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Decreto — n. 8218/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request ruling within 40 days, causing case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 8218/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, representing the client, did not act on the court's proposal for case definition, while the respondent, Wind Tre SpA, argued for dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the respondent's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a ruling on a proposal for case definition within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment becoming extinct.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request ruling forty day period procedural waiver case definition proposal lite in materia di tariffa ripetibili dell'avvocato mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente WIND TRE SPA, seguono la soccombenza;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente WIND TRE SPA, seguono la soccombenza;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3841/2023 R.G. proposto da : CRUCIANELLI LAURA, elettivamente domiciliato in VIAREGGIO VIA COPPINO, 433, presso lo studio dell’avvocato MASSA ANDREA (MSSNDR74P09G628Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CRUCIANELLI LAURA (CRCLRA79A67G702U) -ricorrente- contro WIND TRE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 22, presso lo studio dell’avvocato TRONCI MARCO (TRNMRC72R30D862H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.5120/2022 depositata il 25/7/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente WIND TRE SPA, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente WIND TRE SPA. Roma,