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Decreto — n. 8222/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8222/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8222/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21134/2024 R.G. proposto da : BERGHELLA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in MILANO VIA PIETRO CALVI 25, presso lo studio dell’avvocato FEDON VIVIANA (FDNVVN64M69C111R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.930/2024 depositata il 09/7/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendola parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 8222/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BERGHELLA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in MILANO VIA PIETRO CALVI 25, presso lo studio dell’avvocato FEDON VIVIANA (FDNVVN64M69C111R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.930/2024 depositata il 09/7/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendola parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

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spese di difesa diritto a un difensore spese di gratuito patrocinio anticipo delle spese diritto a un ricorso effettivo indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.930/2024 depositata il 09/7/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendola parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21134/2024 R.G. proposto da : BERGHELLA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in MILANO VIA PIETRO CALVI 25, presso lo studio dell’avvocato FEDON VIVIANA (FDNVVN64M69C111R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.930/2024 depositata il 09/7/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendola parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma,il 26/