Cassation court dismisses appeal and orders cost compensation due to parties' settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal proceedings extinguished and ordered the parties to compensate each other for litigation costs. This procedural outcome resulted from a settlement agreement reached between the water utility company and the individual taxpayer during the hearing. Consequently, the court applied Article 390 of the Code of Civil Procedure to formally terminate the case without applying the special cost allocation rules for extinguished proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: When parties reach a settlement agreement during litigation, the court shall declare the proceedings extinguished with mutual compensation of costs, excluding the special cost rules for extinguished judgments.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8870/2017 R.G. proposto da: VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI VERITAS SPA, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati CECCONI MAURIZIO e PASQUALIN ANDREA, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -ricorrente- contro CANDILERA CLAUDIO, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSANO MARIO e CORNELIO ENRICO, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di VENEZIA n. 2713/2016, depositata il 30/09/2016;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI;
Considerato che: -su ricorso di Claudio Candilera – che agiva in via monitoria al fine di ottenere la restituzione dell’lva applicata: sulla Tariffa di Igiene Ambientale di cui all’art. 49 D.lgs. n. 22 del 1997 (c.d. TIA1) e, a partire dal secondo trimestre del 2011, sulla Tariffa di Igiene Ambientale di cui all’art. 238 del D.lgs. n. 152 del 2006 (c.d. TIA2), adottata dal Comune di Venezia nel 2006 – il Giudice di Pace di Venezia con decreto n. 344/2012 condannava la società Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi s.p.a. (di seguito, per brevità, società Veritas), gestore del servizio di igiene ambientale, alla restituzione in favore del Candilera dell’importo di € 176,87, riferito all’Iva versata, oltre che al pagamento degli interessi e delle spese legali; -la società Veritas si opponeva al suddetto decreto ingiuntivo; -il Giudice di Pace di Venezia con sentenza n. 282/2013 rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo e condannava l’opponente soccombente al pagamento delle spese di lite; -avverso la sentenza del G iudice di Pace di Venezia proponeva appello la società Veritas: al quale resisteva il Candilera, contestandolo in rito e nel merito; - nelle more del giudizio di appello l ’ appellante rinunciava al motivo sull’applicabilità dell’IVA alla TIA1, in considerazione di quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 5078/2016; -il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 2713/2016, confermava la sentenza di primo grado in punto di natura tributaria della TIA 2 e in punto di applicabilità alla stessa della prescrizione ordinaria, ma, in accoglimento del quinto motivo, riduceva l’ammontare delle spese di lite relative alla fase monitoria ed al giudizio di opposizione; -avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso la società Veritas, articolando un unico motivo con il quale denuncia: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 4, co.
II e III, d.P.R 633/1972, 238 d.lgs. n. 152/2006 e 14, c. 33, d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n .122, in relazione all’art. art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente accomunato la tariffa disciplinata dall’art. 238 del d. lgs. n. 152/2006 (c.d. TIA2) a quella disciplinata dall’art. 49, d.lgs. 22/1997 (c.d. TIA1) e per averne escluso la natura corrispettiva e/o comunque per avere escluso il suo assoggettamento all’IVA ; -ha resistito con controricorso il Candilera; -per l’odierna adunanza il Difensore della società ricorrente ed il Difensore del resistente,con note rispettivamente del 3 e del 6 marzo 2025 (sottoscritte digitalmente dalle parti), hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese, essendo intervenuta transazione tra le parti; - la procura speciale al Difensore del ricorrente comprende il potere di rinunciare; - va , quindi , dichiarata l ’ estinzione della procedura, a spese compensate, sussistendo i presupposti richiesti dall’art. 390 c.p.c.; -non va invece applicato, in caso di estinzione del giudizio, per l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. ord.19560/2015 e successive); -è riservato il deposito entro i sessanta giorni dalla decisione; p. q. m. la Corte: -dichiara estinto il presente giudizio; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in