Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Bonacina, challenged a Brescia Court of Appeal judgment against the controricorrente, Restivo, but remained silent after the court's offer under Article 380-bis c.p.c. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of the right to proceed, citing Articles 380-bis and 391 of the Code of Civil Procedure. The judgment further ordered the appellant to pay the controricorrente's legal costs and procedural expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1248/2024 R.G. proposto da : BONACINA BENVENUTO, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato CASETTA PAOLO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro RESTIVO FEDERICA, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato BELLOLI ATTILIO che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 923/2023 depositata il 31/05/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.205,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 21marzo 2025 I