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Decreto — n. 8219/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 8219/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to respond to the court's proposal for case settlement within the statutory 40-day period. The parties involved were Neumair Karlheinz and Oberlechner Roswitha, represented by lawyer Mardegan, against Cassa Raiffeisen di Brunico, represented by lawyers Manzi and Tschurtschenthaler. The court ruled that the silence of the appellant constituted a formal waiver of the right to continue the litigation, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellants to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for settlement within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver by silence settlement proposal extinction of proceedings statutory deadline cassation appeal dismissal spese di esecuzione rimborso delle spese sostegno finanziario

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
DI BOLZANOn.5/2024depositata il 03/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
art. 380-bis c.p
DI BOLZANOn.5/2024depositata il 03/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9459/2024 R.G. proposto da : NEUMAIR KARLHEINZ, OBERLECHNER ROSWITHA, elettivamente domiciliati in Treviso Piazza Rinaldi, presso lo studio dell’avvocato MARDEGAN GIAMPAOLO (MRDGPL64S10L706I) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO SOCIETA' COOPERATIVA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II, 33, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA (MNZNDR64T26I804V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TSCHURTSCHENTHALER IVO (TSCVIO59D10B220B) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.

DI BOLZANOn.5/2024depositata il 03/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO SOCIETA' COOPERATIVA, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente societàCASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO SOCIETA' COOPERATIVA. Rom