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Ordinanza — n. 8105/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses EU law claim on medical scholarships, ruling no Community law violation exists.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8105/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed a joint appeal by thirty plaintiffs challenging the adequacy of medical scholarship funds. The plaintiffs argued that the current funding levels violated European Community law, while the opposing party contended the matter was settled and lacked novelty. The court rejected the claim because the specific issue of triennial adjustment had never been doubted in its jurisprudence prior to the current referral to the Supreme Court.

Regesto Legislator

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Art. 113 TFUE; Art. 267 TFUE: The Court holds that a referral to the Supreme Court regarding a potential Community law contradiction does not establish a violation where the issue has never previously formed the subject of doubt in the Court's jurisprudence.

Parole chiave

Generato dall'IA
European Community law violation medical scholarship adequacy triennial adjustment claim jurisprudence doubt test costs allocation ratio joint appeal dismissal Supreme Court referral risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 113 TFUE
Art. 267 TFUE
Art. 97 c.p.c.
Al netto della compensazione di un sesto tale importo si riduce ad euro 24.700, cui saranno tenuti in solido, ex art. 97 c.p.c., tutti i ricorrenti ad eccezione di Dario Ventorre.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
d.m. 55/14
4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14, e quindi come segue: -) determinando il valore della causa in base al petitum (art.
d.m. 147/22
art. 10 Cost
266/05; art. 10 Cost.; art.
art. 97 c.p
Al netto della compensazione di un sesto tale importo si riduce ad euro 24.700, cui saranno tenuti in solido, ex art. 97 c.p.c., tutti i ricorrenti ad eccezione di Dario Ventorre.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367
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Testo completo

la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 21230/22proposto da: -) ACQUARONE LUCA, ALBANESE MASSIMO, ALBERTI LORENZO, AMBROSIO ORNELLA, AMMENDOLA EDUARDO, ANGELINI MONICA, ANGRISANO CLAUDIO, ANTONIOLI ELISABETTA, AQUINATI ANGELICA, AUCONE DANIELE, AULICINO ANNA, BABAEE HOSSEIN, BAFFONI CLAUDIA, BALTIERI ALESSIO, BARONI ALESSANDRA, BASILE GIORGIO, BATTAGLIA ANTONIO, BATTAGLIA MARINA, BAURO ANTONINO, BELLACICCO MARIA, BELLASTELLA GIUSEPPE, BELLOTTA ALESSANDRO, BEMPORAD JONATHAN, BENAGLIA MARGHERITA LAURA MARIA, BERARDESCA CLAUDIO, BERGAMASCO CINZIA, BETTINI PAOLA, BIANCHI GIACOMO, BIANCHINI ERIKA, BIANCONCINI MICHELE, BIRTOLO SILVIA, BOI MANUELA, BOLLA CESARE, BONOLIS MANOLA, BONSIGNORE GIOVANNI, BORGO ANDREA, BRUSA MARIA TERESA, CACCIATORI CARLO, CAGGIULA MARCELLA, CALABRESE GIUSEPPE, CALO' LUCIANO, CAMPIGLI PAOLO, CANZONERI LUCA, CARANDENTE SICCO GIOVANNI, CARAVELLA SONIA, CARLINI SIMONE, CASIRAGHI BRUNO, CASSANI GIANCARLO, CASUSCELLI DI TOCCO TERESA, CAVALLERA ANTONIETTA, CAVALLINI ALVISE, CIMENTI CRISTINA, CIPOLLETTA ERSILIA, COCCA CARMEN, COLETTA MAURA, COLOMBO ROBERTO, COLOTTO PALAMEDE, CORTILE ANGELO, COSTANTINI ALBERTO, Oggetto: specializzandi in medicina - “adeguatezza” della borsa di studio - violazione del diritto comunitario -esclusione - liquidazione delle spese -criteri.

R.G.N. 21230/22 Camera di consiglio del 18febbraio 2025 CURATOLO AGOSTINO ANTONIO, D'ANGELO SALVATORE, D'ANNA CATIUSCIA, D'ARPA SALVATORE, DALESSANDRO MARGHERITA, DALLERA VITTORIO, DARU' ELISABETTA IRMA, DAVI' MARIA VITTORIA, DE CICCO NARDONE CARLO, DE LUCA ANTONIO, DE NOBILI EMANUELE, DE VITA CATERINA, DEL VINO ALESSANDRO, DELLAVALLE ELENA, DELSERE MIRCO, DEQUINO GIOVANNA, DI CAPRIO ELEONORA, DI FILIPPO MARIA ANTONIETTA, DI PAOLO BARBARA, DI RISIO LEONARDO, DI RITO ROSA, DI STAZIO ENZO, DIVELLA CATERINA, DONATELLI GAETANO, DORE MARIA PINA, FACCANI ENRICO, FAILLACE GAETANO, FANTI BARBARA, FIZ ANTONELLA, FLOTTI GIUSEPPE, FORBICE VITO, FORGESCHI GUGLIELMO, FURNARI PLACIDO, FUSARO MARIA, GAMBAROTTA SERAFINA PATRIZIA, GARGIULO MAURIZIO, GERVASI ROSA, GIAMPETRUZZI ANNA RITA, GIANNETTO MARIO, GIGANTE VALENTINA, GIORGINI ALESSIA MARIA, GLAVE FILOMENA, GOBBO GIULIA MARIA LETIZIA, GRANIERI FRANCESCO PAOLO, GRECO GIUSEPPE, GRECO PAOLO, GROPPI ANNA, GUANDALINI MATTIA NICOLA, GUIDOLIN DANIELA, GUILLAUME EDOARDO, IMPERATORE FRANCESCO, INVERNIZZI LAURA, INVIDIA MARCELLO, IODICE SALVATORE, IOVENITTI PIETRO, FARCI RITA, KHAIR FUAD, KHAIR SAMARI, LANDOLFI MASSIMO, LONGOBARDI RAFFAELE, LUPERTO PAOLO, LUTI VALENTINA, MACCARI CATERINA, MAGLIOLA UMBERTO, MANCINI IOLE, MANNELLI FRANCESCO, MANZONI MARIALUIGIA, MARCHETTO GIOVANNI, MARINO MARCO ANDREA, MARIOTTI FILIPPO, MARTELLA ANDREA, MARTINASCO LUCA, MARUGO ALESSANDRO, MAZZAFERRO MARIA PIA, MECOCCI PATRIZIA, MENZA CARMINA, MILETO ANTONIO, MODONI ANTONIO, MOIOLI MARCO, MORELLI GIUSEPPE, MUSCA CRISTIAN ANTONIO, MUTI MAURO MARIA, NARDI SILVIA, NUCCI ANNA, OLIBONI GIANCARLO, OLIVUZZI MONICA, PACCALONI BARBARA, PAIANO MARIA TERESA, PALMIERI FABRIZIO, PANARIELLO ANGELA, PANICHI ANNA MARIA, PANTANO ALBERTO, PARIN ALBERTO, R.G.N. 21230/22 Camera di consiglio del 18febbraio 2025 PAVAN FEDERICA, PAZZONI BRUNELLO, PENTA MICHELA, PERACCINI ANNETTA, PERUZZINI LUCIA, PEZZALI NATALIA LETIZIA, PICARELLA GRAZIA, PICCOLO LORETA, PITTALIS EGIDIO MARIO, PIZZOLI MAURIZIO, PLAINO FRANCESCA, PONTE MARCO, PONTICELLI VALERIA, PONTORIERO ANTONIO, QUATTROCIOCCHI CRISTINA, RAFFAELE MASSIMO ROCCO, RIGANO SERENA MARIA CHIARA, RIZZI DOMENICA, RIZZI GAETANO, ROLLO LUIGI, ROMANO VANESSA, ROMEO MARIA ROSA, RONGA GIUSEPPE, ROS SILVIA, ROSA CESARE, ROSSI MARIA CHIARA, ROSSI PAOLO, RUGGERI CRISTINA, RUGGIA NICOLA, RUSSO MARILENA, RUSSO NADIA, SACRINI ANDREA, SAINO GRETA ISABELLA, SALVIA LAVIERO, SANSONE PROVVIDENZA, SANTODIROCCO PIERLUIGI, SANTONI FRANCESCO, SARTORELLI FRANCESCO, SASSI AURELIO SALVATORE, SCIARTILLI NICOLA, SEGLIE CRISTINA ADELE, SGRO LUCA GIUSEPPE, SIRIANNI LUIGIA, SOCCODATO ANDREA, SORACE MASSIMO, SQUADRITO GIOVANNI, STERNJACOB SARAH, STOCCO FABRIZIO, TACCOLA MAURO, TASSONE FRANCESCO, TENCONI ANGELO ALBERTO, TEUTONICO ANNALISA, TORNAR ALESSANDRO, TOZZI DANILA, TOZZINI SILVIA, TREVISI PAOLA, TRUDA GABRIELLA, UBERTOSI MONJA, UWECHIE VALENTINA, VARVARIKIS COSTANTINO, VEGLIA SIMONA, VENTORRE DARIO, VENTURINI CLAUDIA, VERNONI SIBIL, VERRUSIO CONCETTA, VETRIH ALESSANDRA, VIA GABRIELE, VIRZI' GIUSEPPA, VITALUCCI ALBERTO, ZAMORANI EDGARDA, ZANON GIOVANNI, ZEPPETELLA DEL SESTO FILOMENA STELLA, ZOICO ELENA, domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocatoMarco Tortorella; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ministero dell'Università e della Ricerca; Ministero della Salute; Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri R.G.N. 21230/22 Camera di consiglio del 18febbraio 2025 e dei ministri pro tempore, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 3 febbraio 2022 n. 746 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2024dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Gli odierni ricorrenti sono laureati in medicina che si iscrissero ad una scuola di specializzazione post laureamdopo il 1991 (due di essi nel 1991). In data non precisata nel ricorso essi convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia, esponendo che: -) durante la frequenza del corso di specializzazione erano stati remunerati con una borsa di studio dell’importo di lire 21.500.000, ai sensi dell’art. 6 d. lgs. 8.8.1991 n. 257; -) tale importo non rappresentava quella “adeguata remunerazione” che gli Stati membri dell’Unione Europea avrebbero dovuto garantire, ai sensi della Direttiva 93/16/CEE.

