla definizione agevolata c.d. rottamazione quater , come disciplinata dall’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 23/12/2022, in relazione alla cartella n. 04320160013629682001 oggetto della presente controversia; questa Corte, con o rdinanza interlocutoria n. 30705 del 29/11/2024, deliberata all’esito dell’adunanza camerale del 25/11/2024, rimetteva il ricorso alla pubblica udienza, in ordine alla questione degli effetti dell’adesione alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231 e seguenti, della legge n. 197 del 2022 in quanto avente particolare rilevanza di diritto, anche alla stregua delle ordinanze di rimessione alla pubblica udienza già adottate da altra Sezione di questa Corte (per R.g. n. 6808 del 2023 Ud. 26/03/2025; estensore:

C. Valle tutte: Cass. nn. 26437 e 26467 del 10/10/2024, n. 27138 del 21/10/2024, n. 27286 del 22/10/2024); la detta prospettazione dei ricorrenti è stata ribadita con la memoria per l’udienza pubblica; il Procuratore Generale ha ritenuto, nelle proprie conclusioni scritte, sussistenti i presupposti per la dichiarazione di estinzione con riferimento alla posizione di Fabio Salvatore Maria Prattichizzo; la Medio Credito CentraleS.p.a. ha ribadito le conclusioni per il rigetto o l’inammissibilità del ricorso; la Banca Intesa San Paolo S.p.a., anche quale incorporante UBS S.p.a. ha chiesto che nel caso di estinzione i ricorrenti sino condannati al pagamento delle spese di lite sulla base del criterio della soccombenza virtuale; nelle more della fissazione del ricorso in udienza pubblica altra sezione di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n . 5830 del 5/03/2025, ha rimesso il ricorso n.R.G. 19326/2021 , in materia tributaria, alla Prima Presidente in ordine alla questione del seguente tenore testuale:

«Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse»; la medesima questione è rilevante anche ai fini della definizione della posizione processuale del ricorrente Prattichizzo, R.g. n. 6808 del 2023 Ud. 26/03/2025; estensore:

C. Valle che ha attivato il procedimento previsto dalla vista normativa, ove questa possa applicarsi anche ai crediti diversi da quelli tributari e, soprattutto, come nella specie, restitutori o risarcitori: punto sul quale pure vanno specificamente investite le Sezioni Unite, onde evitare che la pronuncia già sollecitata dalla ricordata interlocutoria possa limitarsi ai crediti tributari, senza affrontare la tematica delle cartelle attivate per i crediti di natura diversa; nella richiamata ordinanza interlocutoria n. 5830 del 5/03/2025 si è, inoltre, alla pag. 2, affermato:

«Ancora, pur in assenza di una previsione normativa ad hoc, si può ritenere, con un’interpretazione analogica (per l’identità di ratio legis: art. 12, secondo comma, disp. prel. cod. civ.) dell’art. 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2022, n. 197 (riguardante la definizione agevolata delle controversie tributarie), che in caso di coobbligazione solidale e di presentazione della dichiarazione di adesione alla “rottamazione quater” da parte di uno solo dei coobbligati, i pagamenti effettuati ai fini della rottamazione delle cartelle di pagamento liberano anche gli altri coobbligati non aderenti, i quali vengono a beneficiare dell’estinzione del procedimento»; la detta questione è posta, come sopra tratteggiata, ma non trasposta nella formulazione del quesito alle Sezioni Unite ad opera della richiamata precedente ordinanza interlocutoria, anche nella presente controversia, nella quale, inoltre, si pone anche la questione della posizione dell’altra ricorrente, coobbligat a solidale , nella specie Yvonne Boncristiano, che, incontestatamente, non ha inteso addivenire alla definizione agevolata di cui alle più volte richiamate previsioni di leg g e, cosicché, qualora si dovesse addivenire alla soluzione dell’estinzione dell’obbligazione da parte del debitore principale o del coobbligato , la sua posizione, di fideiussore, potrebbe ancora ritenersi non definita;

R.g. n. 6808 del 2023 Ud. 26/03/2025; estensore: C. Valle la questione riveste, invero, notevole importanza, teorica e pratica, per l’ampiezza delle conseguenze sull’assetto, la durata e l’esito del contenzioso, seriale, per il concreto recupero dei crediti erariali non tributari: tanto da qualificarsi come questione di massima di particolare importanza; si ritiene, pertanto, che la causa debba essere trasmessa alla Prima Presidente, affinché valuti la rimessione alle Sezioni Unite delle question i delle conseguenze processuali dell’adesione del debitore alla c.d. rottamazione quater, come disciplinata dall’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 23/12/2022, nonché dell’estensione o meno della relativa disciplina ai crediti non tributari - e, nella specie, aventi ad oggetto il recupero di indebiti - e della posizione del coobbligato in via solidale col debitore principale - nella specie , quale fideiussore - che non abbia aderito alla definizione agevolata; p. q. m. rimette la causa allaPrima Presidente, affinché valuti la