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Decreto — n. 7933/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-response to settlement offer, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 7933/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory forty-day period. The proceedings involved a dispute between a private individual and public entities regarding a prior appellate judgment. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the appeal, leading to the termination of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the allocation of costs to the defaulting party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement proposal silence renunciation of appeal Italian Civil Procedure Code litigation cost allocation procedural default judicial settlement offer risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22061/2023 R.G. proposto da : GIUSTO GIANCARLO,elettivamente domiciliato in Roma, viale Della Grande Muraglia n. 540 int. C2, presso il dott. Yarin Salvatore Anzaldi Maida (C.F. NZLYNS74E20G580Q) rappresentato e difeso dall’avv. Norberto Liggieri (C.F. LGGNBR45H10C353F), con domicilio digitalecome in atti -ricorrente- contro COMUNE DI PIAZZA ARMERINA, rappresento e difeso d a ll’avvocato LA MALFA EGIDIO FRANCESCO (LMLGFR59A14G580N) con domicilio digitale come in atti -controricorrente- nonchécontro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato ARGENTO MARIA ELENA (RGNMLN61L69C342Y)con domicilio digitale come in atti -controricorrente- nonchécontro TIGANO CONCETTA, COSTA ROSALIA, TIGANO GIUSEPPE, DASSARO SALVATORE -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTAn.90/2023 depositata il 20/03/2023 .

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti in data 12/11/2024 ; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in R