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Decreto — n. 8221/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8221/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8221/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14582/2024 R.G. proposto da : CORSANO LUCILLA, CORSANO STEFANO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE ZEBIO N° 19, presso lo studio dell’avvocato VITA MASSIMO (VTIMSM57P26H501O) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro TOM BROTHERS SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI,11, presso lo studio dell’avvocato RASILE NICOLA (RSLNCL71S18E472E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2459/2024 depositata il 08/4/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 8221/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CORSANO LUCILLA, CORSANO STEFANO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE ZEBIO N° 19, presso lo studio dell’avvocato VITA MASSIMO (VTIMSM57P26H501O) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro TOM BROTHERS SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI,11, presso lo studio dell’avvocato RASILE NICOLA (RSLNCL71S18E472E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2459/2024 depositata il 08/4/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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controprestazione indennità adeguata mancato anticipo delle spese restituzione e risarcimento mancata attuazione degli accordi illeciti rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14582/2024 R.G. proposto da : CORSANO LUCILLA, CORSANO STEFANO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE ZEBIO N° 19, presso lo studio dell’avvocato VITA MASSIMO (VTIMSM57P26H501O) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro TOM BROTHERS SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI,11, presso lo studio dell’avvocato RASILE NICOLA (RSLNCL71S18E472E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2459/2024 depositata il 08/4/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società TOM BROTHERS SRL, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4 . 6 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge, in favore della controricorrente società TOM BROTHERS SRL. Roma,il 26/3/2025