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Ordinanza — n. 7891/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-examining facts already decided by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7891/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Vincenzo Covelli's appeal against the Second Instance Court's decision to absolve the Puglia Region of liability for a fire, maintaining only Vincenzo Covelli's responsibility. The appellant argued for a factual re-evaluation of the fire's origin, but the Court ruled that the lower courts had already thoroughly examined the technical report and evidence. Consequently, the appeal was declared inadmissible because it sought an impermissible re-examination of facts and merits already settled by the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366, para. 1, lett. b) c.p.c.; Art. 366, para. 1, lett. c) c.p.c.: Appeals challenging the factual findings of the lower courts are inadmissible if they merely request a re-examination of the merits or facts already decided.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-examination of facts fire liability technical report custody responsibility danni da incendio incendio colposo assicurazione privata contro gli incendi

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono tuttavia i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
art. 2051 cod. civ
D’altra parte, ha concluso la Corte barese, la responsabilità da incendio è da inquadrare nell’obbligo di custodia di cui all’art. 2051 cod. civ.; e il Covelli non aveva offerto alcuna prova del caso fortuito, per cui la sua responsabilità doveva rimanere confermata.
art. 2909 cod. civ
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ.
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Ordinanza — n. 36138/2021 — snciv
Cassation court dismisses appeal on false application of Article 2051 Civil Code regarding force majeure. The court rejects the claim that a bird strike on a power pole constitutes force majeure. The court finds the lower court correctly applied the law to the specific facts. The decision establishes that force majeure requires absolute unpredictability and impossibility of prevention. The ruling upholds the dismissal of the liability claim against the utility company. The court emphasizes the distinction between normal operational risks and true force majeure events. The judgment clarifies the strict requirements for invoking Article 2051 Civil Code. The outcome confirms the utility company's non-liability for the incident. The case highlights the importance of factual analysis in force majeure determinations. The decision reinforces the principle of objective imponderability in legal liability. The court concludes that the lower court's reasoning was legally sound and factually accurate.
Ordinanza — n. 17801/2024 — snciv
Italian court dismisses appeal regarding architect's liability, upholding lower court's finding of no valid withdrawal from proceedings.
Ordinanza — n. 12913/2022 — snciv
Cassation court partially allows appeal on chimney ownership and custody liability under Art. 2051 Civil Code.
Sentenza — n. 10548/2026 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal against arson conviction, upholding appellate court's reclassification of attempted murder to attempted arson.
Ordinanza — n. 28213/2021 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding liability for fire caused by third-party intentional act interrupting custodial duty.

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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16866/2022 R.G. proposto da : COVELLI VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO AMODIO (MDARRT68E03A662B) , elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -ricorrente- contro REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difes a dall ’ avvocato MICHELE SIMONE (SMNMHL78A05A662T), elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -controricorrente- nonchécontro MAZZILLI ALDO, rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE GIGLIOBIANCO (GGLMHL68D06A285G) e AMERIGO MAGGI (MGGMRG70L09A662D), elettivamente domiciliato presso gli indirizziPEC indicati da i difensor i -controricorrente- R.G. 16866/2022 Cron.

Rep. C.C. 10/2/2025 C.C. 14/4/2022 RISARCIMENTO DANNICAUSATI DA INCENDIO. avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di BARI n. 2176/2021depositata il 23/12/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2025 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSA 1. Aldo Mazzilli convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Trani, Vincenzo Covelli, Anna Bari e la Regione Puglia, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni da lui subiti a causa di un incendio che, sviluppatosi da un terreno di proprietà demaniale, dopo essersi espanso al terreno di proprietà dei convenuti Covelli-Bari, aveva danneggiato quello di sua proprietà.

A sostegno della domanda richiamò, tra l’altro, l’esito di un accertamento tecnico preventivo, svoltosi dietro sua richiesta, che aveva concluso nel senso che l’incendio aveva preso avvio dalla particella 425 del foglio 157 in agro di Andria, appartenente appunto al demanio. Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda. La Regione, in particolare, eccepì che l’a.t.p. si era svolto senza contraddittorio nei suoi confronti, mentre gli altri, oltre a lamentare la propria estraneità, chiesero che comunque, in caso di condanna, la Regione li tenesse indenne da ogni responsabilità.

Nel corso del giudizio venne svolta una c.t.u. e furono sentiti alcuni testimoni, e la causa fu interrotta per la morte di Anna Bari e riassunta nei confronti del Covelli, divenuto unico proprietario del fondo interessato. Il Tribunale accolse la domanda e, ripartite le responsabilità nella misura del 70 per cento a carico della Regione e del rimanente 30 per cento a carico del Covelli, li condannò entrambi in solido al risarcimento dei danni, liquidati nella somma complessiva di euro 52.500, con interessi, rivalutazione ed il carico delle spese di giudizio.

2. La sentenza è stata impugnata in via principale dalla Regione e in via incidentale dal Covelli e la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 23 dicembre 2021, ha accolto l’appello principale, ha rigettato quello incidentale e, in parziale riforma della decisione del Tribunale, ha rigettato la domanda proposta dal Mazzilli nei confronti della Regione, mantenendo ferma la responsabilità minoritaria del solo Covelli e regolando di conseguenza le spese di lite. Ha osservato la Corte territoriale, esaminando l’appello principale, che il convincimento del primo giudice, basato sull’esito dell’a.t.p., secondo cui l’incendio si era generato dalla particella 425 suindicata, non era condivisibile.

Ed invero doveva ritenersi dimostrato solo che tale particella, di modestissima superficie e non confinante col fondo di proprietà dell’attore Mazzilli, era stata interessata in modo marginale dall’incendio ed era incolta, ma da tanto non poteva dedursi con certezza quale fosse stato il punto di innesco dell’incendio. In realtà, dalla prova per testi non era possibile desumere nulla di sicuro; e il c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado, intervenuto a circa sei anni dai fatti di causa, non aveva potuto fare altro che ammettere di non poter dire nulla sulla genesi dell’incendio.

Solo la relazione redatta in sede di a.t.p. aveva sostenuto la tesi recepita dal Tribunale; mentre la c.t.u. aveva formulato una serie di congetture le quali, di per sé, non offrivano alcuna decisiva indicazione. In conclusione, l’attività istruttoria svolta consentiva solo di affermare che l’incendio, insorto il 15 giugno 2009, si era protratto anche nella successiva notte del 16 giugno, senza potersi tuttavia indicare con precisione quale fosse stato il punto dell’innesco. Da tale ricostruzione la Corte di merito ha dedotto che la domanda proposta nei confronti della Regione doveva essere respinta.

Quanto, poi, all’appello incidentale del Covelli, la sentenza l’ha invece ritenuto infondato, osservando che la superficie del fondo di quest’ultimo era stata interessata dall’incendio per un’area di circa otto ettari, propagandosi da quel fondo verso il fondo di proprietà del Mazzilli. Il fondo Covelli era incolto e pieno di stoppie e di erba secca, cosa che aveva certamente contribuito al propagarsi dell’incendio, mentre si erano rivelate inidonee allo scopo le fasce tagliafuoco ivi esistenti. D’altra parte, ha concluso la Corte barese, la responsabilità da incendio è da inquadrare nell’obbligo di custodia di cui all’art. 2051 cod. civ.; e il Covelli non aveva offerto alcuna prova del caso fortuito, per cui la sua responsabilità doveva rimanere confermata.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Bari propone ricorso Vincenzo Covelli con atto affidato a cinque motivi. Resistono Aldo Mazzilli e la Regione Puglia con due separati controricorsi. Aldo Mazzilli ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. oltre ad omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorrente ricorda di aver prodotto, nel corso del giudizio di appello, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani in un diverso giudizio, vertente tra Aurelia e Vincenzo Covelli (sempre quali eredi di Anna Bari) e la Regione Puglia e un tale Giovanni Cannillo (sentenza 14 ottobre 2020, n. 1511), avente ad oggetto il medesimo incendio.

Quel giudizio si era concluso con l’accertamento della sussistenza della responsabilità della Regione Puglia, accertamento che dovrebbe fare stato anche nel presente giudizio. La sentenza impugnata, invece, non si sarebbe in alcun modo occupata di quella decisione, ritenendo di poterla disattendere. 1.1. Il motivo, inammissibile per certi aspetti, è comunque privo di fondamento. L’odierno ricorrente ha dichiarato di aver depositato nel giudizio di appello la sentenza n. 1511 del 2020 resa dal Tribunale di Trani, in grado di appello, nel procedimento riguardante le parti suindicate e da tanto fa discendere la presunta violazione dell’art.2909 cod. civ. sul rilievo che quella sentenza dovrebbe fare stato anche nel presente giudizio, sicché la responsabilità della Regione Puglia non sarebbe ormai più in discussione.

Il Collegio osserva che la censura – in disparte la ragione di inammissibilità derivante dal fatto che il ricorrente non indica se, come e dove abbia messo la citata sentenza a disposizione di questa Corte, con conseguente violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. – è priva di fondamento per due concorrenti ragioni. Da un lato, perché il ricorrente non indica e non prova che quella sentenza sia davvero passata in giudicato; e dall’altro perché comunque, in considerazione della parziale diversità delle parti, non è comunque invocabile alcuna lesione del giudicato (esterno).

Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, quello per cui l’autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi , restando irrilevante, a tal fine, l’eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (così, da ultimo, l’ordinanza 14 dicembre 2024, n. 32545).

