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Ordinanza — n. 7990/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7990/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7990/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10962/2017 R.G. proposto da : VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla via U . DE CAROLIS n. 34 - B, presso lo studio dell’avvocato CECCONI MAURIZIO (CCCMRZ49L09H501Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PASQUALIN ANDREA (PSQNDR55T15L736A), domiciliazione telematica in atti -ricorrente – contro FANARA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA alla via OTRANTO n. 36, presso lo studio dell’avvocato MASSANO MARIO (MSSMRA46H06H501F) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CORNELIO ENRICO (CRNNRC46L01L736A) -controricorrente - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di VENEZIA n. 2877/2016 depositata il 21/10/2016.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7990/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla via U . DE CAROLIS n. 34 - B, presso lo studio dell’avvocato CECCONI MAURIZIO (CCCMRZ49L09H501Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PASQUALIN ANDREA (PSQNDR55T15L736A), domiciliazione telematica in atti -ricorrente – contro FANARA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA alla via OTRANTO n. 36, presso lo studio dell’avvocato MASSANO MARIO (MSSMRA46H06H501F) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CORNELIO ENRICO (CRNNRC46L01L736A) -controricorrente - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di VENEZIA n. 2877/2016 depositata il 21/10/2016.

Parole chiave

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ripresa dell'imposta sul valore aggiunto spese di difesa contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale ritiro delle conclusioni civili riduzione delle spese giudiziarie
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10962/2017 R.G. proposto da : VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla via U . DE CAROLIS n. 34 - B, presso lo studio dell’avvocato CECCONI MAURIZIO (CCCMRZ49L09H501Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PASQUALIN ANDREA (PSQNDR55T15L736A), domiciliazione telematica in atti -ricorrente – contro FANARA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA alla via OTRANTO n. 36, presso lo studio dell’avvocato MASSANO MARIO (MSSMRA46H06H501F) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CORNELIO ENRICO (CRNNRC46L01L736A) -controricorrente - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di VENEZIA n. 2877/2016 depositata il 21/10/2016.

R.g. n. 10962 del 2017 Ad. 19/032025; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 19/03/2025 , dal Consigliere relatore Cristiano Valle. Rilevato che la Veneziana EnergiaRisorse Idriche Territorio Ambiente Servizi VERITAS S.p.a. ha chiesto, con ricorso ritualmente notificato a Giuseppe Fanara, la cassazione della sentenza n. 2877 del 21/10/2016 del Tribunale di Venezia, con riferimento alla decisione resa nella controversia relativa alla tariffa integrata ambientale (TIA 2); Giuseppe Fanaraha resistito con controricorso; la causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 19/03/2024, per la quale risulta il deposito di rinuncia al ricorso e di relativa accettazione;

Considerato che non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi del ricorso, in quanto le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorsoe di relativa accettazione; da tali atti risulta che la rinuncia e l’accettazione della stessa, sottoscritte rispettivamente dal difensore della ricorrente , autorizzato a rinunciaree dal difensore del controricorrente , pure a tanto abilitato,sono ritual i ; a tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, in conformità alle previsioni di cui agli artt.390 e 391 c.p.c., risultando adempiuti i requisiti di legge; quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, ben può disporsene la compensazione, tenuto conto pure delle ragioni degli atti di rinuncia e di accettazione; quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta R.g. n. 10962 del 2017 Ad. 19/032025; estensore:

C. Valle interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica; è riservato il deposito entro i sessanta giorni dalla decisione; p. q. m. la Corte: -dichiara estinto il presente giudizio; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di