Chiesero pertanto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione della normativa comunitaria. Quantificarono tale pregiudizio nella misura di euro 20.000 per ogni anno di durata del corso di specializzazione.

2. La domanda fu rigettata sia in primo grado (Trib. Roma 10.6.2016 n. 11802) che in appello (App. Roma 3.2.2022 n. 746 , la quale accolse il gravame limitatamente alla quantificazione delle spese di lite). La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazionedai soggetti indicati in epigrafe, con ricorso unitario fondato su due motivi. Le Amministrazioni sopra indicate hanno resistito con controricorso. R.G.N. 21230/22 Camera di consiglio del 18febbraio 2025 3. Il ricorso fu fissato per la discussione nell’adunanza camerale del 18 aprile 2024. Con ordinanza interlocutoria 28giugno 2024 n. 17919 la causa fu rinviata a nuovo ruolo in quanto una delle questioni prospettate dai ricorrenti (la spettanza dell’adeguamento triennale della borsa di studio) era stata nelle more del giudizio sottoposta alle Sezioni Unite di questa Corte.

4. Depositata dalle Sezioni Unite la sentenza 19/07/2024, n. 20006, il ricorso è stato nuovamente fissato per la trattazione nell’odierna camera di consiglio. I ricorrenti hanno depositato una seconda memoria illustrativa in vista dell’odierna camera di consiglio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il giudizio va dichiarato estinto nei riguardi di Dario Ventorre, che con atto ritualmente depositato il 5.2.2025 ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

2. Col primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione di diciassette diverse disposizioni di legge(artt. 1, 10, 11 e 12 disp. prel. c.c.; art. 6 d. lgs. 257/91; art. 11 l. 370/99; artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 d. lgs. 368/99; art. 8 d. lgs. 517/99; art. 1 l. 266/05; art. 10 Cost.; art. 5 e 189 del “Trattato CEE”e di cinque Direttive comunitarie genericamente indicate senza ulteriori precisazioni). Nella illustrazione del motivo sostengono c h e la borsa di studio da essi percepita durante la frequenza della scuola di specializzazione non poteva ritenersi una “remunerazione adeguata”; che pertanto la misura di essa costituiva una violazione del diritto comunitario; che in ogni caso, quand’anche l’importo della borsa di studio fosse stato adeguato al momento in cui fu stabilito dalla legge, divenne inadeguato a causa del decorso del tempo e del mancato aggiornamento. 2.1 Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bisn. 1 c.p.c..

Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che “la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del R.G.N. 21230/22 Camera di consiglio del 18febbraio 2025 d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.” (così, con ampia motivazione, Sez. 6 -3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23939 del 2.8.2022;

Sez. 3, Ordinanza n. 39827 del 14.12.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38582 del 6.12.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23810 del 2.9.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 8204, 8205, 8207 e 8208 del 24.3.2021; Sez. L, Ordinanze nn. 15968 e 15969 del 27.7.2020; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 24805 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24804 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24802 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24708 del 8.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20419 del 2.8.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01, e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; la sentenza capostipite nei sensi sopra indicati è Sez.

L - , Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 –01).

3. Col secondo motivo è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha escluso il diritto degli odierni ricorrenti al risarcimento del danno consistito nel fatto che la borsa di studio da essi percepita durante la scuola di specializzazione non beneficiò né dell’indicizzazione annuale , né dell’adeguamento triennale. Deducono che la scelta del legislatore nazionale di non aggiornare l’importo della borsa di studio rese quest’ultima, con l’andare del tempo, “inadeguata”, e di conseguenza incoerente con le previsioni del diritto comunitario. 3.1.

Il motivo è infondato. R.G.N. 21230/22 Camera di consiglio del 18febbraio 2025 Le Sezioni Unite di questa Corte, cui fu devoluta la questione di diritto oggi all’esame del collegio, con sentenza n. 20006 del 19/07/2024, hanno stabilito (dando seguito alla giurisprudenza pressoché totalitaria di questa Corte) che l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto all'adeguamento triennale, in virtù del blocco di tale aggiornament o previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall'art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla l. n. 438 del 1992, come interpretato dall'art. 1, comma 33, della l. n. 549 del 1995; dall'art. 3, comma 36, della l. n. 537 del 1993; dall'art. 1, comma 66, della l. n. 662 del 1996; dall'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997; dall'art. 22 della l. n. 488 del 1999; dall'art. 36 della l. n. 289 del 2002.

Alla suddetta decisione ha dato seguito Sez. 3, Ordinanza n. 29499 del 15/11/2024, ed alle rispettive motivazioni si può qui rinviare ex art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.. 4.Le spese del presente giudizio di legittimità sono regolate come segue. 4.1. Nei confronti di Dario Ventorre le spese vanno compensate integralmente, in ragione della rinuncia al ricorso. 4.2. Quanto agli altri ricorrenti, la circostanza che, nelle more del giudizio, la questione della spettanza dell’adeguamento triennale sia stata sottoposta alle Sezioni Unite non giustifica la compensazione integrale delle spese , come richiesto dai ricorrenti con la memoria.

Infatti la suddetta questione non formò mai materia di dubbio nella giurisprudenza di questa Corte, sino a quando - con decisione isolata - l’ordinanza di rimessione alle SS.UU. sospettò un possibile contrasto con l’ordinamento comunitario. Per questa ragione reputa il Collegio che sia equo compensare le spese di lite nella misura di un sesto, ponendo i restanti cinque sesti a carico dei ricorrenti (ad eccezione, come detto, di Dario Ventorre). R.G.N. 21230/22 Camera di consiglio del 18febbraio 2025 4.3. Le spese da essi dovute vanno determinate previo aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14, e quindi come segue: -) determinando il valore della causa in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato; tale importo, avendo gli attori chiesto un risarcimento di euro 20.000 per ciascun anno di corso più interessi e rivalutazione” dal 1991 è di euro 80.000 maggiorati di interessi e rivalutazione, e dunque euro 310.859(Cass.

Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367); -) assumendo quindi a base di calcolo lo scaglione di valore compreso tra 260.000 e 520.000euro; -) applicando la tabella vigente ratione temporis rispetto all’ultimo atto compiuto dall’Avvocatura Generale (e cioè dopo le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022; il controricorso dell’Avvocatura è datato12.9.2022); -) individuando quale parametro il valore -prossimo al minimo - di euro 5.200, in considerazione della natura ormai “settled” delle questioni poste dai ricorrenti; -) tenendo conto che non vi è stato deposito di memoria da parte della Presidenza del Consiglio; -) aumentando il suddetto valore del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al nono (e quindi del 270%), e quindi di un ulteriore 10% per ciascuno dei ricorrenti dall’11° al 30°, e così complessivamente del 470%. 4.4.

Il totale ascende dunque ad euro 5.200x 470%, ovvero euro 29.640. Al netto della compensazione di un sesto tale importo si riduce ad euro 24.700, cui saranno tenuti in solido, ex art. 97 c.p.c., tutti i ricorrenti ad eccezione di Dario Ventorre. P.q.m. (-) rigetta il ricorso; R.G.N. 21230/22 Camera di consiglio del 18febbraio 2025 (-) condanna i ricorrenti in solido, ad eccezione di Dario Ventorre, alla rifusione in favore di Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 24.700, oltre spese prenotate a debito; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso