Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8344/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal by the appellant before the hearing date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8344/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant formally withdrew the lawsuit before the scheduled hearing. The appellant, V.E.R.I.T.A.S., had previously lost a lower court case regarding the recovery of VAT paid on environmental tariffs, but voluntarily abandoned the cassation request. Consequently, the court did not rule on the merits of the tax dispute or the arguments presented by the respondent.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 c.p.c.; Art. 391, comma 4 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished by the appellant's formal withdrawal if filed prior to the hearing, thereby precluding any judgment on the merits and exempting the court from awarding costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal formal withdrawal extinguishment of suit VAT environmental tariff procedural dismissal ripristino dei dazi doganali detrazioni e rimborsi tassa di soggiorno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Trattasi di rinuncia rituale, giacchè soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., e consente, anche, di non pronunciare condanna alle spese processuali del presente giudizio di legittimità (art.
Art. 391, comma 4 c.p.c.
390 c.p.c., e consente, anche, di non pronunciare condanna alle spese processuali del presente giudizio di legittimità (art. 391, quarto comma, c.p.c.).
art. 390 c.p
Trattasi di rinuncia rituale, giacchè soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., e consente, anche, di non pronunciare condanna alle spese processuali del presente giudizio di legittimità (art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21176/2021 R.G. proposto da : VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI VERITAS SPA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA VIA UGO DE CAROLIS 34 - B, presso lo studio dell’avvocato CECCONI MAURIZIO che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PASQUALIN ANDREA; -ricorrente- contro GARDENA HOTELS S.R.L.; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1145/2021depositata il 19/04/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . RILEVATO CHE:

1. La società Gardena Hotels s.r.l. ha convenuto in giudizio la Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi (V.E.R.I.T.A.S.) S.p.A. chiedendone la condanna alla restituzione della somma di € 48.772,80, versata a titolo di IVA sulle fatture relative alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) nel periodo compreso tra la il 13.05.2003 e il 28.10.2010. Alla luce di successivi orientamenti giurisprudenziali, ha ritenuto che la TIA costituisse un tributo e, in quanto tale, esente da IVA. Di conseguenza, ha agito nei confronti della V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., società incaricata della riscossione, per ottenere la restituzione dell’importo indebitamente versato a titolo di imposta non dovuta.

Il Tribunale di Venezia accoglieva la domanda e condannava Veritas a restituire alla controparte la somma di € 48.772,80 oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo. 2.Con la sentenza n. 1145/2021, del 20.4.2021 la Corte d’Appello di Venezia confermava la sentenza impugnata. 3.Ricorre V.E.R.I.T.A.S. s.a.s. con un solo motivo. 3.1.L’intimata non ha svolto attività difensiva. 3.2. È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, per i suoi riscontrati profili di inammissibilità; in esito al deposito della procura a chiedere la decisione del ricorso, ne è disposta la trattazione in adunanza camerale.

CONSIDERATO CHE:

4. Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia. Prima della data fissata per la trattazione in camera di consiglio, infatti, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte di V.E.R.I.T.A.S. ricorrente principale. Trattasi di rinuncia rituale, giacchè soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., e consente, anche, di non pronunciare condanna alle spese processuali del presente giudizio di legittimità (art. 391, quarto comma, c.p.c.).

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione per rinuncia del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della S