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Ordinanza Interlocutoria — n. 8023/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands gambling license case to Second Civil Section due to jurisdictional error regarding administrative sanctions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8023/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Customs Agency's appeal against a lower court ruling that annulled a gambling license fine. The agency argued the trial court erred on evidence allocation and violated EU law principles regarding licensing refusals. However, the court determined the administrative sanctions matter falls exclusively under the jurisdiction of the Second Civil Section, not the First.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: Administrative sanctions for gambling activities are exclusively within the jurisdiction of the Second Civil Section of the Court of Cassation, requiring remittal of cases assigned to other sections.

Parole chiave

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administrative sanctions gambling license jurisdictional error Second Civil Section remittal to new role TULPS regulations customs agency appeal giochi d'azzardo con poste di denaro

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod.
Art. 101 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
112 e 101 c.p.c., anche in relazione ai principi che governano il procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione; Violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art.
Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360 co.
Art. 9 lett. F bis del art. 110 TULPS
Con il secondo motivo la ricorrente denunzia “Violazione degli art. 9, lettera F bis, dell’art.
Art. 88 TULPS
a), del TULPS, in assenza della prescritta licenza di Polizia di cui all’art. 88 TULPS …”, sul rilievo che detta violazione “realizza[va] la fattispecie prevista alla lett.
art. 2697 c.c
112 e 101 c.p.c., anche in relazione ai principi che governano il procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione; Violazione dell’art. 2697 c.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23985/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AGENZIA DELLE DOGANE, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis. -ricorrente- contro RIMESSI ALESSIO GIOVANNI, in proprio ed in qualità di legale rappresentante di CORI DI RIMESSI ALESSIO C. S.A.S, elettivamente domiciliati in Roma, via Vincenzo Bellini, n. 24, presso lo studio dell’avvocato TERRANOVA ANTONELLA che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati FERRARO FABIO e SORIANO MARIA FRANCESCA. -controricorrenti- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SONDRIO n. 109/2023 depositata il 18/04/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Alessio Giovanni Rimessi, in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante della società Cori di Rimessi Alessio C. s.a.s., autorizzata, ai sensi dell’art. 86 del TULPS, all’installazione e al funzionamento degli apparecchi elettronici di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), del TULPS, nonché parte della convenzione, stipulata con Stanleybet, con cui si era impegnata a svolgere, per conto di quest’ultima, attività di centro trasmissione dati inerenti a prenotazioni di giocate su eventi sportivi, proponeva opposizione all’ordinanza ingiunzione, notificata dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 9.000,00, per aver lo stesso “… consentito l’uso, in presenza di esercizio delle scommesse, di n.5 apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), del TULPS, in assenza della prescritta licenza di Polizia di cui all’art. 88 TULPS …”, sul rilievo che detta violazione “realizza[va] la fattispecie prevista alla lett. f-bis del comma 9 dell’art. 110 TULPS”.

2. Il Giudice di Pace di Sondrio rigettava il ricorso, mentre il Tribunale, adito in sede di gravame, accoglieva l’appello e, in riforma dell’impugnata sentenza, annullava la sanzione amministrativa.

3. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso Alessio Giovanni Rimessi, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società Cori s.a.s.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo l'amministrazione ricorrente denunzia “Violazione degli artt. 112 e 101 c.p.c., anche in relazione ai principi che governano il procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione; Violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.” Deduce che, erroneamente, l’impugnata sentenza ha accolto l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione, in forza di rilievi, in tema di onere della prova, che ha ritenuto decisivi ai fini dell’accoglimento del gravame, ma che invero erano integralmente estranei alla materia del contendere.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia “Violazione degli art. 9, lettera F bis, dell’art. 110 TULPS, in relazione all’art. 88 TULPS. Violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza della CGUE”. Lamenta che la sentenza impugnata è illegittima nella parte che di seguito si riporta: “essendo stata la concessione in tal modo rifiutata all’appellante in violazione del diritto comunitario, conseguenza necessitata è che il mancato ottenimento della stessa non può in alcun modo essere a lui addebitato. E ciò alla luce di ormai granitici principi giurisprudenziali sopra richiamati e della cui applicabilità al presente giudizio non v’è motivo di dubitare tenuto conto che sia le norme sanzionatorie penali, sia le sanzioni amministrative comminate ai sensi dell’art. 110 T.U.L.P.S., si fondano sul medesimo presupposto, vale a dire il mancato possesso della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S.”.

Deduce che il giudicante si esprime in termini di “violazione del diritto comunitario”, fondando tale convincimento su un generico e non motivato rinvio alle note sentenze della CGUE, e che, invero, il vigente sistema concessorio – autorizzatorio, c.d. del "doppio binario", che richiede, per l'esercizio di attività di raccolta di scommesse, sia il rilascio di una concessione, sia l'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S., ha positivamente superato il vaglio della giurisprudenza comunitaria e nazionale.

3. Rileva in via preliminare il Collegio che la materia delle sanzioni amministrative (codice materia 101), cui è riconducibile il ricorso proposto dall’Agenza delle Dogane e dei Monopoli, è di competenza tabellare della Seconda Sezione Civile di questa Suprema Corte.

4. Pertanto, il ricorso deve essere rinviato a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella