Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 8147/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8147/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8147/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19998/2024 R.G. proposto da : CARUOCCIOLO ANGELITA, con domicili o digitale come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato BALLETTA MICHELE -ricorrente- contro COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI NAPOLI n. 698/2024depositata il 16/02/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. senza statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 8147/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CARUOCCIOLO ANGELITA, con domicili o digitale come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato BALLETTA MICHELE -ricorrente- contro COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI NAPOLI n. 698/2024depositata il 16/02/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. senza statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata;

Parole chiave

Generato dall'IA
legittimazione a ricorrere impugnazione di decisioni amministrative legittimazione del comune legittimazione a contestare licenza opposizione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19998/2024 R.G. proposto da : CARUOCCIOLO ANGELITA, con domicili o digitale come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato BALLETTA MICHELE -ricorrente- contro COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI NAPOLI n. 698/2024depositata il 16/02/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. senza statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,il 26/03/2025 IL PRESIDE