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Decreto — n. 8220/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 8220/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, Solgenia S.R.L., filed a request against Vodafone Italia S.P.A. and Avantune S.R.L. but did not act on the court's offer to settle the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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waiver of appeal case definition proposal extinction of proceedings statutory time limit Code of Civil Procedure spese di difesa mancato anticipo delle spese onorari legali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
(GIÀ AKHELA S.R.L.) -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2907/2023 depositata il 13/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
(GIÀ AKHELA S.R.L.) -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2907/2023 depositata il 13/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9895/2024 R.G. proposto da : SOLGENIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in BOLGONA VIA FRANCESCO PETRARCA, 2, presso lo studio dell’avvocato DE CAPOA ANTONIO (DCPNTN55A18A944V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro VODAFONE ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in MILANO VIA LARGA 13, presso lo studio dell’avvocato FIORUCCI LUCIANO (FRCLCN52P20F205E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AVANTUNE S.R.L. (GIÀ AKHELA S.R.L.) -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2907/2023 depositata il 13/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società VODAFONE ITALIA S.P.A., seguono la soccombenza, mentre nonè a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 2 . 6 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge in favore della controricorrente societàVODAFONE ITALIA S.P.A