Decreto — n. 7932/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22011/2023 R.G. proposto da : MANNARINO FRANCESCO e MANNARINO VINCENZO, rappresentati e difesi dagli avvocat i GIMIGLIANO MASSIMO (GMGMSM56P15C352D) e COMBARIATI LUIGI (CMBLGU60D11C352B), con domicilio digitale come in atti -ricorrenti- contro Il MINISTERO DELLA SALUTE, domiciliato ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che ope legis lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI CATANZARO n. 748/2023depositata il 21/06/2023.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7932/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MANNARINO FRANCESCO e MANNARINO VINCENZO, rappresentati e difesi dagli avvocat i GIMIGLIANO MASSIMO (GMGMSM56P15C352D) e COMBARIATI LUIGI (CMBLGU60D11C352B), con domicilio digitale come in atti -ricorrenti- contro Il MINISTERO DELLA SALUTE, domiciliato ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che ope legis lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI CATANZARO n. 748/2023depositata il 21/06/2023.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22011/2023 R.G. proposto da : MANNARINO FRANCESCO e MANNARINO VINCENZO, rappresentati e difesi dagli avvocat i GIMIGLIANO MASSIMO (GMGMSM56P15C352D) e COMBARIATI LUIGI (CMBLGU60D11C352B), con domicilio digitale come in atti -ricorrenti- contro Il MINISTERO DELLA SALUTE, domiciliato ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che ope legis lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI CATANZARO n. 748/2023depositata il 21/06/2023.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 5/11/2024 ;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 20/03/2025