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Decreto — n. 8145/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8145/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8145/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5566/2024 R.G. proposto da : KOUYATE MAMOUDOU, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocatoGENTILE GENNARO -ricorrente- contro SPA GENERALE PREFABBRICATI, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentatae difesa dall’avvocato RONDINI GIOVANNI -controricorrente- nonchécontro ISPETTORATO DEL LAVORO E MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, con domicilio digitale come in atti, rappresentati e difes i ex lege dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- nonchécontro AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difes a dall’avvocato CALZONI LIETTA -controricorrente- nonchécontro NUCCI FRANCO, INAIL, GENERALI ITALIA SPA -intimati- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di PERUGIA n.535/2023 depositata in data 1/08/2023.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 8145/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : KOUYATE MAMOUDOU, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocatoGENTILE GENNARO -ricorrente- contro SPA GENERALE PREFABBRICATI, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentatae difesa dall’avvocato RONDINI GIOVANNI -controricorrente- nonchécontro ISPETTORATO DEL LAVORO E MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, con domicilio digitale come in atti, rappresentati e difes i ex lege dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- nonchécontro AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difes a dall’avvocato CALZONI LIETTA -controricorrente- nonchécontro NUCCI FRANCO, INAIL, GENERALI ITALIA SPA -intimati- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di PERUGIA n.535/2023 depositata in data 1/08/2023.

Parole chiave

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mancato anticipo delle spese controprestazione ripetibili dell'avvocato spese di esecuzione assunzione delle spese condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5566/2024 R.G. proposto da : KOUYATE MAMOUDOU, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocatoGENTILE GENNARO -ricorrente- contro SPA GENERALE PREFABBRICATI, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentatae difesa dall’avvocato RONDINI GIOVANNI -controricorrente- nonchécontro ISPETTORATO DEL LAVORO E MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, con domicilio digitale come in atti, rappresentati e difes i ex lege dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- nonchécontro AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difes a dall’avvocato CALZONI LIETTA -controricorrente- nonchécontro NUCCI FRANCO, INAIL, GENERALI ITALIA SPA -intimati- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di PERUGIA n.535/2023 depositata in data 1/08/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.111,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,