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Decreto — n. 7936/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal after 40-day silence on proposed settlement.

Numero d'incarto Decreto — n. 7936/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal submitted after the court proposed a settlement. The appellant, Croce Pablo, failed to respond to the proposal within the statutory 40-day period, triggering a procedural default. Consequently, the court ruled that the silence constituted a waiver of the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence on a proposed settlement within forty days constitutes a formal withdrawal, extinguishing the cassation appeal and shifting procedural costs to the withdrawing party.

Parole chiave

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cassation appeal proposed settlement silence withdrawal procedural extinction litigation costs spese di procedura ripetibili dell'avvocato anticipi delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 4, comma 2 D.M. 55/2014
391, secondo comma, c.p.c., non risultando l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti, deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con gli aumenti previsti dall’art. 4 comma 2 del D.M.
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9930/2024 R.G. proposto da : CROCE PABLO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato ZOGRAFAKI EKATERINI GRETA (ZGRKRN68P44Z401L – ekaterinigretazografaki@ordineavvocatiroma.org) -ricorrente- contro TADDEI MARIO, MAESTRINI ANDREA, CHIARAVALLO FRANCESCO, TADDEI NICOLA, GAETANI DIMITRI, ROSI MASSIMILIANO, BARONI LUCA, GAETANI DAMASCO, TELLESCHI MARCO, BARNINI MARCO, SENESI SAMUELE, PALLADINO ANTONIO, ZINGONI ENRICO, SENESI SIMONE, CAI STEFANO, ROSSI FABIANO, SARTINI SIMONE, MASONI RICCARDO, rappresentati e difesi, dagli Avv.ti Roberto Denicolai, ( DNCRRT70R05D969C - robertodenicolai@ordineavvocatiroma.org) ed Edoardo Vitale (VTLDRD75E13F257O- edoardo.vitale@ordineavvmodena.it) -controricorrenti- nonchécontro MANGANI GRAZIA, MANGANI MOIRA, GRASSI EMMA, TROIANO ALESSANDRO, PAPANTI MARCO, LA ROSA CAMILLO, FABIANI FRANCESCO, FABIANI CRISTIANO, POLI EMILIANO, MANNUCCI JURI, LECCI LUCIANA, GAZZARRINI GIACOMO, MACCARI ANTONELLO, BROTINI ENRICO, LATELLA LEONARDO, NATALINO ANTONIO, BACHI LEONARDO, CALVANI FABIO, CARUSO RONNY, CROCE MARCO, , BIAGIONI ENRICO, CAVERNI DAVIDE, CASTALDI IURI -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI FIRENZE n. 2299/2023depositata il 13/11/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 20 agosto 2024; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; dato atto che è pervenuta la comunicazione di rinuncia al ricorso in data 30 settembre 2024 e dunque successivamente all’avvio della procedura ex art. 380-bisc.p.c.; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non risultando l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti, deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con gli aumenti previsti dall’art. 4 comma 2 del D.M. 55/2014, tenendo conto del cospicuo numero di parti (18) costituite con unico atto processuale,

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti costituiti con unico atto, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così decis