Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Milan Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, Abdelgawad Hosny Awadalla Mohamed, represented by Marco Meduri, did not request a decision on the proposal, while the controricorrents, Allam Magdi Cristiano and Il Giornale On Line Srl, were represented by Bruno Fossati and Alessandro Munari. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5030/2024 R.G. proposto da : ABDELGAWAD HOSNY AWADALLA MOHAMED, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato MEDURI MARCO -ricorrente- contro ALLAM MAGDI CRISTIANO, IL GIORNALE ON LINE SRL, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentati e difesi dagli avvocati FOSSATI BRUNA e MUNARI ALESSANDRO -controricorrenti- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2400/2023 depositata il 21/07/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1 . 205 ,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 26 marzo2025 Il Pre