Ne consegue che l’autorità della sentenza invocata avrebbe, tutt’al più, potuto costituire un elemento soggetto alla libera valutazione del giudice, il che esclude la sussistenza della prospettata violazione di legge.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’incompletezza della motivazione e al mancato esame della questione riguardante la mancata partecipazione della Regione all’accertamento tecnico preventivo. La complessa e articolata censura investe la decisione sotto vari profili. Si sostiene, innanzitutto, che la sentenza non sarebbe chiara in relazione al problema del vizio fatto valere dalla Regione in primo grado derivante dal fatto di non essere stata messa a parte dello svolgimento dell’a.t.p.; il Tribunale aveva ritenuto la questione irrilevante in quanto la c.t.u. era stata ripetuta nel giudizio di merito e la Regione non vi aveva ugualmente partecipato.

La Corte d’appello avrebbe poi reso una motivazione definita «alquanto insufficiente o comunque contraddittoria» in ordine alla genesi dell’incendio, per aver ritenuto i testi inattendibili in quanto escussi molto tempo dopo i fatti, senza contare che la relazione svolta in sede di a.t.p. non poteva essere contaminata dal trascorrere del tempo. Si aggiunge, poi, che la dinamica dell’incidente quale indicata nella relazione di a.t.p. era stata confermata anche dal c.t.u. nominato nel giudizio di merito e che le deposizioni dei testimoni confermerebbero che l’incendio si era originato sul terreno di proprietà del demanio.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n.

4) cod. proc. civ. oltre ad omessa pronuncia su di un punto decisivo della controversia. Il motivo ha ad oggetto il rigetto dell’appello incidentale proposto dall’odierno ricorrente. Si sostiene che la Corte d’appello non avrebbe fornito «alcuna sia pur minima motivazione» sulle ragioni per le quali ha ritenuto di attribuire al Covelli il 30 per cento della responsabilità del fatto dannoso, piuttosto che una diversa percentuale.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in ordine alle modalità di sviluppo dell’incendio. Il ricorrente contesta le affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, relative sia al fatto che l’incendio si sarebbe propagato attraverso i fondi del Covelli sia al fatto che l’incendio avrebbe avuto origine su tali fondi, interessando non soltanto un filare di olivi.

5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., sempre in relazione al rigetto dell’appello incidentale del ricorrente. Osserva il Covelli che la sentenza sarebbe incorsa in errore di percezione sia in relazione al contenuto delle deposizioni testimoniali che in relazione alle conclusioni rese dal consulente nominato in sede di a.t.p., in particolare là dove ha affrontato il problema del punto di innesco dell’incendio (anche in relazione alla presenza delle stoppie che avrebbero favorito il propagarsi dello stesso).

6. I motivi dal secondo al quinto, benché tra loro differenti, possono essere trattati congiuntamente, in considerazione dell’evidente connessione che li unisce. Nonostante in essi il ricorrente formuli censure apparenti di violazione di legge, è palese che tali motivi finiscono tutti col contestare, anche se con diverse modalità, la ricostruzione dei fatti compiuta dalla Corte d’appello. La sentenza impugnata, come si è detto in precedenza, ha dato conto delle ragioni per le quali ha escluso di poter individuare un punto preciso di innesco dell’incendio all’interno della particella n. 425 di proprietà demaniale e da questo elemento ha tratto la conclusione di dover escludere la responsabilità della Regione.

Allo stesso modo, la Corte di merito ha anche spiegato le ragioni per le quali ha respinto l’appello incidentale del Covelli, odierno ricorrente, ponendo in evidenza i motivi in forza dei quali ha ritenuto di dover mantenere ferma la responsabilità di quest’ultimo a titolo di custodia, non avendo egli provato l’esistenza del fortuito. Consegue da tale accertamento, sul quale questa Corte non ha possibilità di interloquire, che i motivi di ricorso dal secondo al quinto, aventi ad oggetto il secondo l’accoglimento dell’appello principale della Regione e gli altri il rigetto dell’appello incidentale del ricorrente, sono tutti inammissibili, in quanto rivolti ad ottenere in questa sede un diverso e non consentito esame del merito.

7. Il Collegio, infine, ritiene di doversi soffermare anche sul fatto che il controricorrente Mazzilli ha sostenuto, in memoria, la tesi secondo cui la conferma della sentenza, conseguente al rigetto dell’odierno ricorso, equivarrebbe al riconoscimento della totale responsabilità del Covelli, in misura del 100 per cento, relativamente all’incendio oggetto di causa. La Corte osserva che si tratta di un rilievo palesemente inammissibile, oltre che infondato, per almeno due ragioni. La prima è che il Mazzilli non ha proposto ricorso incidentale, dimostrando in tal modo di fare acquiescenza alla sentenza qui in esame; il che esclude che il rigetto del ricorso del Covelli possa avere le conseguenze sperate dal controricorrente. Oltre a ciò, e ad abundantiam, è appena il caso di osservare che si tratta un profilo del tutto nuovo, mai indicato nel controricorso.

8. Il ricorso, pertanto, è rigettato. Ritiene la Corte, peraltro, che in considerazione degli esiti alterni dei due giudizi di merito, la spese del giudizio di cassazione debbano essere compensate tra tutte le parti. Sussistono tuttavia i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sus